Cassazione Civile, Ordinanza n. 31869/2024 del 11/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di rimborso di un credito IRES ceduto da una società poi coinvolta in procedura concorsuale e chiusa la procedura, rimborso negato per effetto di una compensazione/eccezione di controcredito fatta valere dall'Ufficio sulla base di estratto di ruolo. La contribuente aveva visto rigettati il ricorso in primo grado e l'appello; in cassazione, l'ordinanza n. 17464/2023 aveva respinto il ricorso della società. Con il successivo ricorso per revocazione la società ha sostenuto che la Corte fosse incorsa in errore revocatorio nel trattare il terzo motivo del precedente ricorso per cassazione: secondo la ricorrente, la Corte avrebbe indebitamente applicato al caso la regola elaborata dalle Sezioni Unite in tema di prova del credito tributario insinuato al passivo fallimentare, mentre nel caso concreto il credito opposto dall'Ufficio non era un credito concorsuale da insinuare nel fallimento, ma un credito ordinario derivante da controllo ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, fatto valere per bloccare il rimborso. L'Agenzia delle entrate ha resistito. La ricorrente ha quindi chiesto che la precedente ordinanza fosse revocata per asserito errore di fatto decisivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che la doglianza non integrasse un errore di fatto revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c., ma investisse una valutazione giuridica compiuta consapevolmente dalla Corte precedente: la critica riguardava infatti l'estensione di un principio nomofilattico alla fattispecie concreta, non una svista percettiva. La Corte ha inoltre rilevato che l'accertamento di merito della CTR collocava i debiti d'imposta opposti in compensazione in un periodo infra-procedura (anni 2001-2003), tra la sentenza dichiarativa di fallimento del 3 dicembre 1996 e la chiusura del fallimento del 26 febbraio 2010, e che tale accertamento non era più censurabile in sede di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore importo dovuto ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Richiamato nel motivo originario per censurare l'asserita errata distribuzione dell'onere della prova sulla notifica e consistenza dei crediti opposti in compensazione.
Richiamato nel motivo originario per contestare la valutazione probatoria fondata sull'estratto di ruolo.
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
Indicato dalla ricorrente come fonte del credito ordinario opposto dall'Ufficio; la Corte osserva che la doglianza riguarda la qualificazione giuridica del credito, non un errore percettivo.
Richiamato nel motivo originario in relazione alla prova della notifica delle cartelle di pagamento.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma del motivo di ricorso originario per violazione e falsa applicazione di legge.
La revocazione è ammissibile solo in presenza di un errore di fatto, cioè di percezione, non di valutazione giuridica.
Richiamato dalla Corte per evidenziare che l'accertamento della CTR sulla maturazione infra-procedura dei debiti opposti in compensazione rendeva la censura non più proponibile in cassazione.
Menziionato dalla ricorrente per sostenere che non vi fosse stata insinuazione al passivo tempestiva.
Menziionato dalla ricorrente per sostenere che non vi fosse stata insinuazione tardiva al passivo.
Richiamato dalla ricorrente quale base della sospensione del rimborso per opposizione di un credito dell'Ufficio.
Cita gli atti impositivi che, secondo la giurisprudenza richiamata, non richiedono notificazione ai fini della prova nel contesto considerato.
Cita gli atti di addebito richiamati nella giurisprudenza sul valore probatorio dell'estratto di ruolo.
Legge di conversione del d.l. n. 78/2010 richiamata nel principio giurisprudenziale applicato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
L. n. 228/2012, art. 1, comma 17
Richiamata quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. è ammessa solo per un errore di fatto in senso stretto, cioè una svista percettiva risultante dal confronto immediato tra sentenza e atti, e non quando la censura investe l'interpretazione giuridica o la valutazione compiuta dal giudice.
- Non può qualificarsi come errore revocatorio la critica con cui la parte contesti l'estensione di un principio di diritto nomofilattico al caso concreto: in tal caso si deduce un errore di diritto, non un falso presupposto fattuale.
- L'errore revocatorio deve riguardare un fatto non controverso e decisivo; se il fatto è stato oggetto di discussione o è stato accertato dal giudice di merito, la revocazione non è esperibile.
- Quando la sentenza di merito abbia accertato la collocazione temporale del credito tributario opposto in compensazione, tale accertamento di fatto non è più censurabile in cassazione se non nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità.
- In tema di revocazione delle decisioni di legittimità, l'assoluta evidenza della svista e la sua rilevabilità immediata sono requisiti indispensabili; non è sufficiente che la parte prospetti una diversa ricostruzione giuridica della fattispecie.
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