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Sentenza

Sentenza n. 40/2026 - Venezia, Sezione 2

per l'annullamento del provvedimento del Dirigente del Settore urbanistica n. 40618 prot. del 10 agosto 2021di diniego del permesso di costruire oggetto dell'istanza acquisita al protocollo comunale con il n. 14278 del 15 marzo 2019.

Giustizia amministrativa202101382

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del permesso di costruire per la realizzazione di tre edifici bifamiliari, anche mediante utilizzo della capacità edificatoria prevista dal c.d. piano casa

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario richiedente)

Prevale il privato

La controversia

La società proprietaria di un immobile sito nel Comune di Chioggia ha impugnato il diniego del permesso di costruire richiesto per la realizzazione di tre edifici bifamiliari, con utilizzo della capacità edificatoria sviluppata da unità immobiliari ubicate nei fabbricati confinanti. Il Comune aveva rilevato il contrasto dell’intervento con l’art. 2, comma 2, l.r. n. 14/2009, ritenendo che le unità immobiliari generatrici della capacità edificatoria non fossero, alla data prevista dalla legge, di proprietà della medesima ditta proprietaria del lotto di intervento; aveva inoltre contestato la mancata dimostrazione della completa legittimità degli immobili esistenti, per asserite difformità rispetto alle planimetrie catastali e per incompletezza della documentazione, nonché il mancato rispetto della distanza minima dalla strada. La ricorrente ha dedotto: violazione degli artt. 3 e 10-bis l. n. 241/1990 e difetto di istruttoria e motivazione, per l’omesso esame della memoria del 10 giugno 2021 e della documentazione allegata; violazione dell’art. 2, comma 2, l.r. n. 14/2009 ed erroneità dei presupposti quanto alla contiguità dei lotti e alle condizioni per l’utilizzo della capacità edificatoria; violazione dell’art. 9, comma 1, l.r. n. 14/2009, dell’art. 34-bis d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 18, comma 2, l. n. 241/1990, per l’asserita incompletezza e genericità degli accertamenti sulle difformità edilizie; violazione delle norme sulle distanze dal pubblico passaggio e della disciplina regionale; nonché violazione del regolamento edilizio comunale per avere contestato carenze documentali non indicate tra le ragioni del diniego o non necessarie.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente respinto la richiesta di rinvio dell’udienza, rilevando che il rinvio è ammesso solo in casi eccezionali e che una precedente proroga non aveva favorito la definizione della controversia. Nel merito ha accolto, con rilievo assorbente, il primo motivo. Ha applicato il principio secondo cui la motivazione finale non deve confutare analiticamente ogni osservazione presentata ai sensi dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, ma deve consentire di comprendere che l’amministrazione le ha esaminate nel loro complesso. Nel caso concreto, il provvedimento richiamava le precedenti memorie interlocutorie, ma non l’ultima memoria del 10 giugno 2021, con la quale la ricorrente aveva preso posizione su tutti i motivi ostativi e prodotto ulteriore documentazione. Tale omissione è stata ritenuta sintomatica del mancato esame delle osservazioni e della documentazione, nonché di un vizio di istruttoria e motivazione, particolarmente evidente in relazione alla prova dello stato legittimo degli immobili coinvolti nell’operazione edilizia. Il provvedimento è stato quindi annullato, con obbligo per l’amministrazione di rinnovare l’esercizio del potere esaminando le osservazioni e la documentazione depositate. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti, poiché l’annullamento rendeva non più attuale l’interesse alla loro decisione. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La motivazione finale di un provvedimento amministrativo non deve contenere un'analitica confutazione delle osservazioni procedimentali svolte dalla parte, ai sensi dell'art. 10-bis, l. 7 agosto 1990, n. 241, essendo sufficiente che dalla motivazione si evinca che l'amministrazione abbia tenuto conto, nel loro complesso, di quelle osservazioni e controdeduzioni per la corretta formazione della propria volontà

    L’amministrazione non deve rispondere analiticamente a ogni osservazione del privato, ma deve dimostrare, attraverso la motivazione e l’istruttoria, di aver considerato complessivamente le osservazioni e la documentazione; l’omesso esame dell’ultima memoria, contenente argomenti e documenti rilevanti, vizia il provvedimento.

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    Il rinvio dell’udienza può essere disposto soltanto in casi eccezionali; nel caso concreto la richiesta è stata respinta anche perché un precedente rinvio non aveva contribuito alla definizione del giudizio.

  • art. 3 l. 241/1990

    L’obbligo di motivazione impone che il provvedimento renda percepibile l’effettivo esame degli apporti partecipativi rilevanti; la mancata considerazione della memoria conclusiva ha concorso a integrare il vizio motivazionale.

  • art. 2, comma 2, l.r. 14/2009

    La questione relativa alle condizioni per l’utilizzo della capacità edificatoria prevista dalla disciplina regionale non è stata esaminata nel merito, essendo stata assorbita a seguito dell’annullamento per vizio partecipativo, istruttorio e motivazionale.

  • art. 9, comma 1, l.r. 14/2009

    Le contestazioni relative alla legittimità dello stato di fatto degli immobili e alla documentazione edilizia non sono state decise nel merito, poiché assorbite dall’accoglimento del primo motivo.

  • art. 34-bis d.P.R. 380/2001

    La questione delle eventuali difformità edilizie e della loro rilevanza non è stata esaminata nel merito.

Massime di principio

  • Ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990, la motivazione finale non deve confutare analiticamente ogni osservazione del privato, ma deve rendere riconoscibile che l’amministrazione ha esaminato nel loro complesso le osservazioni e le controdeduzioni rilevanti per la formazione della decisione.
  • L’omesso riferimento all’ultima memoria procedimentale non determina automaticamente l’illegittimità del provvedimento; tuttavia, costituisce sintomo del mancato esame partecipativo quando la memoria contenga una puntuale replica a tutti i motivi ostativi e documentazione potenzialmente decisiva.
  • Se il provvedimento di diniego ignora documenti prodotti dal privato per dimostrare la legittimità dello stato dei luoghi o il superamento delle ragioni ostative, l’omissione può integrare congiuntamente difetto di istruttoria e difetto di motivazione.
  • L’annullamento del diniego per mancato esame delle osservazioni procedimentali impone all’amministrazione di rinnovare l’esercizio del potere valutando le osservazioni e la documentazione trascurate; le ulteriori censure sostanziali possono essere assorbite quando il ricorrente non conservi un interesse attuale alla loro decisione.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEffetto conformativo e riedizione del potere

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