Sentenza del 04/10/2017 n. 287 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
Art. 2 c. 2 D.Lgs. 462/97 - Art. 36 Bis d.P.R. 600/1973 - Art. 6 c. 5 Statuto del Contribuente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl testo della sentenza non è presente e non contiene quindi né la motivazione completa né il dispositivo. Non è possibile stabilire se il ricorso sia stato accolto, rigettato o dichiarato inammissibile, né quale concreta conseguenza sia stata riconosciuta al contribuente.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sostiene che, quando dai controlli automatizzati emergano irregolarità o incertezze rilevanti nella dichiarazione, il contribuente debba poter fornire chiarimenti prima dell'iscrizione a ruolo. Richiama l'art. 2, comma 2, del D.Lgs. 462/1997 e l'art. 36-bis del d.P.R. 600/1973, che prevedono la comunicazione degli esiti della liquidazione e la possibilità di chiarimenti, nonché l'art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente, che impone il contraddittorio preventivo in presenza di incertezze rilevanti. Viene inoltre invocato il principio di parità di cui all'art. 3 Cost. per sostenere che i termini riconosciuti all'Amministrazione per verificare le dichiarazioni debbano essere garantiti anche al contribuente, comprese le ipotesi di dichiarazione integrativa a favore. Il testo richiama infine il D.L. 193/2016, quale intervento normativo diretto a recepire tale principio.
Norme richiamate
Art. 2, comma 2, D.Lgs. 462/1997
A fronte della rilevazione automatica delle irregolarità e della conseguente comunicazione, il contribuente ha la facoltà di fornire all'Amministrazione finanziaria i chiarimenti ritenuti opportuni.
La norma è richiamata per affermare il diritto del contribuente a ricevere la comunicazione degli esiti del controllo automatizzato e a fornire chiarimenti prima della definizione della pretesa.
Art. 36-bis d.P.R. 600/1973
Controllo automatizzato delle dichiarazioni e comunicazione delle irregolarità rilevate.
Il controllo automatizzato consente all'Amministrazione di verificare i dati dichiarati, ma la comunicazione degli esiti permette al contribuente di correggere errori o spiegare eventuali scostamenti.
Art. 6, comma 5, Legge 212/2000 - Statuto dei diritti del contribuente
Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'Amministrazione invita il contribuente a fornire i chiarimenti necessari.
Il contraddittorio preventivo è richiesto quando non si tratta di una mera correzione automatica e vi siano incertezze rilevanti che richiedano spiegazioni da parte del contribuente.
Art. 3 Costituzione
Principio di uguaglianza.
È invocato per sostenere una posizione di equilibrio tra Amministrazione finanziaria e contribuente, anche con riferimento ai tempi per verificare e correggere le dichiarazioni.
D.L. 193/2016, convertito dalla Legge 225/2016
Collegato fiscale alla manovra economica del 2017.
È richiamato come intervento normativo che avrebbe recepito il principio di estensione delle possibilità e dei termini di correzione delle dichiarazioni, anche integrative a favore.
Massime di principio
- Nei controlli automatizzati ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973, la comunicazione dell'esito consente al contribuente di fornire chiarimenti e documentazione prima dell'iscrizione a ruolo.
- Il contraddittorio preventivo non opera necessariamente per ogni errore formale o matematico, ma assume rilievo quando emergono incertezze interpretative o aspetti sostanziali della dichiarazione.
- Se l'Amministrazione iscrive a ruolo senza consentire il contraddittorio nei casi in cui la legge lo impone, il contribuente può contestare la pretesa, purché dimostri la rilevanza dell'omissione e abbia chiarimenti utili da fornire.
- La possibilità di presentare una dichiarazione integrativa a favore deve essere valutata alla luce dei termini e delle condizioni previsti dalla normativa vigente al momento della correzione.
- Poiché il testo della sentenza e il dispositivo non sono disponibili, le conclusioni sul vincitore e sull'esito devono essere considerate non determinate.
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