Sentenza del 04/10/2017 n. 23141 - Corte di Cassazione
Imposte dirette - IRPEF - Agevolazioni fiscali - Compensazione - Istanza di rimborso - Condono - Popolazioni colpite dal sisma del 1990.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle Entrate sosteneva che il lavoratore dipendente non fosse legittimato a chiedere il rimborso del 90% dell’IRPEF relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, poiché le ritenute erano state effettuate e versate dal datore di lavoro, quale sostituto d’imposta. Secondo l’Amministrazione, solo il sostituto avrebbe potuto presentare l’istanza. Con un secondo motivo, l’Agenzia lamentava inoltre l’omessa pronuncia della Commissione tributaria regionale sulla pretesa preclusione del rimborso nei confronti del lavoratore sostituito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, confermando il diritto del lavoratore al rimborso del 90% dell’IRPEF versata mediante ritenute dal datore di lavoro. La Corte ha affermato che sia il sostituto d’imposta, cioè chi ha effettuato il versamento, sia il sostituito, cioè il lavoratore percettore delle somme assoggettate a ritenuta, sono legittimati a chiedere il rimborso. La disciplina sul sisma siciliano del 1990 consente infatti di ottenere il rimborso delle somme eccedenti il 10% dell’imposta dovuta, purché ricorrano gli altri requisiti previsti dalla legge. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 23
I datori di lavoro, nella qualità di sostituti di imposta, "devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa".
Il lavoratore è il contribuente e percipiente dell’imposta, mentre il datore di lavoro effettua materialmente la ritenuta e il versamento. Questa struttura non impedisce al lavoratore di chiedere il rimborso delle somme indebitamente trattenute.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38
Sono legittimati a chiedere il rimborso delle imposte non dovute sia il soggetto che ha effettuato il versamento, cioè il sostituto d’imposta, sia il percipiente delle somme sottoposte a ritenuta, cioè il sostituito.
Legge n. 289 del 2002, art. 9, comma 17
I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 [...] possono definire in maniera automatica la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992.
La norma ha previsto una definizione agevolata per i soggetti colpiti dal sisma siciliano, mediante il pagamento del solo 10% dell’importo dovuto. Secondo l’interpretazione della Corte, la stessa agevolazione opera anche per chi aveva già pagato, consentendo il rimborso del 90% versato in eccedenza.
Legge n. 190 del 2014, art. 1, comma 665
I soggetti colpiti dal sisma [...] che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento [...] hanno diritto [...] al rimborso di quanto indebitamente versato.
La norma ha recepito legislativamente il diritto al rimborso per le somme pagate oltre il limite agevolato del 10%, escludendo, secondo il testo allora vigente, i soggetti che svolgevano attività d’impresa e subordinando il beneficio alla tempestiva presentazione dell’istanza.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2
La disposizione rileva ai fini del termine per presentare l’istanza di rimborso, calcolato secondo la disciplina richiamata dalla legge n. 190 del 2014.
Codice di procedura civile, art. 112
La censura relativa all’omessa pronuncia è stata ritenuta infondata nel contesto complessivo della decisione, poiché la questione della legittimazione del lavoratore è stata sostanzialmente risolta in senso favorevole dal giudice di merito.
Massime di principio
- Quando l’imposta viene trattenuta dal datore di lavoro, il lavoratore non perde per questo la legittimazione a chiedere il rimborso: il sostituito può agire direttamente nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.
- In presenza di una norma agevolativa destinata a compensare gli effetti di un evento calamitoso, il beneficio può spettare anche a chi ha già pagato l’imposta, sotto forma di rimborso della quota eccedente quella effettivamente dovuta secondo l’agevolazione.
- Le norme sul condono o sulla definizione agevolata devono essere interpretate, quando il testo lo consente, in modo da evitare una disparità irragionevole tra chi non ha pagato e chi ha pagato integralmente, soprattutto se la misura ha finalità indennitaria.
- Per ottenere il rimborso non è sufficiente rientrare astrattamente nella categoria dei beneficiari: occorre verificare il periodo d’imposta, l’appartenenza alle zone e categorie interessate, l’eventuale esclusione dei soggetti esercenti attività d’impresa e il rispetto dei termini per l’istanza.
- Il fatto che il versamento materiale sia stato eseguito da un sostituto d’imposta non esclude automaticamente l’azione del contribuente che ha subito la ritenuta.
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