Cassazione Civile, Ordinanza n. 02604/2024 del 29/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da tre atti di contestazione relativi agli anni d’imposta 2005, 2006 e 2007, emessi perché una società che gestiva attività di smaltimento di combustibile da rifiuti (CDR) aveva applicato l’aliquota IVA agevolata del 10% alle fatture di acquisto emesse da un fornitore per prestazioni di smaltimento, anziché l’aliquota ordinaria. La commissione provinciale aveva respinto il ricorso della società; la commissione regionale, invece, aveva accolto l’appello della contribuente, ritenendo spettante l’aliquota ridotta e, inoltre, aveva escluso le sanzioni per obiettiva incertezza normativa, rilevando una stratificazione di norme e atti interpretativi confusivi. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione delle norme sull’IVA agevolata, sostenendo che il CDR non rientrasse tra i rifiuti agevolabili né sotto il d.lgs. n. 22/1997 né sotto il d.lgs. n. 152/2006; con il secondo ha dedotto violazione dell’art. 112 c.p.c. e delle norme sulle sanzioni tributarie, assumendo che la CTR avesse disposto d’ufficio l’esimente per incertezza normativa senza specifica domanda della parte contribuente.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che il potere del giudice tributario di disapplicare le sanzioni per obiettiva incertezza normativa è esercitabile anche d’ufficio e non richiede una domanda di parte, che ha natura di mera sollecitazione. Quanto al primo motivo, lo ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse, poiché la censura investiva la corretta qualificazione IVA delle prestazioni ma, nel ragionamento della Corte, non risultava idonea a scalfire l’esito complessivo già sorretto dalla statuizione sulla non applicazione delle sanzioni. Nessuna pronuncia sulle spese è stata adottata, perché la società intimata non ha svolto difese; inoltre non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato nei confronti dell’Amministrazione dello Stato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma invocata per denunciare violazione di legge sostanziale in cassazione
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma invocata per denunciare nullità processuale e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 127 sexiesdecies, tabella A, d.P.R. n. 633 del 1972
disposizione agevolativa IVA richiamata per stabilire se lo smaltimento di CDR rientrasse tra le prestazioni assoggettabili all’aliquota ridotta
art. 184, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006
norma sul regime dei rifiuti richiamata per escludere che il CDR fosse ricompreso tra quelli agevolabili
artt. 6, comma 1, lett. d), l) e m), e 7, comma 3, lett. l-bis, d.lgs. n. 22 del 1997
norme sul previgente regime dei rifiuti richiamate per la qualificazione del CDR come rifiuto speciale distinto da quello agevolato
art. 7, comma 2, d.lgs. n. 22 del 1997
richiamato dalla CTR per fondare l’applicabilità dell’aliquota ridotta ai rifiuti urbani
art. 7, comma 3, lett. g), d.lgs. n. 22 del 1997
richiamato dalla CTR come categoria di rifiuti speciali rilevante ai fini dell’agevolazione
art. 8, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
"La corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado dichiara non applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce"
attribuisce al giudice tributario il potere di non applicare le sanzioni in presenza di obiettiva incertezza normativa
art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997
"Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono"
prevede la non punibilità per violazioni determinate da obiettiva incertezza normativa
art. 10, comma 3, L. n. 212 del 2000
"Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria"
esclude l’irrogazione delle sanzioni in presenza di obiettive condizioni di incertezza sulla norma tributaria
richiamato come parametro del divieto di ultrapetizione e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato sul contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto o inammissibilità dell’impugnazione
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come base del contributo unificato ordinario
richiamato nei principi sull’interesse ad agire e all’impugnazione
Massime di principio
- Il potere di disapplicare le sanzioni tributarie per obiettiva incertezza normativa appartiene al giudice tributario e può essere esercitato anche d’ufficio, senza che sia necessaria una specifica domanda di parte; l’istanza del contribuente vale al più come sollecitazione.
- L’incertezza normativa rilevante ai fini dell’esimente deve essere oggettiva, derivare da un quadro normativo realmente equivoco e non da una mera incertezza soggettiva del contribuente.
- La valutazione della sussistenza dell’obiettiva incertezza normativa rientra nei poteri del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti della motivazione e dei vizi di legge.
- La qualificazione ai fini dell’aliquota IVA agevolata dipende dalla riconducibilità della prestazione o del rifiuto alla specifica categoria individuata dalla norma agevolativa; categorie diverse e autonomamente previste dal legislatore non possono essere estese in via analogica.
- L’interesse a censurare una statuizione deve essere concreto e attuale, non potendo fondarsi su un mero interesse astratto alla correzione della motivazione se la decisione impugnata non ne risulta utilmente scalfita.
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