Cassazione Civile, Ordinanza n. 12583/2025 del 12/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2005, con cui l’Amministrazione finanziaria aveva rettificato i redditi di un soggetto esercente attività di agenzia di mediazione immobiliare, recuperando a tassazione maggiori ricavi e applicando conseguenze ai fini IRAP e IVA anche in relazione a versamenti e prelevamenti ritenuti non giustificati. Il contribuente aveva impugnato l’atto e, dopo un primo parziale accoglimento in primo grado e un successivo giudizio di appello con parziale accoglimento dell’appello principale dell’Ufficio e di quello incidentale del contribuente, aveva proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: 1) violazione delle norme sulla riunione dei giudizi tributari, deducendo che la Corte tributaria regionale non avrebbe riunito il giudizio sull’avviso di accertamento con quello sul diniego di definizione agevolata, nonostante il carattere pregiudiziale di quest’ultimo; 2) omesso esame dell’avvenuta adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie; 3) violazione delle norme in tema di accertamenti bancari e della presunzione relativa ai prelevamenti, sostenendo l’inapplicabilità ai soggetti che svolgono attività assimilabile al lavoro autonomo; 4) omessa pronuncia sull’eccezione di esclusione parziale dei prelevamenti riferibili a spese extraprofessionali; 5) omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni. Nelle more, però, l’Ufficio aveva annullato in autotutela il diniego di definizione agevolata, riconoscendo la validità ed efficacia della definizione della lite richiesta dal contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto dell’intervenuto annullamento in autotutela del provvedimento di diniego della definizione agevolata da parte dell’Agenzia delle Entrate, relativo proprio all’avviso di accertamento oggetto della controversia. Poiché l’Amministrazione ha riconosciuto la validità ed efficacia della definizione agevolata richiesta, la Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere, senza esaminare nel merito i cinque motivi di ricorso contro la sentenza della CTR. La decisione, quindi, non si conclude con una pronuncia di accoglimento o rigetto sui motivi dedotti, ma con l’estinzione del contrasto per sopravvenuto venir meno dell’interesse alla decisione.
Norme richiamate
art. 29 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dal ricorrente come norma sulla riunione dei giudizi tributari, invocata per sostenere la necessità di trattare congiuntamente il giudizio sull’avviso di accertamento e quello sul diniego di definizione agevolata.
art. 39 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dal ricorrente in relazione alla riunione/sospensione dei giudizi tributari e alla pregiudizialità tra le due cause.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Indicato dal ricorrente come parametro dei motivi di ricorso per dedurre violazioni di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Richiamato per censurare l’omesso esame di un fatto decisivo, ossia l’adesione alla definizione agevolata.
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Norma invocata con il terzo motivo per contestare l’estensione della presunzione ai prelevamenti di un soggetto operante come agente di commercio.
art. 51 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato insieme all’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 come base normativa degli accertamenti fondati su movimentazioni bancarie.
art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Indicato per le censure di omessa pronuncia formulate con il quarto e quinto motivo.
Richiamato per dedurre la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per omessa pronuncia su eccezioni proposte in appello incidentale.
art. 12, comma 5, D.Lgs. n. 471/97
Richiamato per sostenere la mancata applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni.
art. 6 D.L. 23 ottobre 2018, n. 119
Norma sulla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, alla quale il contribuente aveva aderito e rispetto alla quale è poi intervenuto l’annullamento del diniego.
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio di legittimità, l’Amministrazione annulla in autotutela il provvedimento che costituiva l’oggetto della lite o riconosce la validità della definizione agevolata richiesta, viene meno l’interesse alla decisione e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- La sopravvenuta definizione della controversia tributaria assorbe ogni censura proposta contro la sentenza impugnata, rendendo superfluo l’esame nel merito dei motivi di ricorso.
- In presenza di una definizione agevolata validamente perfezionata e poi riconosciuta dall’Ufficio, il processo relativo alla pretesa tributaria originaria non deve proseguire sul merito dell’accertamento o delle sanzioni collegate.
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