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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28778/2021 del 19/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di accertamento relativo a IRPEG e IRAP per l'anno d'imposta 2001. In primo grado il ricorso della società era stato accolto solo parzialmente; in appello l'Ufficio otteneva la riforma della decisione e la conferma integrale dell'atto impositivo. La società ricorreva per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 43, terzo comma, l.fall., sostenendo che il giudizio di appello avrebbe dovuto interrompersi automaticamente per sopravvenuta ammissione ad amministrazione straordinaria, intervenuta dopo la proposizione dell'appello e prima della scadenza del termine per costituirsi; (2) nullità della sentenza per violazione del contraddittorio ex art. 111 Cost., deducendo di non essersi potuta difendere né partecipare all'udienza di discussione, a causa dell'omessa notificazione/comunicazione degli atti alla procedura. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili per difetto di specificità e di autosufficienza: il decreto di ammissione all'amministrazione straordinaria non era stato trascritto né prodotto, sicché non era possibile verificare la data dell'ammissione, il tipo di procedura e le norme applicabili; analogamente, le circostanze relative alla mancata costituzione e alla mancata partecipazione all'udienza erano solo allegate, senza produzione o trascrizione degli atti processuali rilevanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha osservato che le censure erano inammissibili per mancata allegazione/produzione degli atti sui quali si fondavano e, quindi, non consentivano il controllo richiesto in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 43, terzo comma, l.fall.

    La dedotta interruzione automatica del giudizio per sopravvenuta procedura concorsuale non poteva essere esaminata senza la produzione del decreto di ammissione e degli elementi necessari a stabilire data e regime della procedura.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Le censure di nullità della sentenza per vizi processuali devono essere specifiche e autosufficienti, con indicazione e riproduzione degli atti rilevanti.

  • art. 111 Cost.

    La dedotta violazione del contraddittorio non è scrutinabile se non sono dimostrati, con atti processuali ritualmente indicati, i fatti da cui deriverebbe la lesione del diritto di difesa.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussiste il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Ha introdotto il comma 1 quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 in tema di ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato solo indirettamente nel principio di autosufficienza probatoria del ricorso: chi fonda la censura su atti o documenti deve indicarne e riprodurne il contenuto rilevante.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la parte che deduce un vizio processuale fondato su atti o documenti del giudizio di merito ha l'onere di indicarne specificamente il contenuto, il luogo di produzione e la rilevanza, riproducendone almeno le parti essenziali: in difetto, la censura è inammissibile.
  • La dedotta interruzione del processo per sopravvenuta procedura concorsuale non può essere vagliata se non sono forniti gli elementi documentali necessari a stabilire il momento di apertura della procedura e il regime legale applicabile.
  • La lamentata violazione del contraddittorio deve essere sorretta da una puntuale dimostrazione degli atti processuali che avrebbero impedito la difesa o la partecipazione all'udienza; mere affermazioni di parte non sono sufficienti.
  • In sede di legittimità non è consentito supplire al difetto di allegazione del ricorrente mediante un generico rinvio al fascicolo d'ufficio, quando gli atti rilevanti non risultino certamente acquisiti al giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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