Sentenza n. 45/2026 - Venezia, Sezione 2
per l'annullamento - del provvedimento del 5 settembre 2022, notificato in data 22 settembre 2022, Decreto di cui al prot. -OMISSIS-, Posizione n. -OMISSIS- con il quale il Ministero della Difesa – Direzione generale della Previdenza Militare e della Leva -OMISSIS-, ha comunicato il diniego del riconoscimento di causa di servizio, in conformità al parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n. -OMISSIS- reso nell'adunanza n. -OMISSIS- del 30 giugno 2022, nonché del verbale della C.M.O. di -OMISSIS-, modello -OMISSIS- n. -OMISSIS- datato 25 gennaio 2017; - del provvedimento di cui al prot. -OMISSIS- del 23 settembre 2022 del Comando Forze operative -OMISSIS- -OMISSIS- – Ufficio del personale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dell'equo indennizzo, nonché diniego dell'istanza di aggravamento
Esito
Favorevole al resistente (ministeri)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, militare impiegato in operazioni fuori area in diversi contesti esteri, ha dedotto di essere stato esposto a polveri sottili, emissioni radio, radiazioni elettromagnetiche e microonde. Dopo la diagnosi di una patologia, aveva presentato domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo; la Commissione medico-ospedaliera aveva ritenuto l'infermità ascrivibile a Tabella B, mentre il Comitato di verifica per le cause di servizio aveva escluso il nesso con il servizio, qualificando la patologia come di origine costituzionale e non influenzabile da fattori esterni. Il Ministero della Difesa aveva quindi negato il riconoscimento e l'equo indennizzo; anche il Comando competente aveva comunicato il rigetto dell'istanza di aggravamento. Il ricorso deduceva eccesso di potere per incongruità, illogicità, irragionevolezza, manifesta ingiustizia, errore o carenza nei presupposti, erronea valutazione o travisamento dei fatti, difetto e insufficienza di istruttoria, errore nel metodo di accertamento, nonché violazione dell'art. 12 d.P.R. 461/2001. Era inoltre dedotto il difetto di motivazione, la violazione dell'art. 3 l. 241/1990, dei principi di cui all'art. 97 Cost. e lo sviamento. Il ricorrente aveva prodotto una relazione medico-legale di parte, non asseverata, che sosteneva un'elevata probabilità del nesso causale tra la patologia e l'esposizione a polveri derivanti dall'uranio impoverito durante il servizio.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha richiamato il principio enunciato dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2025, secondo cui, per le patologie tumorali dei militari esposti a uranio impoverito o nanoparticelle di metalli pesanti in particolari contesti operativi, il militare deve provare il servizio svolto in condizioni ambientali o operative rischiose e il carattere tumorale della patologia, mentre grava sull'Amministrazione l'onere di provare una specifica genesi extra-lavorativa. Il Collegio ha ritenuto che, nel caso concreto, il Comitato di verifica non si fosse limitato a rilevare l'assenza di studi scientifici dimostrativi del nesso causale, ma avesse indicato positivamente un'origine costituzionale della patologia, escludendo che fattori esterni potessero costituirne causa o concausa efficiente e determinante. Tale motivazione è stata considerata idonea ad assolvere l'onere della prova contraria imposto all'Amministrazione. La relazione medico-legale del ricorrente è stata ritenuta non decisiva perché non asseverata, priva di studi clinici o letteratura medica specialistica e fondata anche sulla trascrizione di un articolo giornalistico e di lavori parlamentari; inoltre, non aveva contestato specificamente la valutazione del Comitato relativa alla genesi extra-lavorativa della patologia. Il diniego è stato quindi ritenuto legittimo. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 12 d.P.R. 461/2001
La disposizione è richiamata dal ricorrente in relazione all'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio; il TAR non ne ravvisa la violazione alla luce della valutazione medico-legale e della prova contraria fornita dall'Amministrazione.
art. 3 l. 241/1990
L'obbligo di motivazione è ritenuto rispettato, poiché il diniego recepisce una valutazione del Comitato di verifica fondata sull'origine costituzionale ed extra-lavorativa della patologia.
art. 97 Cost.
Il richiamo ai principi di buon andamento e imparzialità non conduce all'annullamento, non essendo stati ravvisati vizi nella valutazione amministrativa.
art. 2087 c.c.
“il militare è quindi tenuto a dimostrare di avere svolto il proprio servizio, tra quelli tipizzati dalla disposizione di legge ora richiamata (missioni nazionali o internazionali, impiego nei poligoni di tiro o nei siti di stoccaggio del munizionamento), in particolari condizioni ambientali od operative che ne abbiano aumentato il rischio di malattia, e che quella poi manifestatasi in seguito abbia carattere tumorale e sia espressiva di quel rischio. L’Amministrazione è invece onerata della prova contraria, la quale come precisato nell’ordinanza di rimessione si sostanzia in «una specifica genesi extra-lavorativa della patologia».”
Secondo il principio richiamato dall'Adunanza plenaria, il militare deve dimostrare il servizio in condizioni di rischio e la patologia tumorale collegata a tale rischio; una volta operante la presunzione relativa del nesso causale, l'Amministrazione deve provare una specifica origine extra-lavorativa.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
La norma è richiamata in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento nel caso di diffusione della sentenza.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
La norma è richiamata quale ulteriore fondamento della protezione dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Nell'accertamento della dipendenza da causa di servizio di patologie tumorali insorte in militari esposti a uranio impoverito o nanoparticelle di metalli pesanti durante missioni all'estero o impieghi presso poligoni di tiro, non è necessario che il militare dimostri in modo certo il nesso eziologico individuale: quando ricorrono i presupposti legali del rischio professionale tipizzato, opera una presunzione relativa del nesso causale.
- Per attivare la presunzione relativa, il militare deve dimostrare di avere svolto uno dei servizi tipizzati in particolari condizioni ambientali o operative idonee ad aumentare il rischio di malattia e che la patologia successivamente insorta abbia carattere tumorale ed esprima quel rischio.
- L'Amministrazione supera la presunzione relativa soltanto fornendo la prova di una specifica genesi extra-lavorativa della patologia; non è sufficiente fondare il diniego sulla mera assenza di studi scientifici che dimostrino con certezza o con alto grado di credibilità razionale il nesso tra esposizione e malattia.
- È legittimo il diniego fondato sul parere del Comitato di verifica quando quest'ultimo individua positivamente un'origine costituzionale ed extra-lavorativa della patologia e tale valutazione non è adeguatamente confutata dalla documentazione medico-legale prodotta dal privato.
- Una relazione medico-legale di parte non adeguatamente supportata da studi clinici o letteratura medica specialistica, e che non contesti specificamente la motivazione del parere del Comitato di verifica, non è idonea a dimostrare l'illegittimità del diniego.
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