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Sentenza

Sentenza del 04/10/2017 n. 733 - Corte di Giustizia UE

La Corte si pronuncia sull'applicazione dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto alle spese di trasporto connesse con l'importazione di beni esenti dall'IVA. Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Sesta direttiva 77/388/CEE - Direttiva 2006/112/CE - Esenzione dall'IVA - Articolo 86, paragrafo 1, lettera b), e articolo 144 - Franchigia dai dazi all'importazione delle merci di valore trascurabile o prive di carattere commerciale - Carattere occasionale della spedizione - Esenzione delle prestazioni di servizi connesse con l'importazione di beni - Normativa nazionale che assoggetta all'IVA le spese di trasporto di documenti e beni di valore trascurabile nonostante siano spese accessorie a beni non imponibili - Accertamento, omessa fatturazione di operazioni imponibili e dichiarazione di imposta inferiore a quella dovuta.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava l'esenzione IVA applicata da FEE ai servizi di trasporto interno connessi alle importazioni di documenti e beni di valore trascurabile. Secondo l'Amministrazione, l'esenzione prevista dall'articolo 9, comma 1, n. 2, del DPR n. 633/1972 operava soltanto se le spese di trasporto erano state incluse nella base imponibile dell'importazione e avevano scontato effettivamente l'IVA in dogana. FEE sosteneva invece che fosse sufficiente l'inclusione delle spese nella base imponibile, anche quando l'importazione principale fosse esente da IVA.

La decisione

La Corte di giustizia ha stabilito che gli articoli 144 e 86, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE ostano a una normativa nazionale che subordini l'esenzione dei servizi accessori, compresi i trasporti, anche all'effettivo assoggettamento all'IVA in dogana. Se le spese di trasporto sono comprese nella base imponibile dell'importazione, il servizio accessorio deve essere esente, anche quando l'importazione di beni di valore trascurabile o privi di carattere commerciale non abbia scontato l'IVA in dogana. La decisione conferma quindi l'accoglimento del ricorso di FEE da parte dei giudici tributari italiani e comporta il rigetto della posizione dell'Agenzia delle Entrate; le spese del giudizio nazionale restano da determinare dal giudice nazionale.

Norme richiamate

  • Articolo 144 della direttiva 2006/112/CE

    Gli Stati membri esentano le prestazioni di servizi connesse con l'importazione di beni e il cui valore è compreso nella base imponibile, conformemente all'articolo 86, paragrafo 1, lettera b).

    L'esenzione dei servizi accessori collegati all'importazione opera quando il loro valore è incluso nella base imponibile dell'importazione. Non è consentito aggiungere la condizione che il servizio sia stato effettivamente tassato in dogana.

  • Articolo 86, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE

    Devono essere compresi nella base imponibile [...] le spese accessorie quali le spese di commissione, di imballaggio, di trasporto e di assicurazione.

    Le spese di trasporto sostenute fino al primo luogo di destinazione, o verso un'ulteriore destinazione comunitaria nota al momento dell'importazione, rientrano nella base imponibile dell'importazione.

  • Articolo 143, lettera b), della direttiva 2006/112/CE

    Gli Stati membri esentano [...] le importazioni definitive di beni disciplinate dalle direttive 83/181 e 2006/79.

    Le importazioni di beni di valore trascurabile o di piccole spedizioni prive di carattere commerciale possono essere esenti dall'IVA; tale esenzione si riflette anche sui servizi accessori il cui valore è incluso nella base imponibile.

  • Articolo 9, comma 1, n. 2), del DPR n. 633/1972

    Costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili [...] i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono assoggettati all'imposta a norma del primo comma dell'art. 69.

    La versione nazionale applicabile ai fatti subordinava l'esenzione dei trasporti all'assoggettamento all'IVA in dogana. Tale requisito ulteriore è stato ritenuto incompatibile con il diritto dell'Unione.

  • Articolo 69, primo comma, del DPR n. 633/1972

    L'imposta è commisurata [...] al valore dei beni importati [...] aumentato [...] dell'ammontare delle spese d'inoltro fino al luogo di destinazione.

    La norma includeva le spese di trasporto nella base imponibile dell'importazione, ma non poteva essere utilizzata per imporre l'IVA quando l'importazione principale era esente.

  • Articolo 27 del regolamento (CEE) n. 918/83

    Sono ammesse in franchigia dai dazi all'importazione le spedizioni composte di merci di valore trascurabile [...] il cui valore intrinseco non eccede [...] EUR 22 per spedizione.

    La franchigia doganale per merci di valore trascurabile risponde a esigenze di semplificazione amministrativa e costituisce un contesto coerente con l'esenzione IVA all'importazione.

Massime di principio

  • Per l'esenzione IVA dei servizi accessori all'importazione, come il trasporto, il requisito decisivo è che il relativo valore sia incluso nella base imponibile dell'importazione; non è necessario che l'IVA sia stata concretamente riscossa in dogana.
  • Quando l'importazione principale è esente dall'IVA, l'esenzione si estende ai servizi accessori strettamente connessi, evitando che una condizione formale renda impossibile o svuoti di contenuto l'esenzione.
  • Una normativa nazionale non può aggiungere condizioni più restrittive rispetto a quelle previste dalla direttiva IVA, soprattutto se tali condizioni compromettono l'effettività e la neutralità dell'esenzione.
  • In casi analoghi occorre verificare: il collegamento effettivo tra servizio e importazione, l'inclusione delle spese nella base imponibile doganale, il luogo di destinazione rilevante e l'eventuale applicazione di una specifica esenzione all'importazione.
  • L'esenzione ha anche una funzione di semplificazione tecnica: non dipende necessariamente dall'esistenza di una precedente tassazione in dogana e non è limitata alla sola prevenzione della doppia imposizione.

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