Cassazione Civile, Ordinanza n. 19411/2021 del 08/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento con cui l'amministrazione recuperava a tassazione, per l'anno 2008, un maggiore reddito ai fini IRPEF e IRAP nei confronti di un soggetto titolare di un'agenzia di pompe funebri. L'accertamento si fondava su indagini finanziarie relative a movimenti bancari su conti del contribuente e del coniuge. La Commissione tributaria regionale aveva parzialmente accolto l'appello del contribuente, escludendo la nullità dell'atto per difetto di sottoscrizione, ritenendo non superata la presunzione fiscale sui movimenti bancari e, tuttavia, riconoscendo forfetariamente costi occulti nella misura del 77,66% sui ricavi accertati, con rideterminazione del maggior reddito imponibile. L'Agenzia ricorreva deducendo violazione degli artt. 32 e 39 del d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2729 c.c., sostenendo che, in caso di accertamento bancario analitico-presuntivo, non fosse consentita una deduzione forfetaria dei costi occulti, ma occorresse prova specifica e analitica dei costi deducibili. Il contribuente proponeva ricorso incidentale con tre censure: nullità dell'avviso per difetto di valida delega alla sottoscrizione e per mancata prova della qualifica direttiva del firmatario; erronea applicazione dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973 per avere il giudice ritenuto non superata la presunzione sui movimenti bancari nonostante la loro asserita annotazione in contabilità con causale e beneficiari; erronea estensione ai movimenti del conto corrente intestato al coniuge sulla base del solo rapporto familiare, senza ulteriori riscontri presuntivi.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate e rigettato il ricorso incidentale del contribuente. Ha ritenuto fondato il motivo dell'Ufficio sul punto decisivo dei costi occulti, affermando che, in presenza di accertamento fondato su indagini bancarie, il contribuente deve provare analiticamente l'esistenza dei costi deducibili e non può pretenderne il riconoscimento in via forfetaria. Ha invece respinto le censure incidentali: quanto alla sottoscrizione dell'avviso, ha ribadito che la delega alla firma, se prodotta dall'amministrazione, è sufficiente e che l'atto firmato dal delegato è imputabile all'organo delegante; quanto alle movimentazioni bancarie, ha confermato che opera una presunzione legale a favore dell'erario superabile solo con prova analitica delle singole operazioni e che il giudice di merito aveva correttamente ritenuto non fornita tale prova; quanto al conto del coniuge, ha giudicato corretta la riferibilità delle operazioni al contribuente alla luce del rapporto familiare e dell'assenza di prova contraria. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 32, comma 1, nn. 2 e 7, d.P.R. n. 600/1973
Nei controlli bancari opera una presunzione legale di riferibilità fiscale dei versamenti e prelevamenti, superabile dal contribuente solo con prova analitica e specifica della non imponibilità delle singole operazioni.
art. 32, comma 7, d.P.R. n. 600/1973
Richiamato come norma sulla disciplina delle indagini finanziarie e sull'onere probatorio gravante sul contribuente.
art. 39, primo comma, d.P.R. n. 600/1973
La deduzione forfetaria dei costi è ammessa solo nell'accertamento induttivo puro, non nell'accertamento analitico-presuntivo fondato su indagini bancarie.
art. 42, commi 1 e 3, d.P.R. n. 600/1973
L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva delegato; in mancanza, è nullo.
Le presunzioni semplici richiedono gravità, precisione e concordanza, requisiti non necessari per la presunzione legale prevista dalle norme sulle indagini bancarie.
art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973
Richiamato dal contribuente nel motivo incidentale relativo alla riferibilità di operazioni al coniuge, ma non costituisce il fulcro della ratio decidendi espressa.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale evocata come parametro dei vizi di violazione di legge dedotti nei motivi di ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente incidentale.
L. n. 212/2000, artt. 5, 7 e 10
Richiamati dal contribuente a sostegno della censura sull'avviso, ma non accolti.
d.lgs. n. 165/2011, artt. 16 e 17
Richiamati dal contribuente a sostegno della censura sulla delega di firma, ma non accolti.
art. 51, comma 2, n. 2, d.P.R. n. 633/1972
Norma richiamata in tema di indagini bancarie e presunzione legale a favore dell'erario, estesa in via interpretativa anche ai controlli IVA.
Massime di principio
- In tema di accertamento basato su indagini bancarie, i versamenti e i prelevamenti sui conti del contribuente costituiscono presunzione legale di operazioni imponibili; per vincerla non basta una giustificazione generica, ma occorre una prova analitica riferita a ciascuna operazione.
- La deduzione di costi in via percentuale forfetaria è compatibile con l'accertamento induttivo puro, ma non con l'accertamento analitico-presuntivo fondato su dati bancari: in tale ipotesi il contribuente deve dimostrare specificamente l'esistenza e l'inerenza dei costi deducibili.
- L'avviso di accertamento sottoscritto da un funzionario diverso dal capo dell'ufficio è valido se l'amministrazione produce la delega alla firma; tale delega non è una delega di funzioni ma solo di firma, e l'onere di provarne l'esistenza è assolto anche in giudizio.
- Le movimentazioni sui conti intestati al coniuge o a un familiare possono essere attribuite al contribuente quando emergano elementi sintomatici di riferibilità, in particolare il rapporto familiare e la mancanza di autonoma capacità reddituale del titolare del conto, salvo prova contraria specifica.
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