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Sentenza

Sentenza del 18/01/2023 n. 161 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società Vxxxx Srl ha chiesto il rimborso di Euro 273.348,65 corrisposti nel periodo gennaio 2010 - dicembre 2011 a titolo di addizionale provinciale sull'accisa dell'energia elettrica. Vxxxx sostiene che l'addizionale era stata indebitamente fatturata dal fornitore Exxxx Spa (oggi in liquidazione/concordato) e, data l'impossibilità o l'eccessiva gravosità di agire contro il fornitore, ha richiesto il rimborso direttamente all'ADM. Ha anche richiamato profili di incompatibilità delle addizionali con il diritto UE (direttiva 2008/118/CE). L'ADM ha eccepito tardività per il termine biennale previsto dall'art. 14 TUA, carenza di legittimazione attiva della ricorrente e ha sostenuto che l'addizionale non rientrerebbe nella disciplina della direttiva EU invocata.

La decisione

La Corte d'appello tributaria ha riformato la sentenza di primo grado e ha accolto l'appello di Vxxxx Srl. Il Collegio ha ritenuto applicabile, nella specie, l'azione di ripetizione per indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., con prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 c.c.), e ha escluso l'assorbente applicazione del termine biennale dell'art. 14 TUA quando la vicenda impone di agire non più solo direttamente contro il fornitore (perché insolvente o irreperibile). La Corte ha quindi disposto che l'ADM restituisca a Vxxxx le somme versate e non prescritte, con interessi (decorrenza interessi dalla data della richiesta di rimborso 23/09/2020), e ha compensato le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 504/1995 (Testo Unico Accise), art. 14, comma 2

    l'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata e il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento

    La Corte di merito ha ritenuto che questa norma sia riferibile all'azione diretta tra consumatore e fornitore; non è ostativa all'azione di ripetizione verso il soggetto che ha effettivamente introitato la somma quando l'azione contro il fornitore è impossibile o eccessivamente gravosa.

  • Codice Civile, art. 2033

    azione generale di ripetizione dell'indebito

    Applicata dalla Corte per qualificare la richiesta come indebito oggettivo: azione esercitabile verso chi ha ricevuto indebitamente la somma (qui l'ADM) con prescrizione ordinaria decennale.

  • Codice Civile, art. 2946

    termine ordinario di prescrizione (10 anni)

    La Corte ha applicato il termine decennale di prescrizione per l'azione di ripetizione dell'indebito, decorrente dal singolo versamento.

  • Direttiva 2008/118/CE

    Direttiva sull'accisa sui prodotti energetici

    Richiamata dalla ricorrente per sostenere l'illegittimità delle addizionali provinciali; la decisione valorizza il principio che, in caso di impossibilità di ottenere ristoro dal fornitore, il consumatore può rivolgersi alle autorità nazionali competenti.

  • D.L. 28/11/1988, n. 511, art. 6 (abrogato)

    norma istitutiva dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica

    Riferita nel quadro storico/normativo; la ricorrente ha contestato la compatibilità di tale disciplina con il diritto UE.

  • D.Lgs. 546/1992, art. 1 e art. 36 c.2 n.4

    norme sul processo tributario e motivazione della sentenza

    Citate nelle contestazioni procedurali sul difetto di motivazione; la Corte ha ricordato che la motivazione può limitarsi alle questioni rilevanti per la decisione.

  • Codice di Procedura Civile, art. 132 c.1 n.4 e art. 118 disp. att.

    contengono i requisiti di motivazione della sentenza

    Riferiti nel merito delle eccezioni sulla motivazione; la Corte ha richiamato che non è necessario analizzare ogni punto se non rilevante per la decisione.

  • Costituzione, art. 111 c.6

    obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali

    Richiamato a sostegno delle doglianze sulla motivazione; Corte ha ritenuto assorbite le questioni non rilevanti.

Massime di principio

  • Se il consumatore finale ha pagato imposte o addizionali fatturate dal fornitore e il fornitore è insolvente, in liquidazione o comunque rende impossibile o eccessivamente gravosa l'azione di rimborso nei suoi confronti, il consumatore può agire direttamente nei confronti del soggetto che ha effettivamente introitato la somma (p.es. l'Erario/ADM) mediante l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c.
  • Il termine biennale previsto dall'art. 14 TUA si applica in modo pregnante all'azione diretta tra consumatore e fornitore; non impedisce però che, in presenza di un impedimento all'esercizio di tale azione, si ricollega la tutela al rimedio generale civilistico con prescrizione ordinaria decennale.
  • Il ricorrente deve conservare e produrre documentazione (fatture, prove dei versamenti, documentazione sullo stato giuridico/insolvenza del fornitore) in modo chiaro e spiegato; l'Amministrazione resistente deve indicare con precisione quali importi contesta (es. somme versate ad enti locali per consumi sotto 200 kW) altrimenti la richiesta di CTU può risultare superflua.
  • Gli interessi di legge decorrono, di norma, dalla data di presentazione della richiesta di rimborso (prassi seguita nella vicenda).
  • Quando siano in gioco questioni tecniche complesse (calcolo consumi, distinzione di forniture sopra/sotto soglie di potenza), il giudice potrà nominare consulente tecnico d'ufficio se la decisione richiede accertamenti tecnici che le parti non possono agevolmente fornire.
  • È prudente, prima di proporre l'azione giudiziaria, tentare di insinuarsi o insinuarsi nel procedimento concorsuale del fornitore (se possibile) per concorrere al riparto dell'attivo; se questo non è praticabile o risulta inefficace per carenza di attivo, agire contro chi ha introitato la somma rimane opzione percorribile.
  • Le questioni fondate sul diritto dell'Unione (es. incompatibilità di addizionali con la direttiva) possono rafforzare il quadro argomentativo del rimborso ma non sono necessariamente decisive se sussiste la via civile dell'indebito verso chi ha ricevuto la somma.

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