Cassazione Civile, Ordinanza n. 27240/2023 del 25/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una sequenza di operazioni societarie: costituzione di una società, conferimento in essa di un ramo d'azienda da parte dell'unico socio, e successiva cessione a terzi dell'intera partecipazione della società conferitaria. L'Agenzia delle Entrate ha riqualificato tali atti come cessione di ramo d'azienda, con recupero di imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura proporzionale, sostenendo che l'operazione fosse elusiva e non sorretta da valide ragioni economiche. La contribuente ha impugnato l'avviso e, in cassazione, ha articolato sei motivi: incompetenza territoriale dell'ufficio che ha emesso l'atto; mancato contraddittorio endoprocedimentale; nullità della sentenza per motivazione apparente; violazione delle regole probatorie e dell'art. 20 T.U.R. nella riqualificazione; erronea interpretazione della volontà negoziale e degli effetti del solo atto di cessione di quote; e, in subordine, questione di legittimità costituzionale/interpretazione costituzionalmente orientata in relazione alla neutralità fiscale dello schema conferimento-cessione. Nella memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. la ricorrente ha inoltre dedotto che, in una causa analoga fra il creditore e un coobbligato solidale, la Corte aveva annullato lo stesso avviso, invocando l'opponibilità del giudicato ex art. 1306 c.c.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto applicabile alla controversia il giudicato formatosi in un giudizio parallelo definito con ordinanza della Cassazione che aveva annullato il medesimo avviso di liquidazione. La Corte ha verificato la sussistenza dei presupposti per l'opponibilità del giudicato esterno in materia tributaria tra coobbligati solidali: giudicato successivo all'introduzione del presente giudizio, assenza di precedente giudicato tra le stesse parti, tempestiva deduzione in memoria e insussistenza di ragioni personali del coobbligato. In conseguenza, ha cassato la sentenza impugnata e, accogliendo l'originario ricorso della contribuente, ha annullato l'atto impositivo. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate per sopravvenuto giudicato e per l'evoluzione normativa e giurisprudenziale intervenuta sulla materia.
Norme richiamate
art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
La Corte richiama il principio, già affermato in un precedente giudicato parallelo, secondo cui l'Amministrazione, nella qualificazione degli atti ai fini dell'imposta di registro, deve attenersi alla natura intrinseca e agli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, senza valorizzare elementi extra-testuali o atti collegati privi di nesso testuale con l'atto stesso, salvo specifiche eccezioni di legge.
art. 9 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Censurato dalla ricorrente come norma sulla competenza dell'ufficio che emette l'avviso.
art. 53-bis d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Richiamato dalla ricorrente in tema di competenza e disciplina applicabile all'attività di accertamento in materia di registro.
art. 31 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Invocato dalla ricorrente per sostenere l'incompetenza territoriale dell'ufficio di Milano.
art. 37-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato per sostenere l'operatività del contraddittorio preventivo anche nelle ipotesi di operazioni asseritamente elusive rilevanti ai fini dell'imposta di registro.
art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
Invocato dalla ricorrente a fondamento del contraddittorio endoprocedimentale.
Richiamato per la censura di motivazione apparente della sentenza impugnata.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della sentenza tributaria.
art. 111 Cost.
Invocato per dedurre il vizio motivazionale della decisione di merito.
Richiamato per contestare la ripartizione dell'onere della prova nella riqualificazione fiscale dell'operazione.
Censurato in relazione al ricorso a presunzioni nella riqualificazione dell'operazione.
Censurato per l'asserito improprio uso di presunzioni semplici da parte del giudice di merito.
Richiamato per contestare la valutazione delle prove da parte del giudice tributario.
art. 176, comma 3, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Invocato dalla ricorrente come parametro di neutralità fiscale dello schema conferimento-cessione, con riflessi anche sull'imposta di registro.
art. 3 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della questione di legittimità costituzionale prospettata.
La Corte ne ammette l'operatività quale fondamento dell'opponibilità del giudicato favorevole formatosi tra il creditore e un coobbligato solidale anche ad altro condebitore, se ricorrono i presupposti elaborati dalla giurisprudenza.
Richiamato per il deposito della memoria con cui è stata dedotta l'opponibilità del giudicato esterno.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il giudicato favorevole intervenuto tra il creditore e uno dei coobbligati solidali può essere opposto da un altro coobbligato, purché il giudicato sia formatosi dopo l'introduzione del giudizio pendente, non esista già un giudicato tra le parti del nuovo giudizio, l'eccezione sia tempestivamente sollevata e la decisione non sia fondata su ragioni personali del soggetto che ha ottenuto il giudicato.
- In tema di imposte di registro, ipotecaria e catastale, la riqualificazione dell'atto ex art. 20 T.U.R. deve avvenire sulla base dell'atto presentato alla registrazione e dei suoi effetti giuridici intrinseci, non potendo l'Amministrazione fondarsi su elementi extra-testuali o su atti collegati privi di nesso testuale con l'atto medesimo, salvo diversa espressa previsione normativa.
- Quando un giudicato sopravvenuto definisce in senso favorevole una controversia identica su un atto impositivo comune, il giudice di legittimità deve dare ingresso all'effetto espansivo del giudicato esterno se ricorrono i presupposti elaborati dalla giurisprudenza, con possibile cassazione della sentenza impugnata e decisione nel merito.
- La compensazione delle spese può essere disposta in presenza di sopravvenienze normative e giurisprudenziali idonee a rendere la controversia connotata da oggettiva novità e da mutamento del quadro interpretativo.
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