Cassazione Civile, Sentenza n. 18851/2026 del 10/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda due distinti giudizi di legittimità riuniti. Nel primo, il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2010 con cui l’Ufficio aveva disconosciuto la spettanza dell’agevolazione cd. Tremonti Ambiente per l’acquisto di un macchinario per la stampa di etichette, rideterminando in diminuzione il reddito d’impresa per effetto della rettifica di perdite pari al sovraccosto dell’investimento rispetto alla media degli investimenti precedenti. Nel secondo, il medesimo contribuente aveva impugnato avvisi di accertamento relativi agli anni 2014 e 2015 con cui l’Ufficio aveva recuperato a tassazione le perdite riportate e utilizzate negli anni successivi, perdite derivanti dal disconoscimento dell’agevolazione nell’anno 2010. L’Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione: nel primo giudizio contestava, da un lato, l’ammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di legittimità sostenendo che non operasse la sospensione dei termini prevista dall’art. 6, comma 11, d.l. 119/2018, perché la lite non avrebbe avuto ad oggetto un vero atto impositivo; dall’altro, denunciava la violazione dell’art. 6, commi 13-19, l. 388/2000 e dell’art. 11 Cost., sostenendo che il macchinario non fosse acquistato per finalità esclusivamente ambientali e che nel calcolo dell’agevolazione dovessero essere sottratti i vantaggi economici e i minori costi futuri derivanti dall’investimento. Nel secondo giudizio riproponeva la censura sulla quantificazione dell’agevolazione e deduceva anche la violazione degli artt. 2909 c.c., 324 e 295 c.p.c. per mancata sospensione del processo in attesa della definizione del giudizio sull’atto presupposto.
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi e li ha entrambi rigettati. Ha ritenuto innanzitutto ammissibile, per effetto dell’applicazione della sospensione dei termini ex art. 6, comma 11, d.l. 119/2018, il ricorso dell’Agenzia contro l’avviso che si limitava a disconoscere un’agevolazione fiscale e a rettificare le perdite dichiarate, affermando che la nozione di 'atto impositivo' va intesa in senso sostanziale e comprende anche un avviso che, senza liquidare immediatamente imposte o sanzioni, incide unilateralmente sulla pretesa fiscale. Nel merito, la Corte ha confermato la decisione della CTR sulla spettanza e quantificazione dell’agevolazione Tremonti Ambiente, ritenendo corretta la valorizzazione del sovraccosto secondo i criteri di derivazione comunitaria, inclusa la non considerazione dei vantaggi operativi e dei costi futuri nel caso concreto, poiché il calcolo del contribuente risultava conforme al regime applicabile ratione temporis. Quanto al secondo ricorso, la Corte ha dichiarato inammissibile la censura sulla mancata sospensione del giudizio perché la motivazione della CTR sul punto era un mero obiter dictum, privo di autonoma attitudine lesiva. Le spese sono state integralmente compensate per giusti motivi, e non è stato applicato il contributo unificato aggravato in ragione della soccombenza dell’Amministrazione difesa dall’Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 6, comma 11, d.l. 119/2018
Ai fini della definizione agevolata delle liti tributarie, la sospensione dei termini si applica anche quando l'atto impugnato, in senso sostanziale, sia idoneo a esprimere una pretesa fiscale e a far conoscere al contribuente l'an della pretesa, pur senza liquidare immediatamente imposte o sanzioni.
art. 6, commi 13-19, l. 388/2000
Disciplina la cd. Tremonti Ambiente, ossia la detassazione degli investimenti ambientali; il beneficio va quantificato secondo i criteri normativi e di derivazione comunitaria applicabili ratione temporis.
art. 6, comma 15, l. 388/2000
"per investimento ambientale si intende il costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali ... necessario per prevenire ridurre e riparare danni causati all'ambiente ... Gli investimenti ambientali vanno calcolati con l'approccio incrementale"
L'investimento agevolabile coincide con il costo dell'immobilizzazione materiale riferibile alla tutela ambientale e va determinato con approccio incrementale.
art. 11 Cost.
Richiamato nel motivo di ricorso, senza specifica autonoma ratio decisoria sviluppata dalla Corte nel dispositivo finale del motivo principale.
art. 2909 c.c.
Invocato per censurare l'efficacia pregiudiziale o vincolante della decisione sull'atto presupposto; la Corte non entra nel merito perché la censura è diretta contro un obiter dictum.
art. 324 c.p.c.
Richiamato nel motivo relativo al giudicato formale, ma la censura è dichiarata inammissibile perché riferita a un passaggio motivazionale non decisivo.
art. 295 c.p.c.
La sospensione necessaria non è esaminata come profilo decisivo poiché il punto sollevato investe una motivazione non costituente ratio decidendi.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato come paradigma di ricorso per violazione/falsa applicazione di norme sostanziali.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Usato come paradigma di ricorso per nullità processuale, ma la censura è inammissibile per mancanza di interesse, essendo rivolta contro un obiter dictum.
art. 378 c.p.c.
Richiamato per la memoria depositata dal controricorrente nel giudizio riunito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato nei confronti dell'Agenzia, perché amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e comunque soccombente.
Massime di principio
- Nella definizione agevolata delle liti tributarie, la nozione di 'atto impositivo' va letta in senso sostanziale: rientrano anche gli atti con cui l'Amministrazione si limita a disconoscere un'agevolazione fiscale e a rettificare perdite, se tali atti rendono il contribuente edotto della pretesa fiscale in modo univoco.
- Ai fini del calcolo dell'agevolazione per investimenti ambientali, il sovraccosto va determinato secondo i criteri comunitari applicabili ratione temporis, tenendo conto della situazione controfattuale e, se previsto dal regime vigente, dei profitti operativi e dei costi operativi connessi all'investimento.
- La natura non esclusivamente ambientale di un investimento non esclude di per sé l'agevolazione, poiché un investimento ambientalmente rilevante può anche produrre vantaggi imprenditoriali; ciò che conta è la corretta individuazione della quota di costo effettivamente riferibile alla componente agevolabile.
- Una censura per mancata sospensione necessaria del processo è inammissibile quando è diretta contro una motivazione resa ad abundantiam e non contro la vera ratio decidendi della sentenza impugnata.
- L'impugnazione di un passaggio motivazionale privo di effetti sul dispositivo non è sorretta da interesse e non può condurre alla cassazione della sentenza.
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