Sentenza del 18/01/2023 n. 1432 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione della sentenza della C.T.R. Lazio che aveva accolto parzialmente l'appello dell'Agenzia delle entrate e rigettato l'appello incidentale della contribuente avverso avvisi di accertamento IRES, IRAP e IVA per l'anno di imposta (---). In cassazione la società articolava cinque motivi: 1) nullità per omessa pronuncia sulla regolarità della delega e sulla qualifica del firmatario dell'avviso (art.112 c.p.c. e art.360 n.4); 2) violazione del D.P.R. 600/1973 art.42 comma 3 e art.2697 c.c. perché la C.T.R. non avrebbe verificato la regolarità della delega (art.360 n.3); 3) vizio di motivazione per avere la C.T.R. rideterminato la pretesa tributaria seguendo la proposta formulata dall'Ufficio nel procedimento di accertamento con adesione senza adeguata motivazione (art.111 Cost., artt.112 e 132 c.p.c., art.360 n.4); 4) violazione delle norme probatorie (D.P.R. 600/1973 art.39, D.P.R. 602/1973 art.54, art.2729 c.c.) circa l'esistenza di elementi che dimostrerebbero attività non dichiarate (art.360 n.3); 5) omissione di pronuncia sulla dedotta illegittima indeducibilità di alcuni costi (art.112 c.p.c., art.360 n.4).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo che: 1) l'eccezione relativa alla firma/delega era stata affrontata in primo grado e la CTR aveva implicitamente confermato la legittimità della sottoscrizione; 2) l'Agenzia aveva depositato in giudizio la delega al funzionario sottoscrittore (Dott. B.B.), assolvendo l'onere probatorio, pertanto non era violato l'art.42 DPR 600/1973. La Corte ha invece accolto il terzo motivo per vizio di motivazione, ritenendo insufficiente la motivazione della C.T.R. laddove questa ha rideterminato l'imposta rifacendosi alla minore pretesa indicata dall'Amministrazione nel procedimento di accertamento con adesione senza spiegare le ragioni di legittimità di tale rideterminazione. Per l'accoglimento del terzo motivo sono stati assorbiti il quarto e il quinto. La sentenza impugnata è stata cassata per il motivo accolto e la causa rinviata alla Commissione di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione; la Corte ha rimesso alla stessa anche la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Disciplina l'obbligo di motivazione e la possibilità che la mancata pronuncia su un'eccezione incompatibile con la decisione sia valutata come implicita pronunzia di rigetto e come possibile vizio di motivazione valutabile in Cassazione.
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4
Individua i motivi di ricorso per cassazione rilevanti: violazione di norme processuali e di diritto sostanziale (n.3) e vizio di motivazione o omessa pronuncia (n.4); la Corte ha usato tali parametri per qualificare i motivi dedotti.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, commi 1 e 3
Stabilisce che gli avvisi di accertamento devono essere sottoscritti dal capo dell'ufficio o da funzionario delegato della carriera direttiva (funzionario di area terza); la Corte ha ritenuto che la produzione in giudizio della delega da parte dell'Agenzia assolvesse l'onere probatorio sulla legittimazione del sottoscrittore.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d)
Norma richiamata dalla ricorrente in relazione agli elementi probatori sull'esistenza di attività non dichiarata; la Corte ha assorbito la questione subordinandola al vizio di motivazione complessivo.
D.P.R. 27 settembre 1973, n. 602, art. 54, comma 2
Richiamata sul piano probatorio rispetto alla valutazione degli elementi indicativi di ricavi non dichiarati; il giudizio sulla loro valenza è stato ritenuto assorbito dalla doglianza principale di motivazione.
art. 2697 c.c.
Disposizione sull'onere della prova; la ricorrente pretendeva che l'Amministrazione non avesse assolto l'onere di prova circa la legittimità della sottoscrizione dell'avviso, ma la Corte ha rilevato il deposito della delega da parte dell'Agenzia.
art. 111 Cost.
Principio del giusto processo e del diritto a una decisione motivata; la Corte ha richiamato tale principio nel valutare l'insufficienza della motivazione della C.T.R.
art. 132 c.p.c.
Regola la decisione del giudice in base agli elementi della causa e l'obbligo di motivazione; rilevante per il vizio di motivazione contestato e accolto dalla Cassazione.
Massime di principio
- Se la contestazione riguarda la legittimità della sottoscrizione dell'avviso di accertamento, l'Amministrazione può sanare la posizione depositando in giudizio la delega: tale deposito tende ad assolvere l'onere probatorio e rende infondata la doglianza se non sono indicate specifiche e concrete ragioni ostative.
- Un giudice d'appello che adotti o richiami la minore pretesa risultante da un atto del procedimento di adesione deve motivare esplicitamente perché tale importo è ritenuto legittimo e fondato; la mera richiamazione della proposta dell'Ufficio senza valutazione logico-giuridica può integrare vizio di motivazione suscettibile di cassazione.
- La mancata pronuncia espressa su un'eccezione formulata è valutata alla luce della compatibilità con la statuizione adottata: se l'eccezione è incompatibile con l'esito favorevole all'attore, il mancato esame può essere considerato implicita pronuncia di rigetto e rilevabile in Cassazione come vizio di motivazione o violazione di legge.
- Quando si impugna in Cassazione è necessario attenersi ai profili originariamente dedotti nel merito: criticare aspetti diversi non contestati in primo grado o in appello può essere inammissibile.
- Se la Corte di legittimità annulla per vizio di motivazione, la causa viene normalmente rimessa al giudice di merito per un nuovo esame in diversa composizione; pertanto, l'annullamento non sempre comporta la riforma definitiva a favore dell'una o dell'altra parte ma obbliga a una nuova decisione motivata.
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