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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18897/2026 del 10/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso a seguito di verifica fiscale su due operazioni immobiliari del 2005, ricostruite dall'Ufficio come operazioni a costi parzialmente fittizi e con prezzo degli immobili e canoni di leasing sopravvalutati mediante plurimi passaggi di proprietà nello stesso giorno. L'atto recuperava minori perdite ai fini IRES, maggiore IRAP e maggiore IVA, oltre a sanzioni. La società aveva dedotto, in sintesi, la tardività dell'accertamento, l'illegittimità della verifica e l'infondatezza nel merito. In cassazione ha proposto sette motivi: 1) violazione dell'art. 115 c.p.c. per aver la CTR considerato pacifica la natura di cartiera di una società terza senza prova; 2) motivazione apparente sul rapporto tra un soggetto fisico e tale società terza e sull'onere di provare che questa non fosse una cartiera; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per errata lettura di assegni e documentazione di pagamento; 4) violazione dell'art. 2697 c.c. per errata distribuzione dell'onere della prova quanto all'effettivo pagamento dei corrispettivi; 5) omesso esame di fatti decisivi relativi al valore degli immobili e alla congruità del prezzo; 6) violazione delle norme su decadenza e raddoppio dei termini d'accertamento (art. 43 d.P.R. 600/1973, art. 57 d.P.R. 633/1972, art. 1, comma 132, l. 208/2015), assumendo che mancassero i presupposti penali e che la denuncia fosse tardiva o il reato prescritto; 7) violazione degli artt. 32 d.P.R. 600/1973 e 52 d.P.R. 633/1972, sostenendo che l'autorizzazione all'accesso coprisse solo l'annualità 2007 e non consentisse l'uso dei dati per il 2005. Nella memoria la ricorrente ha inoltre introdotto questioni nuove sulla compatibilità convenzionale e costituzionale della disciplina degli accessi fiscali e sull'applicazione retroattiva del regime sanzionatorio più favorevole introdotto dal d.lgs. 87/2024.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure che miravano a una nuova valutazione del materiale probatorio o a ottenere una rivalutazione del merito, e infondati i motivi relativi al raddoppio dei termini e all'utilizzabilità dei dati acquisiti in verifica. Ha dichiarato inoltre inammissibili, perché nuove e comunque irrilevanti rispetto al decisum, le questioni introdotte solo in memoria sulla presunta illegittimità dell'accesso fiscale e sulla necessità di autorizzazione dell'autorità giudiziaria; ha pure ritenuto manifestamente infondata tale prospettazione. Quanto alla lex mitior sanzionatoria, ha negato l'applicazione retroattiva del d.lgs. 87/2024 ai fatti anteriori al 1 settembre 2024, richiamando il quadro normativo transitorio e la giurisprudenza recente. La soccombenza ha comportato la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La deduzione della sua violazione non può trasformarsi in una critica alla valutazione del materiale istruttorio o in una richiesta di nuova pronuncia di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce valore di prova legale a elementi che non lo hanno, o viceversa, non quando si contesta la valutazione delle prove.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione ricorre solo se l'onere probatorio è posto a carico della parte sbagliata; non se si contesta che il giudice abbia ritenuto assolto o meno l'onere da parte di chi ne era gravato.

  • art. 43 d.P.R. n. 600/1973

    I termini di accertamento possono raddoppiare in presenza di seri indizi di reato che impongano la denuncia penale, secondo il regime ratione temporis applicabile.

  • art. 57 d.P.R. n. 633/1972

    Per l'IVA opera il medesimo principio del raddoppio dei termini in presenza dei presupposti penalmente rilevanti, secondo la disciplina transitoria richiamata dalla Corte.

  • art. 1, comma 132, l. n. 208/2015

    La disciplina che limita il raddoppio ove la denuncia sia trasmessa oltre i termini ordinari non si applica agli avvisi già notificati nei casi coperti dalla salvaguardia transitoria richiamata dalla giurisprudenza.

  • art. 32 d.P.R. n. 600/1973

    I dati acquisiti lecitamente in verifica possono essere utilizzati anche per annualità diverse da quella indicata nell'autorizzazione, purché sia assicurato il contraddittorio.

  • art. 52 d.P.R. n. 633/1972

    L'autorizzazione agli accertamenti e verifiche fiscali non comporta un limite legale all'uso dei dati raccolti per altre annualità, se l'acquisizione è avvenuta nel rispetto delle forme di legge.

  • art. 12, legge n. 212/2000

    La memoria ha richiamato la norma e la sua successiva modifica, ma la Corte ha ritenuto la questione irrilevante nel caso concreto perché nuova rispetto al thema decidendum.

  • art. 7-ter, legge n. 212/2000

    Richiamato dalla ricorrente in memoria come parte di una questione nuova sulla disciplina degli accessi fiscali; la Corte non vi ha riconosciuto rilevanza decisoria nel caso.

  • art. 7-quinquies, legge n. 212/2000

    Richiamato dalla ricorrente in memoria nel contesto della dedotta inutilizzabilità degli atti acquisiti in violazione di diritti fondamentali; la Corte non ha accolto la censura.

  • art. 13-bis d.l. n. 84/2025, conv. in l. n. 108/2025

    La Corte ha ritenuto la questione di legittimità costituzionale o eurounitaria irrilevante nel caso concreto, perché la censura proposta era nuova e il verbale di accesso risultava motivato.

  • art. 3, comma 3, d.lgs. n. 472/1997

    La lex mitior nel sistema sanzionatorio tributario non è applicabile in modo incondizionato quando una disciplina successiva ne escluda espressamente la retroattività.

  • art. 2 d.lgs. n. 87/2024

    La nuova disciplina sanzionatoria più favorevole non si applica alle violazioni commesse prima del 1 settembre 2024, per espressa previsione transitoria.

  • art. 5 d.lgs. n. 87/2024

    La Corte ha ritenuto legittima la scelta legislativa di differire l'efficacia della disciplina più favorevole alle violazioni commesse dal 1 settembre 2024.

  • art. 97 Cost.

    La revisione del sistema sanzionatorio e l'irretroattività della disciplina più favorevole sono state lette in relazione alle esigenze di equilibrio di bilancio e buon andamento.

  • art. 117 Cost.

    Richiamato quale parametro di legittimità costituzionale delle norme interne rispetto alla CEDU e al diritto UE; la Corte ha escluso la rilevanza delle questioni prospettate.

  • art. 14 Cost.

    La censura sulla riserva all'autorità giudiziaria dell'autorizzazione agli accessi fiscali è stata ritenuta manifestamente infondata.

  • art. 8 CEDU

    La Corte ha escluso che la questione sulla validità dell'accesso fiscale fosse rilevante nel caso, distinguendo la fattispecie da quelle decise dalla Corte EDU.

  • art. 7 CDFUE

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina degli accessi e delle sanzioni; la Corte ha escluso la necessità del rinvio pregiudiziale.

  • art. 8 CDFUE

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla tutela del domicilio e dei locali; la Corte ha ritenuto non pertinente la questione nel caso concreto.

  • art. 47 CDFUE

    Invocato per chiedere rinvio pregiudiziale e disapplicazione; la Corte ha escluso la rilevanza della questione ai fini della decisione.

  • art. 267 TFUE

    Il rinvio pregiudiziale non è necessario quando la questione è irrilevante o rientra in un'ipotesi di acte clair/acte éclairé; qui la Corte ha ritenuto ricorrere l'irrilevanza e comunque un orientamento consolidato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è ammissibile trasformare censure formalmente proposte come violazione di legge in richieste di nuova valutazione del materiale probatorio o in una rivalutazione del merito.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice utilizza prove non dedotte o attribuisce a prove un regime legale diverso da quello previsto; non quando si contesta il peso probatorio dato agli elementi di causa.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. sussiste solo se il giudice individua erroneamente la parte gravata dell'onere della prova, non se si lamenta l'erronea valutazione dell'assolvimento di tale onere.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda fatti storici decisivi e discussi, non argomentazioni difensive, questioni giuridiche o singoli elementi probatori isolatamente considerati.
  • In materia di accertamento tributario, i dati raccolti legittimamente nel corso di una verifica possono essere utilizzati anche per annualità diverse da quelle espressamente menzionate nell'autorizzazione, se ciò avviene nel rispetto del contraddittorio.
  • Il raddoppio dei termini di accertamento resta governato dalla disciplina ratione temporis applicabile e, per gli avvisi già notificati e i periodi anteriori al 2016, la riforma del 2015 non incide in presenza della salvaguardia transitoria.
  • Nel sistema sanzionatorio tributario, il principio della lex mitior può essere limitato da una espressa previsione legislativa transitoria, purché la scelta sia coerente con la riforma complessiva e con i parametri costituzionali e convenzionali.
  • Le questioni di legittimità costituzionale o di rinvio pregiudiziale sono inammissibili o non dovute quando la questione è nuova rispetto al thema decidendum o comunque non è rilevante per la decisione della controversia.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoRinvio pregiudiziale

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