Cassazione Civile, Ordinanza n. 19656/2024 del 16/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (associazione sportiva)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR del Piemonte che aveva confermato l'annullamento di due avvisi di accertamento emessi per l'anno 2006 nei confronti di un'associazione sportiva dilettantistica, con recupero a tassazione di maggior imponibile ai fini IRES/IRAP e IVA. L'Ufficio aveva contestato il disconoscimento della natura non commerciale dell'ente e la conseguente spettanza del regime agevolato previsto per le ASD, sostenendo che la contribuente non avesse provato i requisiti soggettivi e oggettivi per l'agevolazione, che le clausole statutarie non bastassero senza prova della concreta attività conforme, e che fosse stato superato il plafond di ricavi commerciali. Il ricorso per cassazione era affidato a un unico motivo di violazione e falsa applicazione di norme tributarie e dell'art. 2697 c.c., lamentando che la CTR avesse posto l'onere della prova a carico dell'Ufficio e avesse escluso dal plafond proventi che, secondo l'Agenzia, avrebbero dovuto essere computati, inclusi quelli da sponsorizzazione e altre sopravvenienze attive.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il motivo perché, pur formalmente prospettato come violazione di legge, tendeva in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito e delle prove, attività riservata al giudice di merito. Ha inoltre rilevato che la CTR aveva correttamente applicato i principi in tema di agevolazioni per le associazioni sportive dilettantistiche: l'esenzione dipende non solo dalla veste formale dell'ente ma dalla concreta attività senza scopo di lucro e dal rispetto effettivo delle prescrizioni statutarie; nel caso concreto l'Ufficio non aveva contestato la genuinità della documentazione né l'attività sportiva svolta, e i rilievi si erano limitati ad aspetti formali. Quanto al plafond della L. n. 398/1991, la Corte ha condiviso il principio secondo cui vanno computati solo i proventi derivanti da attività commerciali, escludendo quelli istituzionali e quelli ricompresi nelle previsioni agevolative richiamate. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L'onere della prova dei presupposti dell'agevolazione fiscale grava sul contribuente; tuttavia, la doglianza dell'Agenzia non poteva tradursi in una nuova valutazione del materiale probatorio.
L. n. 398 del 1991, artt. 1 e 2
Il regime fiscale agevolato per le associazioni sportive dilettantistiche si applica solo ai soggetti che svolgano attività senza fine di lucro e che rispettino i requisiti previsti; ai fini del plafond rilevano i soli proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali.
Le agevolazioni per gli enti associativi non commerciali dipendono anche dall'effettivo svolgimento dell'attività associativa in conformità alle clausole statutarie e alle prescrizioni di legge.
Richiamato dall'Agenzia insieme alle altre norme fiscali per sostenere la natura commerciale dell'attività e il recupero IVA.
art. 90, comma 18, lett. e), L. n. 289 del 2002
Richiamato in relazione ai requisiti delle associazioni sportive dilettantistiche e alla democraticità della vita associativa.
Invocato dall'Agenzia per sostenere che alcune sopravvenienze attive dovessero essere incluse nel plafond; la Corte ha rilevato che, nel caso concreto, mancava specificità della censura e comunque rilevavano solo i proventi commerciali.
L'istanza di riunione con altro ricorso è stata disattesa perché riguardava annualità d'imposta diverse, pur potendo la trattazione simultanea soddisfare esigenze di economia processuale.
Richiamato per affermare che, in cassazione, la finalità di economia processuale può essere perseguita anche con la trattazione nella medesima udienza senza formale riunione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il motivo era formalmente incardinato come violazione di legge, ma la Corte ha ritenuto che celasse in realtà una richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove.
L. n. 133 del 1999, art. 25, comma 2
Richiamata come fonte di alcune ipotesi agevolative di proventi che non incidono sul plafond della L. n. 398 del 1991.
d.lgs. n. 460 del 1997, art. 5
L'Agenzia sosteneva che le clausole statutarie previste da tale norma non bastassero senza prova dell'effettiva conformità dell'attività; la Corte ha ribadito che conta la concreta esplicazione dell'attività associativa.
art. 148, comma 8, lett. c) ed e), TUIR
Le violazioni di tali prescrizioni statutarie obbligatorie non risultavano dimostrate nel caso concreto.
Massime di principio
- Per il riconoscimento del regime fiscale agevolato alle associazioni sportive dilettantistiche non basta la mera forma associativa o la previsione statutaria di clausole conformi alla legge: occorre la prova dell'effettivo svolgimento di attività senza scopo di lucro e del concreto rispetto delle regole associative.
- L'onere di dimostrare i requisiti dell'agevolazione incombe sul contribuente; tuttavia, una volta che il giudice di merito abbia accertato in fatto la sussistenza di tali requisiti sulla base della documentazione prodotta, in cassazione non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione delle prove.
- Ai fini del plafond previsto per il regime agevolato delle ASD, devono essere computati solo i proventi derivanti da attività commerciale, con esclusione dei proventi istituzionali e di quelli che rientrano in specifiche previsioni agevolative non commerciali.
- La contestazione dell'Amministrazione finanziaria deve essere specifica: non è sufficiente una critica generica alla tenuta della documentazione sociale o alla veste formale dell'ente se non si contesta la genuinità dei documenti o l'effettiva inesistenza dei presupposti sostanziali dell'agevolazione.
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