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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18878/2026 del 10/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

La controversia nasce da un lungo contenzioso divisorio relativo all'asse ereditario di due de cuius, composto da fabbricati e terreni. In un precedente giudizio di divisione, uno dei condividenti aveva eccepito l'usucapione di alcuni beni, e il Tribunale, con sentenza non definitiva poi confermata anche in cassazione, aveva escluso quei beni dalla comunione ereditaria. Successivamente alcuni eredi hanno introdotto un nuovo giudizio ex art. 702-bis c.p.c. chiedendo: l'accertamento della proprietà di quegli immobili in capo a tutti gli eredi; la restituzione delle somme ricavate da vendite di beni anteriori allo scioglimento; il pagamento dei frutti per il periodo successivo alla precedente sentenza; l'avvio delle operazioni di sorteggio; la restituzione di un immobile assegnato a una coerede deceduta. In appello hanno dedotto, tra l'altro, violazione del giudicato, difetto di motivazione sul rigetto di alcune domande, violazione delle norme sul sorteggio e omessa pronuncia su documenti prodotti tardivamente. In cassazione hanno proposto quattro motivi, poi rinunciando al quarto: 1) violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., sostenendo che l'accoglimento dell'eccezione di usucapione avesse escluso solo i beni dalla divisione, senza precludere un successivo accertamento della comproprietà; 2) violazione dell'art. 116 c.p.c. per il rigetto della domanda di rimborso di spese successorie e catastali, assumendo che la documentazione fosse presente; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per il mancato riconoscimento del diritto dei coeredi a ottenere il ricavato delle vendite di beni comuni alienati prima della divisione; 4) censura sulla sanzione ex art. 283 c.p.c., motivo poi espressamente rinunciato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato i ricorrenti alle spese. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che nel giudizio di divisione, quando un partecipante fa valere l'usucapione di un bene della massa, l'accertamento compiuto in quel processo preclude un diverso accertamento tra le stesse parti in altra sede, anche se in origine l'usucapione era stata proposta come eccezione e non come domanda riconvenzionale. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché mirava a una rivalutazione del fatto e difettava di specificità, non essendo indicato come e quando i documenti fossero stati sottoposti al giudice di appello. Ha rigettato il terzo motivo perché fondato sul medesimo equivoco del primo: i beni alienati erano quelli già esclusi dalla comunione per intervenuta usucapione, con conseguente inidoneità della vendita a fondare il diritto al riversamento del prezzo nella massa. Il quarto motivo è stato dichiarato rinunciato. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con applicazione del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato formatosi sull'accoglimento dell'eccezione di usucapione preclude un successivo accertamento contrastante tra le stesse parti

  • art. 324 c.p.c.

    la decisione passata in giudicato non può essere rimessa in discussione in un diverso giudizio tra le stesse parti

  • art. 702-bis c.p.c.

    rituale introduttivo del giudizio sommario utilizzato per le domande successive al precedente contenzioso divisorio

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato con riferimento all'emendatio delle domande e alla produzione documentale nel giudizio di merito

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per lamentare omessa pronuncia sul preteso diritto al riversamento del ricavato delle vendite

  • art. 116 c.p.c.

    la censura non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio da parte della Cassazione

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nei principi sulla denunciabilità in cassazione degli errori di valutazione delle prove

  • art. 360 c.p.c.

    il vizio deducibile è solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non l'omesso esame di elementi istruttori

  • art. 785 c.p.c.

    le contestazioni sul diritto alla divisione vanno decise con sentenza nel procedimento divisorio

  • art. 713 c.c.

    la divisione presuppone l'accertamento del diritto di ciascun partecipante allo scioglimento della comunione

  • art. 1111 c.c.

    consente lo scioglimento della comunione e si collega all'oggetto sostanziale del giudizio divisorio

  • art. 789 c.c.

    richiamato nel motivo di appello sulla disciplina delle operazioni divisionali e del sorteggio

  • art. 791 c.c.

    richiamato nel motivo di appello sulla disciplina delle operazioni divisionali e del sorteggio

  • art. 283 c.p.c.

    richiamato in relazione alla sanzione applicata in sede di sospensione/inibitoria, poi oggetto di motivo rinunciato

  • art. 96 c.p.c.

    invocato dagli appellati per chiedere il risarcimento dei danni per lite temeraria

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    ha fondato l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per determinare la base dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di divisione, l'accertamento positivo o negativo dell'usucapione di un bene della massa, dedotta da un condividente contro la domanda divisoria, ha efficacia preclusiva tra le stesse parti e impedisce un successivo giudizio volto a ottenere un accertamento incompatibile sull'appartenenza del bene.
  • Quando in cassazione si denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle prove o dei documenti: il vizio è configurabile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte nel processo, abbia attribuito efficacia di prova legale a elementi non tali o abbia disatteso prove legali.
  • Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non l'omessa considerazione di singoli elementi istruttori o documenti, purché il fatto sia stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito.
  • Nel giudizio divisorio, la contestazione dell'appartenenza di uno o più beni alla comunione integra contestazione del diritto alla divisione e deve essere decisa con sentenza; la pronuncia che accolga o respinga l'eccezione incide stabilmente sui rapporti tra i partecipanti.
  • L'usucapione, una volta accertata nel processo in cui è stata dedotta, opera con effetti retroattivi sul piano dell'appartenenza del bene e rende incoerente qualsiasi pretesa di restituzione del prezzo di vendita o di altre utilità fondata sulla persistente comunione del bene stesso.

Come è indicizzato

MaterieDivisione ereditariaImpugnazioni
RamiSuccessioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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