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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24650/2025 del 05/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

All’esito di verifica fiscale e di processo verbale della Guardia di Finanza, l’Ufficio aveva contestato a una società operante nel trasporto la fittizietà o non genuinità di contratti di distacco temporaneo di personale conclusi con una società portoghese per gli anni 2012-2016 e, per conseguenza, aveva recuperato ritenute IRPEF alla fonte per gli anni d’imposta 2014, 2015 e 2016, con applicazione di addizionali, interessi e sanzioni. La società aveva impugnato gli avvisi, ma sia in primo che in secondo grado i ricorsi erano stati respinti. In cassazione deduceva: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa pronuncia sulle doglianze svolte in appello; 2) erronea applicazione della disciplina interna del distacco, sostenendo che in un distacco transnazionale intra-UE si dovesse applicare soltanto la normativa comunitaria e il d.lgs. n. 72/2000, non l’art. 30 d.lgs. n. 276/2003; 3) erronea qualificazione del distacco come fittizio e inesistente, trattandosi invece di distacco autentico ed effettivo; 4) erronea quantificazione delle ritenute IRPEF, perché l’Ufficio avrebbe calcolato l’imposta sull’intero importo fatturato dalla società estera, comprensivo anche di contributi, imposte e ritenute già assolti all’estero, e non solo sulla effettiva componente retributiva.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, fondato il secondo, assorbiti il terzo e il quarto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, affinché verifichi se nella fattispecie ricorrano i presupposti del distacco transnazionale comunitario secondo la disciplina applicabile. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    Richiamato come parametro della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato a sostegno della doglianza di omessa pronuncia.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per dedurre nullità della sentenza per difetto di motivazione.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie, con parametro del minimo costituzionale.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Usato come vizio denunciato per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Richiamato per delimitare il sindacato di legittimità sulla motivazione dopo la riforma del 2012.

  • Direttiva CE n. 96/71/CE

    Indicata come disciplina applicabile al distacco transnazionale intra-UE.

  • Regolamento CE n. 883/04

    Richiamato tra le norme applicabili al distacco comunitario.

  • Regolamento CE n. 987/2009

    Richiamato tra le norme applicabili al distacco comunitario.

  • d.lgs. 22 febbraio 2000, n. 72

    Indicata come attuazione interna della direttiva sul distacco transnazionale e ritenuta applicabile al caso.

  • art. 30 d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276

    Escluso dalla Corte perché riferito al distacco nazionale tra imprese italiane.

  • d.lgs. 17 luglio 2016, n. 136

    Ritenuto non applicabile ai distacchi instaurati prima della sua entrata in vigore, per irretroattività.

  • art. 11 disp. prel. c.c.

    Richiamato per affermare l’irretroattività del d.lgs. n. 136/2016.

  • art. 370, comma 1, c.p.c.

    Richiamato in relazione alla partecipazione della resistente al giudizio di cassazione.

  • artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamati per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 51 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Richiamato nei motivi sulla base imponibile delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente.

  • artt. 23 ss. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamati nei motivi sulla disciplina delle ritenute alla fonte.

  • artt. 1321-1349 c.c.

    Richiamati nel terzo motivo per contestare la qualificazione del contratto di distacco come fittizio.

  • artt. 1362-1371 c.c.

    Richiamati nel terzo motivo in tema di interpretazione del contratto.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo sul comportamento delle parti e sulla buona fede nell’esecuzione del rapporto.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo in tema di onere della prova.

  • artt. 115-116 c.p.c.

    Richiamati nel terzo motivo sul governo della prova e della valutazione probatoria.

  • Corte Giustizia UE, sentenza 1° dicembre 2020, causa C-815/18

    Richiamata per affermare che l’autista impiegato temporaneamente in altro Stato membro può rientrare nella nozione di lavoratore distaccato comunitario.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il vizio di motivazione della sentenza è deducibile in cassazione solo nei limiti del cosiddetto minimo costituzionale: rilevano la mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e la motivazione perplessa o incomprensibile; non è più censurabile la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
  • La motivazione per relationem è legittima quando il giudice faccia proprie, in modo chiaro e autonomo, le ragioni esposte da un atto di parte o dall’Ufficio; non vi è nullità se la decisione consente di individuare la ratio decidendi effettivamente adottata dal giudice.
  • Nel distacco transnazionale intra-UE la disciplina applicabile è quella europea e la normativa interna di attuazione del distacco comunitario; non si applica la disciplina del distacco nazionale, che opera solo nei rapporti tra imprese stabilite in Italia.
  • Ai fini della qualificazione del distacco comunitario è decisivo che l’impresa distaccante resti il datore di lavoro, che il rapporto di lavoro permanga durante il periodo di distacco e che la prestazione sia resa temporaneamente, per un periodo predeterminato, presso l’impresa distaccataria in altro Stato membro.
  • Le norme sopravvenute non si applicano ai distacchi già instaurati prima della loro entrata in vigore, salvo diversa previsione, dovendosi rispettare il principio di irretroattività della legge.
  • Quando la cassazione accoglie un motivo che incide sulla disciplina applicabile e sulla qualificazione del rapporto, restano assorbite le ulteriori censure che presuppongono una previa definizione della medesima questione preliminare.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAppelloRicorso per cassazioneImposta sui redditi
RamiTributiLavoroProcesso civileInternazionale privato
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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