Sentenza n. 471/2026 - Roma, Sezione 3T
per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: annullamento - del Decreto del Ministero della Salute del 6.7.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 216 del 15.9.2022, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, e dei relativi Allegati A, B, C e D; - del Decreto del Ministero della Salute del 6.10.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 251 del 26.10.2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - se e per quanto occorre possa: (i) della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.9.2019, che ha previsto una ricognizione, da parte degli Enti del SSN, della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori, riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; (ii) dell’Accordo del 7.11.2019 e relativi allegati, siglato tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 181/CSR), sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art. 9 ter, d.l. 19.6.2015, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 6.8.2015, n. 125, con il quale sono stati individuati, tra l’altro, i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per i predetti anni il tetto di spesa di ciascuna Regione al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard; (iii) del Decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, assunto di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”; (iv) dell’intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022; - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche non cognito. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da D.M.O. Medical S.r.l. il 30/12/2022: annullamento, previa sospensione cautelare, A) della Determinazione Dirigenziale A1400A - Sanità e Welfare della Regione Piemonte n. 2426/A1400A/2022 del 14.12.2022, portante “Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015” e del relativo Allegato n. 1 ad essa accluso; - della comunicazione di avvio del procedimento pubblicata sul sito istituzionale della Regione Piemonte e sul B.U. regionale n. 47 S4, in data 24.11.2022; - se e per quanto occorre possa, di tutti gli atti e provvedimenti ad essa presupposti, connessi e consequenziali, ivi espressamente ricomprese le seguenti deliberazioni, non cognite, assunte dai DD.GG. degli Enti del S.S. della Regione Piemonte, con le quali è stato individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici, attraverso la rilevazione dei costi, sostenuti per l’acquisto dei dispositivi medici contabilizzati nelle apposite voci dei modelli CE ministeriali di cui al decreto 15.6.2012: (i) la Deliberazione D.G. dell’AO Ordine Mauriziano di Torino n. 596 del 28.8.2019; (ii) la Deliberazione D.G. dell’AO S. Croce e Carle di Cuneo n. 404 del 27.8.2019; (iii) la Deliberazione D.G. dell’AO SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria n. 369 del 23.8.2019; (iv) la Deliberazione D.G. dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino n. 1142 del 28.8.2019; (v) la Deliberazione D.G. dell’AOU Maggiore della Carità di Novara n. 848 del 3.9.2019; (vi) la Deliberazione D.G. dell’AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano n. 467 del 29.8.2019; (vii) la Deliberazione D.G. dell’ASL di Alessandria n. 586 del 30.8.2019; (viii) la Deliberazione D.G. dell’ASL di Asti n. 151 del 30.8.2019; (ix) la Deliberazione D.G. dell’ASL di Biella n. 388 del 26.8.2019; (x) la Deliberazione D.G. dell’ASL Città di Torino n. 909 del 6.9.2019; (xi) la Deliberazione D.G. dell’ASL di Cuneo 1 n. 361 del 29.8.2019; (xii) la Deliberazione D.G. dell’ASL Cuneo 2 n. 309 del 22.8.2019; (xiii) la Deliberazione D.G. dell’ASL di Novara n. 320 del 28.8.2019; (xiv) la Deliberazione D.G. dell’ASL di Torino 3 n. 510 del 23.8.2019; (xv) la Deliberazione D.G. dell’ASL di Torino 4 n. 977 del 28.8.2019; (xvi) la Deliberazione D.G. dell’ASL di Torino 5 n. 806 del 28.8.2019; (xvii) la Deliberazione D.G. dell’ASL di Vercelli n. 856 del 29.8.2019; (xvii) la Deliberazione D.G. dell’ASL di Verbano Cusio Ossola n. 701 del 4.9.2019; B) nonché di tutti gli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio e segnatamente: - del Decreto del Ministero della Salute del 6.7.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 216 del 15.9.2022, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, e dei relativi Allegati A, B, C e D; - del Decreto del Ministero della Salute del 6.10.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 251 del 26.10.2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - se e per quanto occorre possa, di tutti gli atti e provvedimenti ad essi presupposti, connessi e consequenziali, ivi espressamente ricompresi: (i) la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.9.2019, che ha previsto una ricognizione, da parte degli Enti del SSN, della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori, riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; (ii) l’Accordo del 7.11.2019 e relativi allegati, siglato tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 181/CSR), sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art. 9 ter, d.l. 19.6.2015, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 6.8.2015, n. 125, con il quale sono stati individuati, tra l’altro, i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per i predetti anni il tetto di spesa di ciascuna Regione al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard; (iii) il Decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, assunto di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”; (iv) l’intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022; - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche non cognito. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da D.M.O. Medical S.r.l. il 19/1/2023: annullamento, previa sospensione cautelare, A) del Decreto del Direttore Generale del Dipartimento salute e servizi sociali della Regione Liguria n. 7967 del 14.12.2022, portante “Ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018.Individuazione delle aziende fornitrici e dei relativi importi di ripiano” e dei relativi allegati ad essa acclusi; - se e per quanto occorre possa, di tutti gli atti e provvedimenti ad essa presupposti, connessi e consequenziali, ivi espressamente ricomprese, le seguenti deliberazioni, non cognite, assunte dai DD.GG. degli Enti del S.S. della Regione Liguria, con le quali è stato individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici, attraverso la rilevazione dei costi, sostenuti per l’acquisto dei dispositivi medici contabilizzati nelle apposite voci dei modelli CE ministeriali di cui al decreto 15.6.2012: (i) la Deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell’ASL 1 Sistema sanitario Regione Liguria n. 719 del 14.8.2019; (ii) la Deliberazione non cognita assunta dal Commissario Straordinario dell’ASL 2 Sistema sanitario Regione Liguria n. 655 del 21.8.2019; (iii) la Deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell’ASL 3 Sistema sanitario Regione Liguria n. 397 del 23.8.2019; (iv) la Deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell’ASL 4 Sistema sanitario Regione Liguria n. 582 del 22.8.2019; (v) la Deliberazione non cognita assunta dal Commissario Straordinario dell’ASL 5 Sistema sanitario Regione Liguria n. 45 del 22.8.2019; (vi) la Deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino n. 1338 del 29.8.2019; (vii) la Deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell’IRCCS G. Gaslini n. 672 del 26.8.2019; (viii) nota a firma congiunta da parte del D.G. di A.Li.Sa. e del D.G. del Dipartimento Salute e Servizi Sociali, trasmessa all’Assessore alla Sanità, con prot. 2022-1426291 del 7.12.2022, concernente “Payback dispositivi medici. Ripiano anni 2015-2018”, con la quale sono stati “evidenziati, come dettagliato nell’Allegato n. 1, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, gli importi del ripiano a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici derivanti dal superamento del tetto di spesa, con riferimento agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018…”; B) nonché di tutti gli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio e segnatamente: - del Decreto del Ministero della Salute del 6.7.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 216 del 15.9.2022, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, e dei relativi Allegati A, B, C e D; - del Decreto del Ministero della Salute del 6.10.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 251 del 26.10.2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - se e per quanto occorre possa, di tutti gli atti e provvedimenti ad essi presupposti, connessi e consequenziali, ivi espressamente ricompresi: (i) la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.9.2019, che ha previsto una ricognizione, da parte degli Enti del SSN, della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori, riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; (ii) l’Accordo del 7.11.2019 e relativi allegati, siglato tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 181/CSR), sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art. 9 ter, d.l. 19.6.2015, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 6.8.2015, n. 125, con il quale sono stati individuati, tra l’altro, i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per i predetti anni il tetto di spesa di ciascuna Regione al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard; (iii) il Decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, assunto di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”; (iv) l’intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022; - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche non cognito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022 sul superamento del tetto di spesa per dispositivi medici e sui criteri di ripiano, nonché provvedimenti regionali di individuazione degli importi di payback dovuti per gli anni 2015-2018
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato i decreti ministeriali che hanno certificato il superamento del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici negli anni 2015-2018 e dettato le linee guida per il ripiano, unitamente agli atti presupposti, tra cui la circolare ministeriale del 2019 e l’accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019. Con motivi aggiunti ha impugnato i provvedimenti delle Regioni Piemonte e Liguria che hanno individuato le aziende fornitrici soggette al ripiano e gli importi dovuti. Ha dedotto, tra l’altro, violazione degli artt. 17, comma 1, lett. c), d.l. n. 98/2011 e 9-ter d.l. n. 78/2015, difetto di istruttoria, irragionevolezza, illogicità, sproporzione, disparità di trattamento, violazione del legittimo affidamento, della certezza del diritto, della libertà di iniziativa economica e dei principi di correttezza, concorrenza, trasparenza e proporzionalità propri delle procedure di evidenza pubblica. In particolare, la ricorrente ha contestato la fissazione nel 2019 di un tetto regionale uniforme pari al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard, riferito retroattivamente agli anni 2015-2018; il calcolo della spesa senza scorporo dei servizi abbinati alla fornitura dei dispositivi; il computo del fatturato al lordo dell’IVA; l’insufficienza dell’istruttoria e della trasparenza; l’incidenza del payback sui prezzi e sull’equilibrio economico delle gare e dei contratti; nonché l’illegittimità costituzionale dell’art. 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, d.l. n. 78/2015, per violazione degli artt. 3, 9, 23, 32, 41, 42, 53 e 117 Cost., anche in relazione al Primo Protocollo CEDU e alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso principale. Richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 140/2024, ha ritenuto ragionevole e proporzionato il meccanismo del payback, qualificato come contributo solidaristico funzionale alla razionalizzazione della spesa sanitaria, e ha escluso la violazione della riserva di legge, dell’irretroattività, del legittimo affidamento e della libertà di iniziativa economica. Il sistema era già conoscibile dal 2015, prima delle gare e della stipula dei contratti: erano predeterminate sia le quote di ripiano a carico delle imprese, sia il criterio proporzionale basato sull’incidenza del fatturato. La successiva fissazione del tetto regionale al 4,4% non ha introdotto un nuovo obbligo sostanziale, ma ha reso operativo un meccanismo già previsto dalla legge. Il payback opera inoltre esternamente ai contratti e non modifica né l’oggetto delle forniture né il prezzo contrattuale, incidendo soltanto sulla situazione patrimoniale complessiva dei fornitori; la ricorrente non ha dimostrato una compressione eccessiva dei margini di utile. I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. I provvedimenti regionali, infatti, svolgono attività vincolata, tecnico-contabile e meramente ricognitiva: individuano le imprese, applicano al fatturato la percentuale di ripiano già stabilita dalla legge e impongono il pagamento di un’obbligazione patrimoniale. Non costituiscono esercizio di potere autoritativo e la controversia riguarda un diritto soggettivo al corretto calcolo dell’importo dovuto, da far valere davanti al giudice ordinario. È stata disposta la possibilità di riassunzione davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato, ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate per la complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 17, comma 1, lett. c), d.l. 98/2011
Ha introdotto il tetto di spesa per gli acquisti di dispositivi medici e ha originariamente posto il relativo superamento a carico della Regione interessata.
art. 15, comma 13, lett. f), d.l. 95/2012
Ha fissato, a decorrere dal 2014, il tetto di spesa nazionale per i dispositivi medici al 4,4% del fabbisogno sanitario nazionale standard.
art. 9-ter, commi 1, lett. b), 8, 9 e 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
Disciplina il tetto di spesa regionale, il concorso delle aziende fornitrici al ripiano del superamento e, per gli anni 2015-2018, la procedura di individuazione delle imprese e di quantificazione degli importi dovuti.
art. 1, comma 557, l. 145/2018
Ha previsto che il superamento del tetto sia rilevato sulla base del fatturato delle aziende al lordo dell’IVA e ha disciplinato le scadenze per la relativa dichiarazione.
art. 18, comma 1, d.l. 115/2022, convertito dalla l. 142/2022
Ha introdotto il comma 9-bis dell’art. 9-ter d.l. 78/2015, attribuendo alle Regioni il compito di individuare gli elenchi delle aziende soggette al ripiano e gli importi dovuti.
art. 8 d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023
Ha istituito un fondo destinato alle Regioni e previsto, nella disciplina originaria, la possibilità per le imprese di estinguere l’obbligazione mediante il pagamento del 48% della quota di ripiano.
art. 4, comma 8-bis, d.l. 198/2022, convertito dalla l. 14/2023
Ha differito al 30 aprile 2023 il termine per il versamento delle somme dovute dai fornitori.
Consente la riassunzione davanti al giudice ordinario della controversia per la quale il giudice amministrativo abbia declinato la giurisdizione, entro il termine perentorio indicato in sentenza.
È richiamato per escludere che la controversia sui provvedimenti regionali di quantificazione del payback rientri in una materia di giurisdizione esclusiva amministrativa.
art. 23 Cost.
La Corte costituzionale ha ritenuto che il payback costituisca una prestazione patrimoniale imposta, ma conforme alla riserva di legge perché soggetti, oggetto e criteri essenziali risultano predeterminati dalla legge.
art. 41 Cost.
La Corte costituzionale e il TAR hanno escluso che il meccanismo del payback, quale misura di razionalizzazione della spesa sanitaria e contributo solidaristico, determini una sproporzionata compressione della libertà di iniziativa economica.
sentenza Corte costituzionale n. 140/2024
Ha escluso l’illegittimità costituzionale del meccanismo di payback per gli anni 2015-2018, ritenendolo ragionevole, proporzionato, conoscibile dal 2015 e compatibile con la riserva di legge, con il principio di irretroattività e con la tutela dell’affidamento.
sentenza Corte costituzionale n. 139/2024
Ha dichiarato illegittima la disciplina che limitava la riduzione al 48% alle sole aziende non coinvolte in controversie o disponibili ad abbandonarle, estendendo la riduzione a tutte le aziende fornitrici.
Massime di principio
- Il meccanismo di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018 non viola, di per sé, i principi di irretroattività e di tutela del legittimo affidamento quando l’obbligo di concorrere al ripiano e i relativi criteri essenziali erano già previsti dalla legge prima dello svolgimento delle gare e della stipula dei contratti; la successiva fissazione del tetto regionale e l’attuazione procedurale rendono operativo un obbligo sostanziale già conoscibile.
- Il payback dei dispositivi medici costituisce una misura di razionalizzazione della spesa sanitaria e un contributo solidaristico ragionevole e proporzionato, non una rimodulazione dei contratti pubblici: esso incide sulla sfera patrimoniale complessiva del fornitore e non modifica l’oggetto della fornitura né il prezzo contrattuale.
- Quando la legge predetermina soggetti obbligati, oggetto della prestazione, percentuali di ripiano e criteri di calcolo, il payback integra una prestazione patrimoniale imposta compatibile con la riserva di legge prevista dall’art. 23 Cost.
- I provvedimenti regionali adottati ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, che si limitano a verificare dati contabili, compilare l’elenco delle aziende e applicare matematicamente percentuali già fissate dalla legge agli importi di fatturato, sono atti vincolati e meramente ricognitivo-esecutivi, privi di esercizio di potere autoritativo.
- Le controversie relative al corretto calcolo degli importi di payback indicati nei provvedimenti regionali, quando non investono l’esercizio di un potere discrezionale ma un’obbligazione patrimoniale e il diritto soggettivo al corretto calcolo del quantum debeatur, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.
- La previsione contenuta in un provvedimento amministrativo circa la sua impugnabilità davanti al giudice amministrativo non incide sul riparto di giurisdizione, che deve essere determinato in base alla natura effettiva della situazione giuridica azionata e al petitum sostanziale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 12 gen 2026Sentenza n. 40/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 12 gen 2026Sentenza n. 41/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 12 gen 2026Sentenza n. 43/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 12 gen 2026Sentenza n. 44/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 12 gen 2026Sentenza n. 45/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 12 gen 2026Sentenza n. 46/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →