Cassazione Civile, Ordinanza n. 14651/2026 del 18/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
A seguito di un accertamento ispettivo, l’autorità amministrativa aveva contestato a un soggetto operante tramite una società la violazione di norme in materia di lavoro irregolare, riferita alla posizione di una lavoratrice che avrebbe svolto attività amministrativa senza regolarizzazione per il periodo indicato in atti. L’interessato aveva opposto l’ordinanza-ingiunzione, ma il Tribunale e poi la Corte d’appello avevano respinto l’opposizione e l’appello, ritenendo provata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato in concreto, sulla base di testimonianze e di ulteriore materiale documentale. Con il ricorso per cassazione il soccombente ha dedotto: 1) violazione delle norme sul rito dell’opposizione a sanzione amministrativa, sull’onere della prova, sulle presunzioni e sull’efficacia probatoria delle scritture private, lamentando che la subordinazione non fosse stata allegata/provata e che la Corte territoriale avesse valorizzato elementi ritenuti irrilevanti o inidonei; 2) violazione delle norme sostanziali sul lavoro subordinato e sulla maxisanzione per lavoro nero, sostenendo che la disposizione applicata non fosse pertinente al caso, non riguardasse il settore edilizio, fosse superata da altra disciplina e comunque presupponesse un rapporto di lavoro subordinato non dimostrato. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi e mirava in sostanza a sollecitare una nuova valutazione del merito, coperta da doppia conforme; ha respinto il secondo motivo affermando la perdurante applicabilità della disciplina sanzionatoria richiamata, non limitata al settore edile, e la sua coerenza con l’accertamento di lavoro irregolare compiuto nei gradi di merito.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha considerato inammissibile il primo motivo perché diretto a contestare l’apprezzamento dei fatti e delle prove già compiuto dai giudici di merito, senza effettivo confronto con le specifiche statuizioni della sentenza impugnata e in presenza di doppia conforme. Ha respinto il secondo motivo rilevando che la norma sanzionatoria invocata era ancora applicabile ratione temporis, non era stata abrogata nella parte rilevante e non si riferiva solo all’edilizia. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese nei confronti dell’Ispettorato, rimasto intimato. È stato inoltre disposto l’obbligo per il ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
è richiamato dal ricorrente a sostegno delle censure sul rito dell’opposizione a sanzione amministrativa e sulla prova del rapporto, ma la Corte non accoglie la doglianza
invocato sul riparto dell’onere della prova; la Corte ritiene che la critica miri in realtà a una rivalutazione del merito
richiamato in tema di presunzioni; la Corte afferma che l’accertamento di merito si è basato su una pluralità di indizi valorizzati correttamente e non sindacabili in cassazione
richiamato dal ricorrente con riferimento alla valenza probatoria di documenti prodotti; la Corte non ravvisa violazione di legge idonea a scalfire la decisione di merito
richiamati dal ricorrente, ma le censure sono reputate inammissibili perché volte a ottenere una nuova valutazione delle prove
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma processuale posta a fondamento dei motivi di ricorso per violazione di legge
richiamato per negare la subordinazione; la Corte conferma l’accertamento di fatto della sussistenza di un rapporto subordinato
la Corte afferma che il comma 7 resta applicabile e disciplina l’impiego di lavoratori non risultanti da scritture o altra documentazione obbligatoria; non è limitato al solo settore edilizio
è ricordato che ha abrogato solo i commi 1 e 2 dell’art. 36 bis d.l. n. 223/2006, non il comma 7 rilevante nel caso
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile la censura che, pur formalmente prospettata come violazione di legge o vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti accertati dai giudici di merito.
- Il motivo di ricorso per violazione di legge deve confrontarsi con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata; se omette di misurarsi con gli accertamenti di fatto posti a fondamento della decisione, è inammissibile.
- Quando il giudice di merito ha ricostruito la subordinazione tramite una pluralità di elementi indiziari e presuntivi, la critica in cassazione non può risolversi nella mera contrapposizione di una diversa lettura delle prove.
- La disciplina sanzionatoria sul lavoro irregolare si applica all’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o dalla documentazione obbligatoria secondo il testo vigente ratione temporis, senza che sia possibile limitarla, in assenza di base normativa, al solo settore edilizio.
- L’abrogazione parziale di una disposizione non travolge le parti non abrogate che conservano autonoma disciplina e continua applicazione nei rapporti cui ratione temporis si riferiscono.
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