Cassazione Civile, Ordinanza n. 15107/2026 del 19/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2013 nei confronti di una società, recuperando a tassazione maggiori imponibili ai fini Ires, Irap e Iva, oltre a ritenute sugli utili presuntivamente distribuiti alla socia non qualificata, in ragione del disconoscimento di costi dedotti e dell'accertamento di maggiori componenti di reddito. Poiché nel corso dello stesso anno la società si era scissa ed era stata costituita una società beneficiaria, l'Ufficio aveva notificato l'atto anche a quest'ultima ritenendola responsabile dei debiti tributari. In appello la CTR aveva ridotto la sanzione per un errore di imputazione temporale di componenti passivi, escludendo però la sanzione proporzionale, e aveva poi annullato alcuni recuperi: quello relativo alla sopravvenienza attiva derivante dalla cessione di un contratto di leasing su un'imbarcazione, nonché quello relativo a costi di ammortamento di mobili e arredi dell'attività di ristorazione. L'Agenzia ricorreva per cassazione con sei motivi: 1) falsa applicazione della disciplina sanzionatoria e degli artt. 75, 109 TUIR e 2697 c.c., sostenendo che l'erronea imputazione temporale integra violazione sostanziale e che, per ottenere la sanzione fissa, il contribuente deve provare l'assenza di danno erariale; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente sul recupero della sopravvenienza da cessione del leasing; 3) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la CTR considerato che l'avviso conteneva i parametri di stima del valore normale dell'imbarcazione; 4) violazione degli artt. 9, 88 e 110 TUIR, poiché il valore normale in caso di cessione del leasing è normativamente previsto; 5) nullità della sentenza per motivazione apparente sul recupero degli ammortamenti di mobili e arredi; 6) violazione dell'art. 1 d.P.R. n. 441 del 1997, poiché la CTR aveva escluso il recupero senza confrontarsi con la presunzione di cessione dei beni non rinvenuti. Le resistenti avevano inizialmente eccepito l'estinzione del giudizio per adesione alla rottamazione-quater di alcuni carichi, ma la Corte ha rilevato che tale definizione riguardava solo una parte del debito e non l'intera pretesa tributaria oggetto di causa; quindi ha revocato il decreto di estinzione e ha deciso nel merito.
La decisione
La Corte ha revocato il decreto di estinzione n. 30858/2025, ha accolto integralmente il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ha cassato la sentenza della CTR Campania n. 2913/2021 e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame delle pretese fiscali oggetto dei motivi accolti e per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità. In via preliminare, la Corte ha affermato che la rottamazione-quater non determina l'estinzione del giudizio quando abbia riguardato solo una parte del debito iscritto a ruolo e non l'intera pretesa tributaria controversa.
Norme richiamate
art. 1, commi 231 e ss., L. n. 197 del 2022
La definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione estingue il carico, ma il giudizio tributario si estingue solo se il carico definito riguarda l'intera pretesa tributaria oggetto di causa.
art. 1, commi 186 ss., L. n. 197 del 2022
Richiamata per distinguere la definizione delle controversie pendenti dalla rottamazione-quater; nel caso concreto le parti non hanno aderito a tale istituto.
art. 15 d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato per qualificare la riscossione come provvisoria e frazionata in pendenza di impugnazione.
art. 68 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato per indicare la riscossione frazionata in pendenza del processo tributario.
art. 1, d.lgs. n. 471 del 1997
La violazione per infedele dichiarazione, anche per erronea imputazione temporale di componenti reddituali, è sostanziale e la sanzione proporzionale è la regola; la misura fissa opera solo se il contribuente prova l'assenza di danno erariale.
art. 15 d.lgs. n. 158 del 2015
Ha modificato l'art. 1 d.lgs. n. 471 del 1997, con disciplina applicabile dal 1° gennaio 2016.
Richiamato nel motivo di ricorso come norma sulla deducibilità/imputazione dei componenti reddituali.
Le regole di competenza nell'imputazione temporale dei componenti reddituali sono vincolanti; non è consentito scegliere un esercizio diverso da quello di competenza.
Il contribuente che chiede la sanzione fissa deve provare l'assenza di danno erariale.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato in relazione alla denuncia di motivazione apparente.
Richiamato in relazione al requisito della motivazione della sentenza.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato per il dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
In caso di cessione del contratto di locazione finanziaria, il valore normale del bene costituisce sopravvenienza attiva imponibile.
Il valore normale è determinato secondo criteri normativi espressi; la censura di genericità del criterio adottato è infondata se l'atto impositivo li richiama.
Richiamato nel motivo di ricorso in tema di determinazione del reddito d'impresa.
art. 1, comma 1, d.P.R. n. 441 del 1997
Si presumono ceduti i beni non rinvenuti nei luoghi di esercizio dell'impresa o presso i rappresentanti; la medesima presunzione opera anche per le imposte dirette.
Massime di principio
- In tema di rottamazione-quater, la definizione agevolata del solo carico iscritto a ruolo non estingue il giudizio sull'avviso di accertamento quando residui una parte della pretesa tributaria non compresa nella definizione; la cessazione della materia del contendere si verifica solo se il carico definito copre integralmente l'oggetto della lite.
- L'erronea imputazione temporale di componenti reddituali, in violazione del principio di competenza, integra una violazione sostanziale della disciplina tributaria; la sanzione proporzionale è la regola e la sanzione fissa è subordinata alla prova, da parte del contribuente, dell'assenza di danno erariale.
- Le regole di competenza nell'imputazione dei componenti positivi e negativi di reddito non sono disponibili per il contribuente, che non può scegliere liberamente in quale esercizio dedurre un costo o imputare un provento.
- Quando l'ufficio fiscale indica nell'avviso di accertamento i criteri di stima del valore normale e questi sono coerenti con la disciplina legale, il giudice tributario non può limitarsi a una critica apodittica o apparente, ma deve confrontarsi con i parametri normativi e con gli elementi di fatto posti a base della rettifica.
- Nel processo tributario, se il giudice ritiene infondato nel merito il recupero fiscale, deve sostituire alla pretesa dell'ufficio una motivata valutazione sostitutiva della pretesa stessa, non potendo arrestarsi a un mero annullamento formale dell'atto quando la censura sia sostanziale.
- La presunzione di cessione dei beni non rinvenuti nei locali dell'impresa opera anche ai fini delle imposte dirette, in virtù dell'unitarietà dell'ordinamento tributario e del richiamo delle presunzioni fiscali in materia IVA.
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