Cassazione Civile, Ordinanza n. 14633/2026 del 18/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un dipendente aveva impugnato davanti al giudice del lavoro il licenziamento senza preavviso intimatogli dall'amministrazione datrice di lavoro, chiedendo la declaratoria di illegittimità del recesso, la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo provata la condotta disciplinarmente rilevante sulla base dell'istruttoria svolta in sede procedimentale e valorizzata nella lettera di licenziamento. Nel ricorso per cassazione il lavoratore deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 5 L. n. 604/1966 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la Corte territoriale gli avesse illegittimamente addossato l'onere di dimostrare la propria estraneità ai fatti contestati; aggiungeva che l'amministrazione si era costituita tardivamente in primo grado e non aveva formulato richieste istruttorie.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge sull'onere della prova, mirava in realtà a contestare la valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dai giudici di merito, i quali non avevano invertito l'onere probatorio ma avevano ritenuto provata dall'amministrazione la condotta addebitata al lavoratore mediante gli atti del procedimento disciplinare. Ha inoltre osservato che la tardiva costituzione dell'amministrazione non era stata tradotta in una specifica critica della sentenza impugnata quanto alle modalità di acquisizione delle prove. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e con attivazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 5 L. n. 604/1966
nelle controversie sul licenziamento il datore di lavoro deve provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo, ma la regola opera solo quando il fatto rilevante resti ignoto all'esito dell'istruttoria.
art. 2697 c.c.
la violazione si configura solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; non sussiste quando il giudice, valutate le prove, ritiene erroneamente raggiunta la dimostrazione del fatto.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
non può essere utilizzato per censurare il mero apprezzamento del materiale probatorio, che non integra violazione di legge sul riparto dell'onere della prova.
art. 360, n. 5, c.p.c.
il dedotto errore nella valutazione delle prove è sindacabile, se del caso, nei limiti del vizio motivazionale e non come violazione dell'art. 2697 c.c.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
dà luogo, in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, all'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
richiamato quale parametro dell'ulteriore importo da versare a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice di merito abbia realmente invertito il riparto dell'onere probatorio; non quando, invece, abbia semplicemente valutato in modo non condiviso le prove acquisite e ritenuto dimostrato il fatto costitutivo o impeditivo.
- Nelle controversie sul licenziamento, la regola speciale dell'art. 5 L. n. 604/1966 opera come criterio residuale: se dagli atti istruttori emerge prova sufficiente della giusta causa o del giustificato motivo, non può parlarsi di mancata applicazione della regola sull'onere della prova.
- Le regole sull'onere della prova non possono essere utilizzate per trasformare in censura di legittimità una critica al merito della valutazione probatoria; il ricorrente deve indicare un effettivo errore di riparto o, al più, articolare una specifica censura sul vizio motivazionale nei limiti consentiti.
- Il principio di acquisizione probatoria comporta che le risultanze istruttorie, comunque acquisite, concorrono alla formazione del convincimento del giudice; la provenienza della prova non è di per sé decisiva se non viene dedotto un vizio specifico della sua acquisizione o utilizzazione.
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