Sentenza del 18/01/2023 n. 104 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune contestava l'infedele dichiarazione e il parziale versamento dell'IMU per terreni agricoli relativi al 2016. Il ricorrente chiedeva il riconoscimento dell'esenzione prevista per i coltivatori diretti/imprenditori agricoli iscritti alla previdenza agricola, sostenendo di possedere i requisiti (possesso del fondo, conduzione diretta, iscrizione alla previdenza). I giudici hanno valutato anche che il ricorrente percepisce reddito pensionistico e ricavi da una società agricola, e che il terreno è concesso in affitto.
La decisione
L'appello è stato respinto. La Corte tributaria ha confermato che l'agevolazione IMU per i terreni agricoli spetta solo a chi trae dall'attività agricola la prevalente (o esclusiva) fonte di reddito; il percepimento di una pensione esclude il riconoscimento dell'agevolazione anche se il soggetto è ancora iscritto negli elenchi dei coltivatori e versa contributi volontari. Inoltre la norma interpretativa (art.16-ter DL 34/2019) non poteva essere applicata perché i terreni sono posseduti da persone fisiche e non dalla società. Spese compensate.
Norme richiamate
Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 13
Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (...) iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione
L'esenzione si applica ai terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti/imprenditori agricoli iscritti alla previdenza agricola, ma richiede la conduzione diretta e, come interpretato in giurisprudenza, che l'attività agricola costituisca la prevalente fonte di reddito.
Decreto-legge n. 201/2011 (art. 8-bis)
Prevede riduzioni (e dal 2016 l'esenzione) per i terreni posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola 'purché dai medesimi condotti'; la condizione della conduzione è essenziale.
Norma richiamata nella giurisprudenza che riconosce l'agevolazione ai terreni posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale; la titolarità dell'agevolazione è subordinata alla condizione che il lavoro agricolo sia la prevalente fonte di reddito.
Rimanda ai requisiti soggettivi (coltivatore diretto/imprenditore agricolo) e agli elenchi di riferimento; l'iscrizione negli elenchi è rilevante ma non autonoma prova della conduzione effettiva o del requisito reddituale.
Disposizioni sugli elenchi dei coltivatori diretti; la iscrizione è utile ma la prova concreta della conduzione e della prevalenza del reddito agricolo è richiesta separatamente.
Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, art. 16-ter
Estende alcune agevolazioni anche alle società agricole; nella fattispecie non è applicabile perché i terreni sono posseduti da persone fisiche e non dalla società.
Ordinanza Corte Costituzionale n. 87/2005
Riconosce la ratio incentivante dell'agevolazione per la coltivazione della terra e giustifica l'esclusione dai benefici di chi percepisce pensione, poiché ciò dimostra che l'attività agricola non è la loro esclusiva fonte di reddito.
Massime di principio
- L'esenzione IMU per terreni agricoli richiede non solo l'iscrizione previdenziale ma anche la conduzione diretta del fondo; la mera iscrizione non è sufficiente senza prova della conduzione effettiva.
- Per beneficiare dell'agevolazione è necessario che l'attività agricola costituisca la prevalente (o esclusiva) fonte di reddito: il percepimento di una pensione generalmente esclude l'agevolazione, anche se il soggetto è ancora iscritto negli elenchi dei coltivatori.
- Se i terreni sono posseduti da una società agricola, le norme che estendono le agevolazioni alle società possono trovare applicazione; se invece i terreni sono intestati a persone fisiche le agevolazioni societarie non si applicano.
- La prova della condizione di 'diretto conduttore' grava sul contribuente: tenere documentazione (contratti di coltivazione, presenza effettiva in conduzione, redditi agricoli) è fondamentale.
- In caso di redditi plurimi (pensione, redditi da locazione, partecipazioni societarie) occorre verificare la prevalenza del reddito agricolo; in mancanza, l'agevolazione può essere negata.
- Norme interpretative o ampliative (anche se retroattive) non possono essere invocate se i presupposti materiali del caso concreto (p. es. titolarità dei terreni da parte della società) non sussistono.
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