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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19411/2021 del 08/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento con cui l'amministrazione recuperava a tassazione, per l'anno 2008, un maggiore reddito ai fini IRPEF e IRAP nei confronti di un soggetto titolare di un'agenzia di pompe funebri. L'accertamento si fondava su indagini finanziarie relative a movimenti bancari su conti del contribuente e del coniuge. La Commissione tributaria regionale aveva parzialmente accolto l'appello del contribuente, escludendo la nullità dell'atto per difetto di sottoscrizione, ritenendo non superata la presunzione fiscale sui movimenti bancari e, tuttavia, riconoscendo forfetariamente costi occulti nella misura del 77,66% sui ricavi accertati, con rideterminazione del maggior reddito imponibile. L'Agenzia ricorreva deducendo violazione degli artt. 32 e 39 del d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2729 c.c., sostenendo che, in caso di accertamento bancario analitico-presuntivo, non fosse consentita una deduzione forfetaria dei costi occulti, ma occorresse prova specifica e analitica dei costi deducibili. Il contribuente proponeva ricorso incidentale con tre censure: nullità dell'avviso per difetto di valida delega alla sottoscrizione e per mancata prova della qualifica direttiva del firmatario; erronea applicazione dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973 per avere il giudice ritenuto non superata la presunzione sui movimenti bancari nonostante la loro asserita annotazione in contabilità con causale e beneficiari; erronea estensione ai movimenti del conto corrente intestato al coniuge sulla base del solo rapporto familiare, senza ulteriori riscontri presuntivi.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate e rigettato il ricorso incidentale del contribuente. Ha ritenuto fondato il motivo dell'Ufficio sul punto decisivo dei costi occulti, affermando che, in presenza di accertamento fondato su indagini bancarie, il contribuente deve provare analiticamente l'esistenza dei costi deducibili e non può pretenderne il riconoscimento in via forfetaria. Ha invece respinto le censure incidentali: quanto alla sottoscrizione dell'avviso, ha ribadito che la delega alla firma, se prodotta dall'amministrazione, è sufficiente e che l'atto firmato dal delegato è imputabile all'organo delegante; quanto alle movimentazioni bancarie, ha confermato che opera una presunzione legale a favore dell'erario superabile solo con prova analitica delle singole operazioni e che il giudice di merito aveva correttamente ritenuto non fornita tale prova; quanto al conto del coniuge, ha giudicato corretta la riferibilità delle operazioni al contribuente alla luce del rapporto familiare e dell'assenza di prova contraria. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In tema di accertamento basato su indagini bancarie, i versamenti e i prelevamenti sui conti del contribuente costituiscono presunzione legale di operazioni imponibili; per vincerla non basta una giustificazione generica, ma occorre una prova analitica riferita a ciascuna operazione.
  • La deduzione di costi in via percentuale forfetaria è compatibile con l'accertamento induttivo puro, ma non con l'accertamento analitico-presuntivo fondato su dati bancari: in tale ipotesi il contribuente deve dimostrare specificamente l'esistenza e l'inerenza dei costi deducibili.
  • L'avviso di accertamento sottoscritto da un funzionario diverso dal capo dell'ufficio è valido se l'amministrazione produce la delega alla firma; tale delega non è una delega di funzioni ma solo di firma, e l'onere di provarne l'esistenza è assolto anche in giudizio.
  • Le movimentazioni sui conti intestati al coniuge o a un familiare possono essere attribuite al contribuente quando emergano elementi sintomatici di riferibilità, in particolare il rapporto familiare e la mancanza di autonoma capacità reddituale del titolare del conto, salvo prova contraria specifica.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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