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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14776/2026 del 18/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una denuncia di condotta antisindacale proposta da un sindacato contro un ordine di servizio adottato nei confronti di un rappresentante sindacale di un ufficio pubblico. In primo grado il tribunale aveva accolto il ricorso solo per il profilo del divieto assoluto imposto al rappresentante sindacale di trattenersi in ufficio oltre le 18:00, respingendolo invece quanto all'ordine di servizio con cui era stata disposta l'interdizione dallo straordinario e quanto al ritardo nella trasmissione della bozza del verbale di una riunione in cui erano state formulate criticità sulla gestione del lavoro straordinario. La corte d'appello aveva poi rigettato il gravame, ritenendo che la condotta datoriale fosse antisindacale solo se oggettivamente idonea a ledere le prerogative sindacali e che, nel caso concreto, l'ordine sul lavoro straordinario non incidesse sulle prerogative sindacali, mentre il ritardo nella trasmissione del verbale non avesse prodotto effetti durevoli né limitazioni dell'attività sindacale. Nel ricorso per cassazione il sindacato ha denunciato, come unico motivo, violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla doglianza secondo cui la decisione dirigenziale avrebbe inciso in modo assoluto su una porzione rilevante del rapporto di lavoro del dipendente, fuori dalla competenza dell'autore del provvedimento, danneggiando sia il dirigente sindacale sia l'operatività dell'ente; ha inoltre dedotto la violazione dei principi di correttezza e buona fede, assumendo che la misura avesse natura punitiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il motivo. Ha escluso la violazione dell'art. 112 c.p.c. perché il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato riguarda la domanda e non le singole argomentazioni difensive; pertanto non vi è omessa pronuncia quando la decisione, pur senza esaminare espressamente ogni profilo, risulti incompatibile con la pretesa fatta valere e comporti il rigetto implicito delle relative censure. Nel merito, la Corte ha confermato che l'art. 28 L. n. 300/1970 tutela la libertà e l'attività sindacale solo contro comportamenti datoriali oggettivamente lesivi degli interessi collettivi del sindacato, restando irrilevante l'intento soggettivo del datore di lavoro; inoltre, la violazione di diritti individuali del lavoratore non integra di per sé condotta antisindacale, salvo che si accompagni a un pregiudizio delle prerogative collettive. Quanto al mancato invio del verbale, la Corte ha condiviso l'accertamento di merito secondo cui si trattava di un episodio non idoneo a produrre effetti durevoli o a restringere l'attività sindacale. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del sindacato al pagamento delle spese e dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 28 L. 20 maggio 1970, n. 300

    È una norma di natura esclusivamente processuale che offre una tutela privilegiata contro atti e comportamenti datoriali oggettivamente lesivi della libertà e dell'attività sindacale e del diritto di sciopero.

  • art. 112 c.p.c.

    Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato riguarda la domanda e non impone al giudice di confutare singolarmente tutte le argomentazioni difensive; non vi è omessa pronuncia se la decisione è incompatibile con la pretesa dedotta.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La motivazione può essere concisa e non deve esaminare espressamente ogni allegazione, essendo sufficienti gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della decisione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto dell'impugnazione va dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La condotta antisindacale ex art. 28 St. lav. richiede una lesione oggettiva delle prerogative e degli interessi collettivi del sindacato; non è sufficiente l'intento datoriale di nuocere, né è necessaria la prova di un intento specificamente lesivo.
  • La violazione di un diritto individuale del lavoratore non integra automaticamente condotta antisindacale: occorre che al pregiudizio individuale si accompagni una concreta incidenza sulle libertà o attività sindacali.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice decide sulla domanda in senso incompatibile con la censura proposta, anche se non esamina espressamente ogni argomento difensivo.
  • Per ottenere la repressione di un comportamento antisindacale già esaurito, occorre che la condotta sia ancora persistente o comunque idonea a produrre effetti durevoli nel tempo, tali da incidere sull'esercizio dell'attività sindacale.

Come è indicizzato

MaterieMobbingImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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