Sentenza n. 43/2026 - Venezia, Sezione 2
per l'annullamento - del giudizio di inidoneità al modulo di “-OMISSIS-”, tenutosi dall’8 al 17 luglio 2022 con base a -OMISSIS- (dall’8 al 10 luglio) e a -OMISSIS- (dall’11 al 17 luglio), nell’ambito del corso di formazione interregionale per aspirante guida a-OMISSIS-dello scrutinio del 17 luglio 2022 e comunicato verbalmente al ricorrente in pari data; - della valutazione negativa della prova pratica; - dell'eventuale atto, di cui non si conoscono gli estremi, con cui sono state stabilite le modalità di svolgimento della prova pratica; - degli sconosciuti verbali con cui sono state valutate le prove; - dell’eventuale provvedimento di cui non si conoscono estremi e contenuto, con cui è stata negata al ricorrente l’abilitazione tecnica necessaria ai fini dell’ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di “aspirante guida alpina”; - nonché di ogni altro atto, anche non noto al ricorrente, presupposto e/o comunque connesso con quelli impugnati;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di inidoneità a un modulo del corso di formazione per aspirante guida alpina, valutazione negativa della prova pratica e atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (collegi professionali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio di inidoneità conseguito nell’ambito del corso interregionale di formazione per aspirante guida alpina, nonché la valutazione negativa della prova pratica, gli atti con cui sarebbero state stabilite le modalità della prova, i verbali di valutazione e il mancato rilascio dell’abilitazione tecnica necessaria per accedere all’esame professionale. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell’art. 3 l. 241/1990 e l’eccesso di potere per difetto o apparenza della motivazione, illogicità, contraddittorietà, mancata predeterminazione o violazione dei criteri di valutazione, sproporzione, travisamento, disparità di trattamento e manifesta ingiustizia, contestando sia l’assenza di criteri predeterminati sia l’erroneità del giudizio negativo. In secondo luogo, ha lamentato un difetto di istruttoria nella composizione dell’organo di scrutinio, poiché non vi avevano partecipato due istruttori presenti nelle prime giornate del modulo. In terzo luogo, ha dedotto nuovamente difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, sostenendo che la valutazione negativa fosse stata condizionata dalla condizione psicofisica e dall’atteggiamento dell’istruttore. Ha inoltre contestato tecnicamente gli errori attribuitigli, richiamato presunti errori più gravi commessi da altri candidati risultati idonei e allegato un comportamento non professionale dell’istruttore, senza tuttavia fornire elementi probatori a sostegno.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendolo infondato e prescindendo dall’esame dell’eccezione di sopravvenuta carenza di interesse sollevata dal Collegio piemontese. Il primo motivo è stato respinto perché il regolamento del corso predeterminava i criteri di valutazione: l’art. 18 disciplinava l’esame e l’art. 20 indicava i parametri necessari al superamento. Quanto alla contestazione tecnica del giudizio, il Tribunale ha rilevato che l’ispettore aveva attribuito al candidato 6 punti per la tecnica e 4 punti sia per la sicurezza sia per la professionalità, motivando diffusamente tali punteggi in una relazione nella quale erano indicati gli errori riscontrati. Le valutazioni costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili solo in presenza di travisamento dei fatti, irragionevolezza o illogicità tali da rivelarne l’inattendibilità. Nel caso concreto non sono emersi vizi manifesti; le contestazioni tecniche, gli episodi riferiti circa altri candidati e le accuse rivolte all’istruttore sono rimasti mere allegazioni prive di adeguato supporto probatorio. Il secondo motivo è stato respinto perché il regolamento stabiliva che il voto finale fosse determinato dalla media aritmetica dei voti di tutti gli istruttori per ciascun parametro. Non era quindi necessaria una discussione collegiale alla presenza di tutti gli istruttori: le loro valutazioni, già espresse secondo criteri predeterminati, venivano recepite mediante un’operazione matematica. Il terzo motivo è stato respinto per le medesime ragioni, non essendo stata provata l’incidenza della presunta condizione psicofisica dell’istruttore sulla valutazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di € 2.000,00, oltre spese generali e accessori, in favore di ciascuno dei due Collegi regionali resistenti; nulla è stato disposto per le spese nei confronti della Regione Veneto, non costituita.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
Il giudice ha ritenuto adeguatamente motivato il giudizio di inidoneità, valorizzando la relazione dell’ispettore che descriveva gli errori attribuiti al candidato e giustificava i punteggi assegnati.
art. 18 del regolamento per il corso interregionale aspirante guida alpina
La disposizione disciplina l’esame e prevede, secondo quanto riportato in sentenza, i criteri e le modalità di formazione del giudizio finale.
art. 20 del regolamento per il corso interregionale aspirante guida alpina
La disposizione individua i parametri di valutazione e i requisiti per il superamento degli esami.
Massime di principio
- Le valutazioni rese nell’ambito di prove pratiche tecnico-professionali costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto quando emergano travisamento dei fatti, manifesta irragionevolezza o illogicità idonei a dimostrare l’inattendibilità della valutazione.
- La contestazione giudiziale di una valutazione tecnico-discrezionale non può fondarsi su mere allegazioni del candidato o su una diversa valutazione tecnica soggettiva, ma richiede elementi probatori concreti capaci di evidenziare l’errore manifesto dell’amministrazione.
- È legittimo il giudizio negativo relativo a una prova quando i criteri di valutazione siano predeterminati dalla disciplina regolamentare e l’esito sia supportato da una relazione dell’esaminatore che indichi gli errori riscontrati e spieghi i punteggi attribuiti.
- Quando la disciplina della procedura stabilisce che il giudizio finale derivi dalla media aritmetica dei voti individuali espressi secondo criteri predeterminati, non è necessaria la presenza di tutti gli esaminatori alla seduta finale né una discussione collegiale sulle singole prestazioni, purché le valutazioni individuali siano già state espresse e correttamente recepite.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 12 gen 2026Sentenza n. 40/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 12 gen 2026Sentenza n. 41/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 12 gen 2026Sentenza n. 44/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 12 gen 2026Sentenza n. 45/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 12 gen 2026Sentenza n. 46/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 12 gen 2026Sentenza n. 47/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →