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Sentenza

Sentenza del 04/10/2017 n. 273 - Corte di Giustizia UE

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'assoggettamento a IVA dei servizi di trasporto interno connessi all'importazione di beni di valore trascurabile o comunque esenti da IVA all'importazione. L'Agenzia delle Entrate sosteneva che l'esenzione prevista per i servizi accessori fosse applicabile soltanto se le relative spese di trasporto fossero state effettivamente assoggettate a IVA in dogana. FedEx sosteneva invece che fosse sufficiente che il valore delle spese fosse compreso nella base imponibile dell'importazione, anche quando l'importazione fosse esente e quindi nessuna IVA fosse concretamente versata in dogana.

La decisione

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che l'articolo 144, letto insieme all'articolo 86, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE, osta alla normativa nazionale che richieda, oltre all'inclusione delle spese di trasporto nella base imponibile, anche il loro effettivo assoggettamento a IVA in dogana. Le spese di trasporto connesse all'importazione devono quindi essere esenti da IVA quando il loro valore è compreso nella base imponibile dell'importazione, anche se l'importazione principale è esente e l'IVA non è stata materialmente riscossa in dogana. La Corte ha ritenuto che l'esenzione persegua una finalità di semplificazione tecnica e non esclusivamente quella di evitare la doppia imposizione. La decisione finale sulle spese del giudizio principale è stata rimessa al giudice nazionale.

Norme richiamate

  • Articolo 86, paragrafo 1, lettera b), direttiva 2006/112/CE

    Devono essere compresi nella base imponibile [...] le spese accessorie quali le spese di commissione, di imballaggio, di trasporto e di assicurazione, che sopravvengono fino al primo luogo di destinazione dei beni nel territorio dello Stato membro d'importazione, nonché quelle risultanti dal trasporto verso un altro luogo di destinazione situato nella Comunità, qualora quest'ultimo sia noto nel momento in cui si verifica il fatto generatore dell'imposta.

    Le spese di trasporto costituiscono elementi della base imponibile dell'importazione quando ricorrono le condizioni previste dalla norma, indipendentemente dal fatto che l'IVA sia stata concretamente riscossa in dogana.

  • Articolo 144, direttiva 2006/112/CE

    Gli Stati membri esentano le prestazioni di servizi connesse con l'importazione di beni e il cui valore è compreso nella base imponibile, conformemente all'articolo 86, paragrafo 1, lettera b).

    L'esenzione dei servizi accessori, compresi quelli di trasporto, dipende dall'inclusione del loro valore nella base imponibile dell'importazione; non è legittimo aggiungere il requisito dell'effettivo pagamento dell'IVA in dogana.

  • Articolo 143, lettera b), direttiva 2006/112/CE

    Gli Stati membri esentano [...] le importazioni definitive di beni disciplinate dalle direttive 69/169/CEE, 83/181 e 2006/79.

    Le importazioni di determinate piccole spedizioni o di beni di valore trascurabile beneficiano dell'esenzione dall'IVA all'importazione; tale esenzione non impedisce l'esenzione dei servizi di trasporto accessori.

  • Articolo 85, direttiva 2006/112/CE

    Per le importazioni di beni, la base imponibile è costituita dal valore definito come valore in dogana dalle disposizioni comunitarie in vigore.

    Il valore in dogana costituisce il punto di riferimento per la base imponibile e deve essere integrato dagli elementi indicati dall'articolo 86, comprese le spese di trasporto rilevanti.

  • Articolo 9, comma 1, n. 2, DPR n. 633/1972, versione applicabile all'epoca

    Costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili [...] i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono assoggettati all'imposta a norma del primo comma dell'art. 69.

    La normativa italiana subordinava l'esenzione dei trasporti all'effettiva inclusione delle relative spese in un'importazione assoggettata a IVA; tale requisito aggiuntivo è stato ritenuto incompatibile con il diritto dell'Unione.

  • Articolo 69, comma 1, DPR n. 633/1972

    L'imposta è commisurata [...] al valore dei beni importati [...] aumentato [...] dell'ammontare delle spese d'inoltro fino al luogo di destinazione all'interno del territorio dell'Unione.

    Le spese di inoltro concorrono alla base imponibile dell'importazione, ma la loro inclusione nella base imponibile non implica necessariamente che l'importazione sia concretamente soggetta a IVA, soprattutto nei casi di esenzione.

Massime di principio

  • Per ottenere l'esenzione IVA di un servizio accessorio all'importazione, come il trasporto, è normalmente sufficiente dimostrare che il relativo valore sia compreso nella base imponibile dell'importazione; non occorre provare che l'IVA sia stata effettivamente pagata in dogana.
  • Quando l'operazione principale di importazione è esente in forza del diritto dell'Unione, l'esenzione si estende ai servizi accessori strettamente connessi, purché rientrino nella base imponibile prevista dalla normativa.
  • Gli Stati membri non possono introdurre condizioni ulteriori che rendano inapplicabile un'esenzione armonizzata dell'Unione, soprattutto quando tali condizioni contraddicono la finalità di semplificazione amministrativa della disciplina.
  • La verifica pratica deve concentrarsi sulla documentazione doganale e di trasporto: occorre accertare se le spese siano riferibili all'importazione, se riguardino il trasporto fino al luogo di destinazione rilevante e se siano state incluse o avrebbero dovuto essere incluse nella base imponibile.
  • La regola riguarda specificamente prestazioni accessorie connesse all'importazione; servizi autonomi o non ricompresi nella base imponibile possono seguire un diverso trattamento IVA.

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