Sentenza del 18/01/2023 n. 1519 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia contestava, per gli anni 2006 e 2007, l'indeducibilità di costi e l'indebita detrazione dell'IVA relativi a operazioni ritenute oggettivamente inesistenti e frutto di interposizione fittizia: la società, secondo l'Ufficio, avrebbe avuto un ruolo meramente formale finalizzato a consentire ad altri l'accesso a finanziamenti o dilazioni (operazioni volte ad ottenere la finanziabilità ex lege Sabatini). La società aveva impugnato gli avvisi e sia la C.T.P. di Lucca che la C.T.R. della Toscana avevano accolto le sue ragioni rilevando mancanza di prova dell'accordo simulatorio e che il ruolo della società era effettivo e legittimo. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi (tra cui violazione di norme IVA e reddituali e argomentazioni presuntive e di inerenza/ pro rata IVA); il P.G. ha chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività della notifica telematica del ricorso per cassazione. Dalla documentazione prodotta risultava che la ricevuta di accettazione della PEC era stata generata alle 00:00:01 del 13 dicembre 2016 (mentre il termine scadeva il 12 dicembre 2016): pertanto la notifica si è perfezionata oltre il termine. La Corte ha richiamato la giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n. 75/2019) e le regole tecniche (eIDAS, C.A.D., D.P.R. 68/2005, regole tecniche DM 2/11/2005) per chiarire che, anche tenendo conto del principio di scissione soggettiva degli effetti della notifica, la ricevuta di accettazione deve essere generata entro la ventiquattresima ora dell'ultimo giorno utile (lett. interpretata come entro le 23:59:59 UTC). La Corte ha inoltre spiegato aspetti tecnici relativi alla misurazione del tempo (UTC, secondi intercalari) e ha affermato il principio di diritto sulla tempestività della ricevuta di accettazione. Spese di lite condannate alla ricorrente.
Norme richiamate
art. 19; art. 54, comma 2
Norme IVA richiamate dall'Agenzia per contestare la detrazione e la qualificazione delle operazioni; la Corte non ha deciso sul merito, ma le ha richiamate come fondamento delle argomentazioni dell'Amministrazione
Norme sul procedimento di accertamento e sugli oneri probatori richiamate dall'Agenzia; la Corte si è limitata a rilevare la tardività dell'impugnazione senza esaminare il merito
Norma sul valore delle presunzioni; l'Agenzia ha censurato l'uso delle presunzioni da parte della C.T.R., mentre la Corte di cassazione non ha esaminato il merito delle presunzioni, avendo dichiarato il ricorso inammissibile
Fondamento dei motivi di cassazione per violazione di legge; la Corte ha esaminato preliminarmente la tempestività della notifica e ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività
Termine lungo per proporre ricorso; determinazione del dies ad quem che ha portato alla conclusione che il termine era scaduto il 12/12/2016
Regola generale sugli orari delle notifiche (non prima delle 7 e non dopo le 21) richiamata nella disamina sulle notifiche telematiche e sulla necessità di adeguare l'interpretazione al contesto PEC
Regola che il termine si computa a giorni; la Corte ha richiamato che il termine scade alla fine del giorno (mezzanotte) e ha collegato ciò alla interpretazione della ricevuta PEC
D.L. 179/2012, art. 16-septies (conv. L. 221/2012)
Norma oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale parziale (Corte Cost. 75/2019); la Corte ha utilizzato la pronuncia costituzionale per chiarire che, nella notificazione telematica, rileva la ricevuta di accettazione generata entro la fine del giorno utile
art. 3-bis, art. 6, art. 9, art. 23
Richiamate per il regime delle notifiche e degli effetti della comunicazione telematica; utilizzate per richiamare la scissione soggettiva degli effetti della notifica
Stabilisce che la ricevuta di accettazione contiene i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione: la Corte ne trae fondamento per ritenere rilevante il timestamp della ricevuta di accettazione
La data/ora di trasmissione e ricezione di documenti informatici sono opponibili ai terzi se conformi alle regole tecniche; la Corte ha richiamato il valore probatorio dei log e dei riferimenti temporali conformi
Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS)
art. 1; art. 2 n.33; art. 41 par.2; art. 42 lett. b
Fornisce il quadro europeo per le validazioni temporali elettroniche: la marca temporale qualificata gode di presunzione di accuratezza e si basa su fonti temporali legate all'UTC; la Corte ha utilizzato questi principi per argomentare sul valore del riferimento temporale
DM 2 novembre 2005 (Regole tecniche PEC)
Definisce marca temporale e dispone che il riferimento temporale sia generato con scarto non superiore a un secondo rispetto all'UTC; supporta la rilevanza tecnica dei log PEC prodotti
Corte Cost. n. 75/2019
Pronuncia chiave che ha dichiarato incostituzionale la disciplina che differenziava gli effetti della notifica telematica per il mittente oltre le 21; la Corte di cassazione si è uniformata a tale orientamento per stabilire il criterio di tempestività della ricevuta di accettazione
Massime di principio
- In materia di notifiche telematiche (PEC) per impugnazioni, la ricevuta di accettazione generata dal gestore del servizio è il momento rilevante per la tempestività: deve essere prodotta entro l'ultimo giorno utile e, secondo questa pronuncia, entro le 23:59:59 UTC di quel giorno; la generazione della ricevuta anche di un solo secondo dopo determina la tardività.
- Il principio di scissione soggettiva degli effetti della notifica non autorizza ad anticipare per il mittente un momento di perfezionamento diverso da quello attestato dalla ricevuta di accettazione prevista dalle regole tecniche: la prova della spedizione è la ricevuta di accettazione (D.P.R. 68/2005, art.6).
- Conservare e produrre i log tecnici (messaggio originale, dettaglio spedizione, marca temporale) è essenziale: tali documenti, conformi alle regole tecniche del C.A.D. e alle norme eIDAS, hanno valore probatorio opponibile a terzi.
- Nelle impugnazioni tributarie sostanziali riguardanti operazioni sospette di simulazione/fittizietà, l'Amministrazione deve provare l'accordo simulatorio e il danno per l'Erario; la mera supposizione non è sufficiente: la prova negativa dell'accordo trilaterale può far cadere il rilievo sanzionatorio (come rilevato da CTP e CTR in questo caso).
- Se si contesta la detraibilità dell'IVA per mancanza di inerenza (attività finanziaria esente), l'Amministrazione deve fondare la deduzione su regole di inerenza/pro rata: tuttavia, tali questioni sul merito richiedono valutazioni probatorie che non possono essere decise in sede di inammissibilità procedurale.
- Prassi operativa consigliata: inviare e notificare tempestivamente (con ampio anticipo rispetto alla scadenza), verificare immediatamente le ricevute PEC e conservarne copie dei log e delle marche temporali; in caso di operazioni 'al limite' (invii nello scadere del termine) considerare il rischio di anomalie (fusi orari, secondi intercalari) e non fare affidamento su interpretazioni estese della scissione degli effetti.
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