Cassazione Civile, Ordinanza n. 32113/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un preavviso di iscrizione ipotecaria fondato su una pluralità di cartelle esattoriali, deducendo l’omessa notifica degli atti presupposti e ottenendo l’accoglimento in primo e secondo grado. L’agente della riscossione proponeva ricorso per cassazione con sette motivi: 1) contestava la giurisdizione del giudice tributario con riguardo ai crediti di natura non tributaria posti a base del preavviso; 2) deduceva nullità del giudizio per mancata chiamata in causa degli enti impositori; 3) lamentava l’erroneo disconoscimento della prova documentale ai sensi dell’art. 2712 c.c.; 4) sosteneva che la notifica delle cartelle fosse provata dall’avviso di ricevimento e che non fosse necessaria la produzione integrale delle cartelle; 5) contestava l’affermazione di nullità delle notifiche eseguite da soggetto privato; 6) censurava la ritenuta invalidità di notifiche effettuate con esito di trasferimento/irreperibilità; 7) contestava la declaratoria di prescrizione, assumendo che il termine quinquennale non fosse decorso per le cartelle notificate tra il 2009 e il 2013. La Corte, però, ha esaminato pregiudizialmente la validità della procura rilasciata all’avvocato del libero foro e ha rilevato che, in assenza dei presupposti derogatori previsti per il patrocinio da parte dell’Avvocatura dello Stato o di apposita delibera, la procura era invalida.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, senza esaminare nel merito i sette motivi proposti. Ha ritenuto che il patrocinio davanti alla Cassazione dovesse essere assunto dall’Avvocatura dello Stato, salvo specifiche deroghe non risultanti dagli atti; mancando prova di tali condizioni, la procura conferita al difensore del libero foro era invalida e ciò determinava l’inammissibilità del ricorso. Le spese sono state compensate per il consolidarsi solo recente dell’orientamento giurisprudenziale, e sono stati dichiarati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per sostenere il difetto di giurisdizione del giudice tributario sui crediti non tributari posti a base del preavviso di iscrizione ipotecaria.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
utilizzato come parametro di impugnazione per i motivi di violazione e falsa applicazione di legge.
richiamati per dedurre nullità del giudizio per mancata partecipazione degli enti impositori.
richiamato con riferimento al valore probatorio delle riproduzioni e al disconoscimento documentale.
richiamato per sostenere la sufficienza dell’avviso di ricevimento quale prova della notifica della cartella.
richiamato in relazione alla dedotta validità/invalidità delle notifiche eseguite da soggetto diverso dall’Ente Poste.
richiamato per contestare la ritenuta invalidità delle notifiche con esito di trasferimento o irreperibilità.
richiamato insieme all’art. 2946 c.c. per contestare la prescrizione del credito azionato.
richiamato per sostenere che non fosse decorso il termine di prescrizione invocato dal giudice di merito.
richiamati dal ricorrente in tema di prescrizione e riscossione.
art. 43, comma 4, R.d. n. 1611/1933
indicato come norma che consente deroghe al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato in presenza di apposita delibera o di altri presupposti previsti.
Protocollo del 22 giugno 2017 tra Agenzia delle Entrate-Riscossione e Avvocatura Generale dello Stato
ritenuto applicabile al giudizio di legittimità e valorizzato per affermare che il patrocinio in Cassazione spetta convenzionalmente all’Avvocatura, salvo conflitto, indisponibilità o delibera motivata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per la declaratoria dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Quando la convenzione tra amministrazione e Avvocatura dello Stato riserva a quest’ultima la difesa nel giudizio di legittimità, la procura conferita a un avvocato del libero foro è invalida se non risultano in atti i presupposti derogatori (conflitto, indisponibilità o apposita delibera motivata).
- L’invalidità della procura alle liti, ove indispensabile per la regolare costituzione del rapporto processuale, è rilevabile d’ufficio anche in cassazione e comporta l’inammissibilità del ricorso.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile per un vizio pregiudiziale di rappresentanza processuale, la Corte non entra nell’esame dei motivi di merito o di rito prospettati dalla parte ricorrente.
- Nel contenzioso relativo al preavviso di iscrizione ipotecaria, i motivi di giurisdizione, notifica, prova documentale e prescrizione restano assorbiti quando il ricorso sia colpito da inammissibilità per difetto di valida procura.
- La prova del potere rappresentativo processuale deve emergere dagli atti: in difetto di elementi idonei a dimostrare la deroga al patrocinio erariale, il giudizio di legittimità non è validamente instaurato.
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