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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09526/2023 del 06/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2000, emesso a seguito di PVC, con cui erano stati contestati a una società italiana l'omesso versamento dell'IVA su acquisti di servizi da un fornitore non residente e l'omissione degli adempimenti connessi all'inversione contabile, in particolare la mancata emissione di autofattura nonostante l'integrazione delle fatture estere e la dedotta sussistenza del plafond IVA. L'Ufficio aveva applicato la sanzione prevista dall'art. 6, comma 9-bis, d.lgs. 471/1997; successivamente l'addebito per IVA era stato annullato in autotutela. La CTP aveva accolto il ricorso della società e la CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio ritenendo che la violazione fosse solo formale, non avesse ostacolato il controllo e che l'adesione della contribuente alla definizione agevolata ex l. 289/2002 precludesse anche la sanzione proporzionale del 3%. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: violazione dell'art. 6, commi 1 e 9-bis, d.lgs. 471/1997 e delle norme UE richiamate, per avere escluso la sanzionabilità dell'omessa autofatturazione; violazione dell'art. 6, comma 9-bis, per avere escluso la sanzione proporzionale del 3% per effetto della sanatoria; violazione dell'art. 8 l. 289/2002, per avere ritenuto non sanzionabile l'omissione degli obblighi di fatturazione in presenza di condono.

La decisione

La Corte non esamina nel merito i motivi di ricorso perché rileva che, nelle more, la società contribuente ha aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. 119/2018 per la sola sanzione residua. Poiché l'atto impositivo relativo al tributo era stato annullato e restava solo la controversia sulle sanzioni collegate, la definizione poteva avvenire a zero. La Corte dichiara quindi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ponendo le spese a carico delle parti che le hanno anticipate.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 9-bis, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

    Disposizione richiamata per la sanzione legata all'omesso adempimento degli obblighi connessi all'inversione contabile; nel caso concreto la questione resta assorbita dalla definizione agevolata e dall'estinzione del giudizio.

  • art. 46, comma 1, d.l. 30 agosto 1993, n. 331

    Norma richiamata come adempimento di integrazione delle fatture emesse dal fornitore non residente.

  • art. 7, quarto comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Norma richiamata quale base dell'obbligo di autofatturazione nel regime descritto.

  • art. 42, comma 2, d.l. n. 331/1993

    Richiamato quale presupposto della sospensione d'imposta per acquisti nei limiti del plafond IVA.

  • artt. 22, nn. 7 e 8, Dir. 2000/17/CE

    Richiamati nel primo motivo per sostenere l'inapplicabilità della sanzione; non vi è decisione di merito sul punto.

  • CGUE, 8 maggio 2008, C-96/07, Ecotrade

    Richiamata dall'Ufficio per sostenere che l'omessa autofatturazione ostacola i controlli fiscali.

  • l. 27 dicembre 2002, n. 289

    Richiamata dalla CTR come sanatoria che avrebbe precluso la sanzione proporzionale; la Corte non si pronuncia nel merito per intervenuta definizione agevolata successiva.

  • art. 8 l. n. 289/2002

    Invocato nel terzo motivo quale norma sulla sanatoria; il ricorso non viene deciso nel merito.

  • art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    Norma applicata per la definizione agevolata della controversia sulle sole sanzioni, consentendo la chiusura 'a zero' dopo l'annullamento dell'atto sul tributo.

  • art. 6, comma 3, d.l. n. 119/2018

    Rende possibile la definizione della lite quando residuano solo sanzioni collegate al tributo già definito.

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    Parametri di legittimità invocati nei tre motivi per denunciare violazione di legge.

Massime di principio

  • Quando, nelle controversie tributarie, il rapporto relativo al tributo sia stato definito o l'atto impositivo sia stato annullato e residui soltanto una lite sulle sanzioni collegate, la definizione agevolata può operare con importo zero e determina la cessazione della materia del contendere.
  • In presenza di estinzione del giudizio per definizione agevolata sopravvenuta, la Corte non esamina nel merito i motivi di ricorso, poiché la controversia perde il suo oggetto.
  • La disciplina della definizione agevolata sulle sole sanzioni è applicabile anche quando il debito principale sia già venuto meno nel corso del giudizio, purché le sanzioni siano collegate al tributo originariamente accertato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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