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Sentenza

Sentenza del 18/01/2023 n. 1405 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avviso di liquidazione per perdita delle agevolazioni "prima casa" (imposta di registro), per non aver trasferito la residenza nel Comune entro 18 mesi dall'atto notarile del 3 gennaio 2006. La contribuente aveva presentato istanze di trasferimento residenza (27.02.2007, 26.07.2007) e dedusse che il ritardo fosse dovuto all'inerzia/ritardo del Comune di Roma; produceva anche prova di iscrizione universitaria 2005. La CTR aveva ritenuto che la iscrizione anagrafica risultasse solo dal 7.01.2009 (oltre i 18 mesi) e che le prove fornite non siano idonee a sostituire il dato anagrafico.

La decisione

La Cassazione ha riunito i ricorsi (anche quello sulla revocazione) e ha respinto entrambi i ricorsi proposti da A.A. (rg. 11477/16 e 14434/15). In particolare: ha richiamato la giurisprudenza sul rapporto tra revocazione e ricorso per cassazione (art. 64 D.Lgs. 546/1992 e art. 398 c.p.c., comma 4), ha precisato che la sospensione del giudizio di legittimità non opera automaticamente ma a seguito di provvedimento del giudice di revocazione, ha richiamato il principio di prevalenza del dato anagrafico per il requisito della residenza ai fini della agevolazione "prima casa" e ha ritenuto che le istanze amministrative non conclusesi positivamente e non impugnate non possano sopperire al requisito anagrafico; ha quindi confermato la perdita del beneficio e condannato la ricorrente al pagamento delle spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 64

    La disposizione è interpretata nel senso che la revocazione è ammissibile anche rispetto a sentenze d'appello che involgono accertamenti di fatto purché quei punti non siano impugnabili in cassazione sul fatto; la preclusione rilevante è quella sull'oggetto del giudizio e non la mera scadenza dei termini per cassazione.

  • Codice di procedura civile, art. 398, comma 4

    Il giudice adito per la revocazione può, su istanza e salvo manifesta infondatezza, sospendere i termini per proporre il ricorso per cassazione o la prosecuzione del giudizio di legittimità; la sospensione non è automatica e la mancata concessione è atto discrezionale non sindacabile in cassazione.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16

    Regola la notificazione da parte del messo autorizzato dell'Amministrazione; la giurisprudenza ha equiparato in larga misura gli effetti della notificazione effettuata dal messo autorizzato a quelli dell'ufficiale giudiziario, purché la parte abbia posto in essere le attività necessarie nei termini.

  • D.P.R. n. 131 del 1986, Nota II-bis parte I, art. 1

    Stabilisce il requisito della residenza (o impegno a trasferirla entro 18 mesi) per fruire delle agevolazioni "prima casa"; tale termine è elemento costitutivo della fattispecie e la concreta iscrizione anagrafica è determinante.

  • D.P.R. n. 223 del 1989, art. 18

    Definisce la decorrenza dell'iscrizione anagrafica e la necessità della saldatura temporale tra cancellazione dall'anagrafe precedente e iscrizione nella nuova; la data utile decorre dalla dichiarazione resa nel Comune di nuova residenza.

  • D.Lgs. n. 156 del 2015, art. 9, comma 1, lett. cc)

    Modifica interpretativa di art. 64 D.Lgs. 546/1992: precisa che le sentenze pronunciate in grado d'appello possono essere impugnate anche ai sensi dell'art. 395 c.p.c., rafforzando l'interpretazione favorevole all'ammissibilità della revocazione.

  • Codice di procedura civile, art. 395

    Individua i casi di revocazione (es. contrasto con precedente giudicato, vizi di nullità, ecc.); la revocazione normale può riguardare anche vizi di merito non deducibili in cassazione.

  • Codice di procedura civile, art. 335

    Consente la riunione di impugnazioni connesse e la trattazione congiunta delle impugnazioni proposte avverso la stessa sentenza; applicata analogicamente per riunire i ricorsi.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15

    Prevede la riduzione del 20% della tariffa per la liquidazione delle spese quando l'ufficio è assistito da funzionari interni; richiamata in tema di liquidazione spese di lite.

Massime di principio

  • Per le agevolazioni "prima casa" il requisito dell'ubicazione della residenza è prioritariamente anagrafico: la mera residenza di fatto o documenti (utenze, pagamenti, iscrizione universitaria) difficilmente prevalgono sulle risultanze anagrafiche, salvo prova convincente e tempestiva di cause di forza maggiore che impediscano il tempestivo adempimento.
  • La presentazione di una istanza amministrativa per il cambio di residenza non sostituisce automaticamente l'iscrizione anagrafica: è determinante l'esito positivo della procedura amministrativa entro il termine di legge; un diniego amministrativo non opposto o una iscrizione successiva non possono retroagire per mantenere il beneficio.
  • Il ricorso per revocazione nel processo tributario (art. 64 D.Lgs. 546/1992) può essere ammesso anche quando il termine per cassazione non sia ancora spirato, purché la revocazione si riferisca a vizi di fatto o casi previsti dall'art. 395 c.p.c. e l'oggetto non sia riesaminabile in cassazione; tuttavia la sospensione del giudizio di cassazione non è automatica e richiede provvedimento motivato del giudice di revocazione.
  • Sulla tempestività delle notificazioni effettuate da messi speciali dell'Amministrazione, rileva che il legislatore e la giurisprudenza di legittimità tendono a valutare l'operato complessivo dell'Amministrazione e la tempestività delle attività svolte: in caso di contestazione è necessario provare l'irregolarità o il ritardo effettivo nella consegna al destinatario.
  • Le eccezioni procedurali o di nullità (es. sottoscrizione dell'atto da parte di funzionario non autorizzato) devono essere tempestivamente sollevate nel giudizio di merito; dedurle tardivamente o in sede impropria (es. in revocazione senza previa impugnazione) può renderle inammissibili.
  • In caso di contestazione delle spese processuali, il ricorrente deve specificare e dimostrare il pregiudizio e indicare il valore della controversia e gli elementi probatori relativi alla nota spese; l'Amministrazione assistita da propri funzionari beneficia della riduzione tariffaria prevista.

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