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Sentenza

Sentenza del 18/01/2023 n. 104 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna

non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune contestava l'infedele dichiarazione e il parziale versamento dell'IMU per terreni agricoli relativi al 2016. Il ricorrente chiedeva il riconoscimento dell'esenzione prevista per i coltivatori diretti/imprenditori agricoli iscritti alla previdenza agricola, sostenendo di possedere i requisiti (possesso del fondo, conduzione diretta, iscrizione alla previdenza). I giudici hanno valutato anche che il ricorrente percepisce reddito pensionistico e ricavi da una società agricola, e che il terreno è concesso in affitto.

La decisione

L'appello è stato respinto. La Corte tributaria ha confermato che l'agevolazione IMU per i terreni agricoli spetta solo a chi trae dall'attività agricola la prevalente (o esclusiva) fonte di reddito; il percepimento di una pensione esclude il riconoscimento dell'agevolazione anche se il soggetto è ancora iscritto negli elenchi dei coltivatori e versa contributi volontari. Inoltre la norma interpretativa (art.16-ter DL 34/2019) non poteva essere applicata perché i terreni sono posseduti da persone fisiche e non dalla società. Spese compensate.

Norme richiamate

  • Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 13

    Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (...) iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione

    L'esenzione si applica ai terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti/imprenditori agricoli iscritti alla previdenza agricola, ma richiede la conduzione diretta e, come interpretato in giurisprudenza, che l'attività agricola costituisca la prevalente fonte di reddito.

  • Decreto-legge n. 201/2011 (art. 8-bis)

    Prevede riduzioni (e dal 2016 l'esenzione) per i terreni posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola 'purché dai medesimi condotti'; la condizione della conduzione è essenziale.

  • D.lgs. n. 504/1992, art. 9

    Norma richiamata nella giurisprudenza che riconosce l'agevolazione ai terreni posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale; la titolarità dell'agevolazione è subordinata alla condizione che il lavoro agricolo sia la prevalente fonte di reddito.

  • D.lgs. n. 446/1997, art. 58

    Rimanda ai requisiti soggettivi (coltivatore diretto/imprenditore agricolo) e agli elenchi di riferimento; l'iscrizione negli elenchi è rilevante ma non autonoma prova della conduzione effettiva o del requisito reddituale.

  • Legge 9/1963, art. 11

    Disposizioni sugli elenchi dei coltivatori diretti; la iscrizione è utile ma la prova concreta della conduzione e della prevalenza del reddito agricolo è richiesta separatamente.

  • Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, art. 16-ter

    Estende alcune agevolazioni anche alle società agricole; nella fattispecie non è applicabile perché i terreni sono posseduti da persone fisiche e non dalla società.

  • Ordinanza Corte Costituzionale n. 87/2005

    Riconosce la ratio incentivante dell'agevolazione per la coltivazione della terra e giustifica l'esclusione dai benefici di chi percepisce pensione, poiché ciò dimostra che l'attività agricola non è la loro esclusiva fonte di reddito.

Massime di principio

  • L'esenzione IMU per terreni agricoli richiede non solo l'iscrizione previdenziale ma anche la conduzione diretta del fondo; la mera iscrizione non è sufficiente senza prova della conduzione effettiva.
  • Per beneficiare dell'agevolazione è necessario che l'attività agricola costituisca la prevalente (o esclusiva) fonte di reddito: il percepimento di una pensione generalmente esclude l'agevolazione, anche se il soggetto è ancora iscritto negli elenchi dei coltivatori.
  • Se i terreni sono posseduti da una società agricola, le norme che estendono le agevolazioni alle società possono trovare applicazione; se invece i terreni sono intestati a persone fisiche le agevolazioni societarie non si applicano.
  • La prova della condizione di 'diretto conduttore' grava sul contribuente: tenere documentazione (contratti di coltivazione, presenza effettiva in conduzione, redditi agricoli) è fondamentale.
  • In caso di redditi plurimi (pensione, redditi da locazione, partecipazioni societarie) occorre verificare la prevalenza del reddito agricolo; in mancanza, l'agevolazione può essere negata.
  • Norme interpretative o ampliative (anche se retroattive) non possono essere invocate se i presupposti materiali del caso concreto (p. es. titolarità dei terreni da parte della società) non sussistono.

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