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Sentenza

Sentenza del 18/01/2023 n. 207 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria

Cartelle di pagamento - termine di prescrizione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'avviso di intimazione n. 03420179003172577000 per Euro 145.744,00 relativo a otto cartelle di pagamento. La ricorrente denunciava in particolare: mancata notifica delle cartelle presupposte dell'intimazione, errato calcolo degli importi e degli interessi (violazione art.2 D.Lgs. 472/97), violazione dell'art.50 DPR 602/73 per mancata osservanza dei termini di esecuzione, decorrenze di prescrizione e decadenza e vizi di notifica (compresa giacenza e indirizzo non aggiornato). In primo grado il Comune era stato estromesso per carenza di legittimazione passiva poiché la competenza era della concessionaria della riscossione. L'Agente della riscossione non si era costituito nel primo grado; in appello ha depositato le ricevute postali e documentazione ai sensi dell'art.58 D.Lgs. 546/92.

La decisione

In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso della contribuente annullando l'intimazione per mancanza della prova delle notifiche e per la contumacia dell'Agente della riscossione. L'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha proposto appello e in appello ha prodotto le prove di notifica. La CTR ha ritenuto ammissibile l'appello (termine di impugnazione ritenuto tempestivo anche alla luce della sospensione Covid) e ha acquisito le ricevute A.R. depositate ex art.58. Sulla prescrizione la Corte ha richiamato le Sezioni Unite n.23397/2016: non esiste un unico termine di prescrizione per tutte le cartelle, il termine dipende dal singolo credito. Ha inoltre ricordato che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non interrompe automaticamente la prescrizione salvo che configuri atto di costituzione in mora. Nel merito la CTR ha parzialmente accolto l'appello: ha rigettato il ricorso della contribuente solo con riferimento alla cartella n. 03420150026110465000 (cioè ha ritenuto valida la pretesa per quella cartella), mentre ha confermato l'annullamento o la caducazione della pretesa per le altre cartelle (per vari motivi: mancata prova di notifica, prescrizione o stralcio ex DL 119/2018; per la cartella INAIL dichiarata incompetente a favore del giudice del lavoro). Spese compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 472/1997, art. 2

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al calcolo di sanzioni e interessi; censurato un errato calcolo degli interessi e delle somme accessorie.

  • D.P.R. 602/1973, art. 50

    Invocato dalla ricorrente per vizi nella procedura esecutiva e nella notifica degli atti presupposti; contestata la mancata osservanza dei termini procedurali.

  • D.Lgs. 546/1992, art. 21

    Richiami sul termine di 60 giorni per impugnare gli atti impositivi/di riscossione; l'Agente sosteneva l'inammissibilità di alcune censure per tardività, mentre il giudice ha valutato singolarmente la rilevanza temporale.

  • D.Lgs. 546/1992, art. 58

    Consente la produzione in appello di documenti nuovi entro termini perenti: la CTR ha ritenuto ammissibili le ricevute A.R. depositate dall'Agente in appello e le ha acquisite come prova delle notifiche.

  • D.Lgs. 546/1992, art. 51

    Richiamato per la tempestività dell'appello; il termine è stato valutato alla luce della sospensione Covid (art.6, comma 11, D.L. 119/2018) e dichiarato rispettato.

  • Codice di Procedura Civile, art. 115

    Questione sulla presunta ammissione implicita delle deduzioni per la contumacia dell'agente della riscossione. La Corte ha chiarito che il principio di non contestazione non opera automatica acquisizione a favore dell'attore nel processo tributario; l'ente pubblico non è obbligato a replicare e la mancata costituzione non equivale a rinuncia automatica alle ragioni.

  • Cass. Sezioni Unite n. 23397/2016

    Stabilisce che non esiste un unico termine di prescrizione per tutte le cartelle di pagamento: il termine va valutato rispetto al singolo tributo o sanzione incorporato nella cartella.

  • Cass. n. 18305/2020

    Precisazione che la comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria non interrompe la prescrizione se non integra un atto assimilabile alla costituzione in mora ex art.1219 c.c.

  • D.L. 119/2018, art. 4 (convertito L. 136/2018)

    Prevede lo stralcio dei debiti residui di importo inferiore a 1.000 euro riferiti a ruoli 2000-2010: la Corte ha ritenuto applicabile lo stralcio ad alcune cartelle esaminate.

  • D.P.R. 602/1973, art. 25

    Richiamato nelle eccezioni di decadenza per ritardata iscrizione a ruolo e notifica della cartella; la Corte ha verificato i singoli termini e atti interruttivi per ciascuna cartella.

Massime di principio

  • La prova della notifica delle cartelle presupposte dell'intimazione è cruciale: in mancanza di prova il titolo può essere annullato; tuttavia l'agente della riscossione può depositare ricevute A.R. in appello ex art.58 D.Lgs. 546/92.
  • Non esiste un unico termine di prescrizione per le cartelle di pagamento: il termine va valutato caso per caso in funzione del singolo tributo o sanzione contenuto nella cartella (Cass. SS.UU. 23397/2016).
  • La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non interrompe automaticamente la prescrizione se non integra i requisiti di atto che costituisce in mora (Cass. 18305/2020).
  • La contumacia dell'agente della riscossione in primo grado non implica necessariamente una acquisizione automatica delle ragioni del ricorrente; l'ufficio può costituirsi in appello e produrre prove nuove nei limiti consentiti dall'art.58.
  • Verificare sempre i termini processuali (impugnazione e prescrizione), incluse eventuali sospensioni legislative (es. misure Covid) che possono prorogare i termini.
  • Ogni cartella va esaminata singolarmente per notifica, decorrenza della prescrizione, eventuali atti interruttivi e per la competenza giurisdizionale (es. crediti INAIL possono essere di competenza di altri giudici).
  • Sentenze passate in giudicato relative a singole cartelle incidono sul giudizio successivo: se non impugnate nei termini producono effetti di res judicata e impediscono la rinnovazione delle stesse censure.

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