Cassazione Civile, Ordinanza n. 06192/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (bookmaker)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per omesso versamento dell'imposta unica sulle scommesse sportive a quota fissa, relativo all'anno d'imposta 2010, emesso nei confronti del centro di trasmissione dati operante in Italia e notificato anche al bookmaker estero quale coobbligato solidale. La società ricorrente ha contestato: la validità dell'atto per mancata traduzione in lingua inglese; la propria soggettività passiva e, soprattutto, il presupposto territoriale del tributo; la compatibilità della disciplina interna con il diritto dell'Unione e con il principio di non discriminazione; la pretesa natura sanzionatoria dell'imposta per gli operatori non concessionari; e, in via separata, l'applicabilità delle sanzioni, sostenendo che per l'annualità 2010 vi fosse obiettiva incertezza normativa tale da escludere la colpevolezza del contribuente. In cassazione la società ha articolato otto motivi, tra cui questioni pregiudiziali di legittimità costituzionale e di rinvio alla CGUE, e motivi di violazione di legge sull'art. 3 d.lgs. 504/1998, sulla legge di stabilità 2011, sull'art. 7 dello Statuto del contribuente e sulla disciplina delle sanzioni tributarie. La Corte ha ritenuto inammissibili i motivi fondati su questioni già coperte da giurisprudenza consolidata, ha escluso la necessità di nuovi rinvii alla CGUE, ha negato la nullità dell'avviso per mancata traduzione e ha invece accolto il motivo relativo alle sanzioni, riconoscendo l'obiettiva incertezza normativa per l'anno 2010 e quindi l'esimente sanzionatoria.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il controricorso per tardività della notifica; ha ritenuto inammissibili, ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c., i primi tre motivi pregiudiziali, il motivo preliminare sulla mancata traduzione dell'atto e i primi tre motivi di merito, perché contrari a un orientamento giurisprudenziale consolidato; ha accolto invece il quarto motivo di ricorso, limitatamente alla parte relativa alle sanzioni, rilevando che per l'anno d'imposta 2010 sussisteva obiettiva incertezza normativa sulla soggettività passiva del bookmaker estero e che tale incertezza escludeva la punibilità ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.lgs. 472/1997. La causa è stata decisa nel merito senza rinvio, con accoglimento originario del ricorso solo nella parte concernente la non debenza delle sanzioni. Le spese di tutti i gradi sono state compensate per soccombenza reciproca.
Norme richiamate
base normativa dell'imposta unica sulle scommesse oggetto dell'accertamento
norma centrale sulla soggettività passiva dell'imposta, letta dalla Corte in senso conforme alla giurisprudenza consolidata e alla disciplina interpretativa del 2010
art. 11 d.lgs. n. 504 del 1998
richiamato dalla CTR per affermare l'obbligo di versamento dei raccoglitori di scommesse per conto di bookmaker privi di concessione
art. 15, comma 8-duodecies, d.l. n. 78 del 2009, conv. in l. n. 102 del 2009
richiamato quale fonte del regime applicabile ai soggetti che raccolgono scommesse in assenza di concessione ministeriale
art. 88 R.D. n. 773 del 1931 (TULPS)
richiamato come requisito autorizzatorio mancante nella fattispecie
invocato per censurare la mancata traduzione dell'avviso; la Corte esclude che la mancata traduzione integri di per sé causa di nullità
richiamato in relazione al tema delle sanzioni e della decisione sulla pretesa obiettiva incertezza
art. 5, comma 1, l. n. 472 del 1997
richiamato dalla ricorrente nella censura sulle sanzioni
art. 6, comma 2, l. n. 472 del 1997
applicato per riconoscere l'esimente dell'obiettiva incertezza normativa e quindi l'irrogazione non dovuta delle sanzioni per l'annualità 2010
art. 10, comma 3, l. n. 212 del 2000
richiamato dalla ricorrente in tema di obiettiva incertezza e buona fede
art. 10, comma 4, l. n. 212 del 2000
richiamato nei motivi sulla sanzionabilità e sull'incertezza normativa
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
riferimento processuale dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge
base della declaratoria di inammissibilità dei motivi contrari a giurisprudenza consolidata
invocato nel motivo sul presupposto territoriale, ma non ritenuto decisivo dalla Corte
art. 267 TFUE
richiamato dalla ricorrente per chiedere un rinvio pregiudiziale alla CGUE, ritenuto non necessario
artt. 49, 52, 56, 57 TFUE
invocati per sostenere la disapplicazione della disciplina interna, ma la Corte esclude il contrasto in base alla giurisprudenza europea consolidata
art. 401 direttiva 2006/112/CE
richiamato per sostenere l'illegittimità dell'imposta unica come tributo sul volume d'affari; la Corte esclude che l'imposta presenti le caratteristiche dell'IVA armonizzata
art. 1, comma 64, l. n. 220 del 2010
norma di interpretazione/finalità richiamata per sostenere che la disciplina mira anche a colpire il gioco illecito; la Corte la colloca nel quadro consolidato che include i CTD operanti senza concessione
art. 1, comma 66, l. n. 220 del 2010
norma interpretativa decisiva per affermare la soggettività passiva del bookmaker estero che si avvale di ricevitorie sul territorio italiano
art. 1, comma 945, l. n. 208 del 2015
richiamato come disciplina sopravvenuta, ma ritenuto irrilevante per l'annualità 2010
art. 1, comma 644, lett. g), l. n. 190 del 2014
richiamato come disciplina sopravvenuta sulle ricevitorie non collegate al totalizzatore nazionale, ma considerato non pertinente alla lite relativa al 2010
art. 4, commi 1 e 4-bis, l. n. 401 del 1989
citato dalla Corte per affermare che la non punibilità penale del bookmaker estero non incide sulla soggettività passiva tributaria
Massime di principio
- La mancata traduzione in lingua straniera dell'avviso di accertamento non determina automaticamente la nullità dell'atto tributario, in assenza di una specifica previsione normativa; il contribuente deve allegare e provare un concreto pregiudizio difensivo derivante dall'ignoranza del contenuto dell'atto.
- In materia di imposta unica sulle scommesse, il bookmaker estero che si avvalga di ricevitorie o CTD operanti in Italia può essere considerato soggetto passivo in via solidale, poiché il presupposto impositivo è collegato all'attività di raccolta e organizzazione delle scommesse svolta sul territorio nazionale.
- Il presupposto territoriale del tributo non coincide con il luogo di conclusione del contratto di scommessa, ma con l'attività di ricezione, registrazione e documentazione della scommessa svolta in Italia.
- La qualificazione dell'attività come non penalmente illecita non esclude, di per sé, la soggettività passiva ai fini dell'imposta unica, quando la legge fiscale ricomprenda espressamente anche l'attività svolta senza concessione.
- Le questioni di compatibilità dell'imposta unica sulle scommesse con il diritto UE risultano non meritevoli di nuovo rinvio pregiudiziale quando la Corte di cassazione disponga di un orientamento consolidato e la CGUE abbia già escluso la discriminazione fiscale e l'ostacolo alla libera prestazione dei servizi in fattispecie analoghe.
- L'esimente dell'obiettiva incertezza normativa sulla portata della disciplina tributaria può operare per escludere le sanzioni, quando la normativa sia stata successivamente chiarita da una disposizione interpretativa e la contestazione riguardi annualità anteriori a tale chiarimento.
- La solidarietà tributaria del bookmaker non va confusa con uno schema di mera dipendenza accessoria: il sistema può configurare rapporti obbligatori autonomi tra scommettitore, ricevitore e gestore, con ricadute diverse sul piano dell'imposizione.
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