Cassazione Civile, Ordinanza n. 21916/2025 del 30/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2003, emesso nei confronti di un contribuente per IRPEF, IRAP e IVA. L’atto impositivo si fondava su una serie di indici di inattendibilità contabile: versamenti a titolo di anticipazioni ritenuti ingiustificati in presenza di saldi attivi di cassa e di conto corrente, asserita erronea tenuta della contabilità di magazzino e determinazione dei ricavi mediante applicazione di una percentuale media di ricarico. La CTR, in sede di rinvio, aveva confermato la legittimità dell’accertamento valorizzando tali elementi nel loro complesso. Con il ricorso per cassazione il contribuente deduceva, in primo luogo, violazione delle norme sull’accertamento del reddito d’impresa e dell’IVA per carenza motivazionale dell’atto e per avere il giudice di merito avallato un accertamento costruito su una porzione minima delle fatture di vendita; con il secondo motivo denunciava violazione delle norme processuali e di merito e omessa/insufficiente motivazione, sostenendo che la CTR avesse impropriamente rovesciato sul contribuente l’onere di provare la giustificazione dei versamenti in conto cassa e non avesse spiegato perché tali versamenti fossero indice di anomalia contabile.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto che il giudice di rinvio si sia attenuto ai principi fissati dalla precedente cassazione: l’accertamento induttivo è legittimo quando la contabilità sia complessivamente inattendibile e siano valorizzati, in modo unitario, indizi gravi, precisi e concordanti. La CTR aveva infatti spiegato la determinazione della percentuale di ricarico su una base ampia di articoli, la prevalenza dell’attività commerciale in mancanza di contabilità separata, l’assenza di prova dei versamenti in cassa, la mancata produzione di documenti contabili rilevanti e la presenza di costi non inerenti. La Corte ha escluso che il ricorso potesse risolversi in una rivalutazione del merito e ha ritenuto inammissibile la censura motivazionale alla luce della nuova formulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione dell’Agenzia; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Il vizio di violazione di legge e il vizio motivazionale sono scrutinabili nei limiti del sindacato di legittimità; la nuova formulazione del n. 5 non consente più la censura di insufficienza motivazionale in relazione al giudizio qui esaminato.
art. 37 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di accertamento tributario.
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di accertamento tributario.
art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Consente l’accertamento del reddito d’impresa quando la contabilità sia complessivamente inattendibile; in tal caso l’Amministrazione può fondare la pretesa su presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, con spostamento dell’onere della prova sul contribuente.
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato dal ricorrente con riguardo alla motivazione dell’avviso di accertamento.
art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato dal ricorrente con riguardo all’accertamento IVA.
art. 36, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dal ricorrente quale parametro della motivazione della sentenza tributaria.
Richiamato dal ricorrente per lamentare un preteso travisamento dell’onere della prova e una pronuncia eccedente rispetto al giudizio di rinvio.
Le presunzioni semplici utilizzate per l’accertamento devono essere assistite dai requisiti di gravità, precisione e concordanza e sorrette da adeguato ragionamento.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- L’accertamento induttivo del reddito d’impresa è legittimo quando la contabilità del contribuente risulti complessivamente inattendibile o incoerente con criteri di ragionevolezza, potendo l’Ufficio desumere maggiori ricavi o minori costi da presunzioni semplici.
- Le presunzioni poste a base dell’accertamento fiscale devono essere gravi, precise e concordanti; la determinazione dei ricavi mediante percentuali di ricarico è ammissibile solo se fondata su dati rappresentativi e su un adeguato percorso logico-argomentativo.
- La valutazione degli indizi non può essere atomistica: elementi anche non decisivi singolarmente considerati possono assumere rilevanza probatoria decisiva se apprezzati unitariamente nel loro complesso.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del merito sotto forma di censura per violazione di legge quando, in realtà, si contesti soltanto la ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito.
- Nel giudizio di rinvio e dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., la censura di mera insufficienza motivazionale non è più proponibile nei termini previgenti; il controllo della Cassazione resta circoscritto ai vizi consentiti dalla nuova formulazione.
- Quando l’Amministrazione dimostri un quadro indiziario complessivo di inattendibilità contabile, il contribuente deve fornire prova contraria idonea a giustificare le anomalie riscontrate.
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