Sentenza n. 41/2026 - Venezia, Sezione 2
per l'annullamento - in parte qua, della deliberazione del Consiglio comunale del Comune di San Zenone degli Ezzelini (TV), n. 18 del 18 maggio 2022 avente ad oggetto: “Secondo Piano degli Interventi. Controdeduzione alle osservazioni ed approvazione ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i.”, pubblicata sull'albo pretorio comunale dal giorno 1° giugno 2022 e sino al 15 giugno 2022, nella parte in cui, con riferimento al quartiere di San Marco, ha approvato l'individuazione “di un ambito soggetto ad accordo pubblico-privato interessanti le zone produttive D1/5, D1/6, D1.4.2 e B/14 di S. Zenone. L'accordo prevede: · l'acquisizione da parte della ditta proponente di circa mq 861 di via S. Marco; · cessione al Comune di un'area di circa mq 116 per la realizzazione di un cul de sac per l'inversione di marcia in via S. Marco; · demolizione di un fabbricato di proprietà ad uso residenziale-artigianale”, con conseguente chiusura di Via San Marco nel tratto finale in direzione (est) di Via Monsignor Pellizzari; - nonché di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione consiliare di approvazione del secondo Piano degli Interventi, nella parte relativa all'accordo pubblico-privato per la chiusura dell'ultimo tratto di via San Marco e la cessione del relativo sedime a imprese private
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato in parte qua la deliberazione comunale di approvazione del secondo Piano degli Interventi, sostenendo che la previsione urbanistica avrebbe comportato la chiusura dell'ultimo tratto di via San Marco, la cessione del sedime stradale a imprese private, l'accorpamento di insediamenti produttivi separati dalla strada e la radicale trasformazione del quartiere. Il comitato e i suoi esponenti hanno dedotto la lesione dell'interesse alla tutela dei valori storico-paesaggistici del quartiere e alla conservazione della viabilità pubblica. I proprietari di un immobile artigianale-residenziale hanno invece dedotto il deprezzamento del compendio e le difficoltà di transito degli automezzi. Sono stati articolati motivi di violazione degli artt. 17 e 18 della l.r. Veneto n. 11/2004, carenza o insufficienza dell'istruttoria, illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà, difetto di motivazione, sviamento, disparità di trattamento e difetto di legittimazione. Il Comune ha eccepito il difetto di legittimazione attiva e, soprattutto, l'inammissibilità del ricorso collettivo per la diversità delle situazioni sostanziali e processuali dedotte.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza esaminare nel merito le censure urbanistiche e procedimentali. Il ricorso collettivo costituisce una deroga alla regola della proposizione individuale della domanda ed è ammissibile solo quando tutti i ricorrenti facciano valere identiche situazioni sostanziali e processuali e sia escluso con certezza ogni conflitto di interessi. Nel caso concreto, il comitato e i suoi esponenti agivano per la tutela di interessi diffusi e superindividuali connessi ai valori storico-artistici e alla viabilità del quartiere, mentre i proprietari dell'immobile agivano per un interesse patrimoniale personale, relativo al deprezzamento del bene e alla viabilità degli automezzi aziendali. La diversità degli interessi rendeva necessaria una valutazione distinta delle condizioni dell'azione e poteva condurre a esiti processuali differenti, in contrasto con la funzione di semplificazione del ricorso collettivo. La successiva dichiarazione dei proprietari di non avere più interesse alla prosecuzione, conseguente alla vendita dell'immobile, non ha sanato l'inammissibilità, poiché essa costituiva un vizio genetico del ricorso, da valutare al momento della sua instaurazione. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda e per la definizione in rito.
Norme richiamate
artt. 17 e 18 l.r. Veneto n. 11/2004
Norme richiamate dai ricorrenti in relazione al procedimento di approvazione del Piano degli Interventi; il TAR non ne ha esaminato nel merito la violazione, avendo definito il giudizio per inammissibilità del ricorso collettivo.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in epigrafe in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo il ricorso collettivo è una deroga alla regola della proposizione individuale della domanda ed è ammissibile soltanto quando i ricorrenti facciano valere identiche situazioni sostanziali e processuali e sia escluso con certezza qualsiasi conflitto di interessi tra loro.
- La mera impugnazione del medesimo atto non rende ammissibile il ricorso collettivo: l'identità richiesta riguarda anche la posizione sostanziale concretamente azionata e le condizioni processuali dei singoli ricorrenti.
- È inammissibile il ricorso collettivo proposto congiuntamente da soggetti che perseguono, da un lato, la tutela di interessi diffusi o superindividuali e, dall'altro, la protezione di un interesse patrimoniale individuale, poiché la diversità delle posizioni può imporre accertamenti ed esiti processuali differenti.
- L'inammissibilità originaria del ricorso collettivo, derivante dalla disomogeneità delle situazioni dei ricorrenti, non può essere sanata successivamente mediante la rinuncia o la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse di alcuni di essi; l'ammissibilità va valutata con riferimento al momento di instaurazione del giudizio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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