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Sentenza

Sentenza n. 44/2026 - Venezia, Sezione 4

per l'annullamento 1.della deliberazione n. 1551 dell'INPS Comitato Amministratore della Gestione per le prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti CIG Industria sul ricorso n. 752326357 d.d. 11/09/2023 proposto da Comavit S.r.l. notificato in data 23.12.2023 mediante PEC; 2.del provvedimento di reiezione n. 849090046847 d.d. 02.08.2023, a firma del dott. Paolo Bomben della domanda di Cassa Integrazione Ordinaria, notificato in data 15.08.2023; 3.di tutti gli altri atti comunque connessi, presupposti e conseguenti a quelli impugnati.

Giustizia amministrativa202400214

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della domanda di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria con causale "manutenzione straordinaria" e deliberazione di rigetto del ricorso amministrativo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il provvedimento del Direttore della sede INPS di Conegliano che aveva respinto la domanda di CIGO relativa al periodo dall'8 maggio 2023 al 30 luglio 2023, nonché la successiva deliberazione del Comitato Amministratore della Gestione per le prestazioni temporanee che aveva rigettato il ricorso amministrativo. La domanda era motivata dalla necessità di sostituire piste e attrezzature per la produzione di pali in cemento precompresso, risalenti al 1992 e divenute obsolete, con un intervento del valore indicativo di 700.000 euro, oltre a lavori edilizi accessori. La ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 16, comma 2, d.lgs. n. 148/2015, degli artt. 9-11 del d.m. n. 95442/2016 e della circolare INPS n. 139/2016, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà, ingiustizia manifesta e difetto di motivazione. Contestava in particolare la qualificazione dei lavori come interventi volontari, prevedibili e privi dei requisiti di eccezionalità e urgenza necessari per la causale di manutenzione straordinaria. Il TAR ha inoltre rilevato, senza decidere espressamente la questione, il possibile carattere tardivo dell'impugnazione del primo diniego, notificato il 15 agosto 2023.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le censure. Ha osservato che, secondo le stesse allegazioni della società, gli interventi erano resi necessari dall'ordinaria obsolescenza delle attrezzature produttive. Tale circostanza rendeva i lavori prevedibili e programmabili, escludendo i caratteri di eccezionalità e urgenza richiesti per il riconoscimento della CIGO con causale "manutenzione straordinaria". Il giudice ha richiamato la funzione della CIG quale strumento di socializzazione del costo del lavoro destinato a fronteggiare eventi estranei alla sfera di controllo e prevedibilità dell'imprenditore e a riconoscere un sostegno in presenza di una crisi aziendale temporanea non imputabile all'impresa. Ha quindi ritenuto legittimi i dinieghi dell'INPS, senza ravvisare i dedotti vizi di violazione di legge, difetto di istruttoria, contraddittorietà o difetto di motivazione. La società è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 2.500 euro, oltre IVA e CPA.

Norme richiamate

  • art. 16, comma 2, d.lgs. n. 148/2015

    Richiamato dalla ricorrente quale fondamento della disciplina della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria; il ricorso è stato comunque respinto.

  • artt. 9-11 d.m. n. 95442/2016

    L'art. 9 è interpretato nel senso che la causale di manutenzione straordinaria richiede interventi caratterizzati da eccezionalità e urgenza, non riconducibili alla ordinaria manutenzione e non prevedibili o programmabili.

  • circolare INPS n. 139/2016

    Richiamata quale atto di specificazione della causale di manutenzione straordinaria e dei relativi presupposti.

Massime di principio

  • La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria è destinata a fronteggiare situazioni temporanee non riconducibili alla responsabilità dell'imprenditore e derivanti da accadimenti estranei alla sua sfera di controllo e prevedibilità, con conseguente eccezionale attenuazione del rischio d'impresa mediante risorse pubbliche.
  • La causale di CIGO per manutenzione straordinaria richiede che la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dipenda da interventi eccezionali e urgenti, non riconducibili alla ordinaria manutenzione.
  • La sostituzione di impianti o attrezzature resa necessaria dalla loro ordinaria obsolescenza è, in linea generale, prevedibile e programmabile e non integra i requisiti di eccezionalità e urgenza necessari per la CIGO con causale di manutenzione straordinaria.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenziale
RamiPubblico impiego e concorsi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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