Cassazione Civile, Ordinanza n. 21904/2025 del 30/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2007, emesso nei confronti di una società per IRES, IRAP e IVA, in cui l'Ufficio contestava ricavi non dichiarati determinandoli in via induttiva anche mediante l'applicazione di una percentuale di ricarico desunta da uno studio di settore. La società aveva ottenuto accoglimento in primo grado, ma la CTR aveva riformato la decisione accogliendo l'appello dell'Agenzia, ritenendo legittimo l'accertamento fondato sull'antieconomicità della gestione e ritenendo non necessario un contraddittorio preventivo generalizzato. Con il ricorso per cassazione la società deduceva, in sintesi: omessa pronuncia e/o motivazione apparente sul difetto di motivazione dell'avviso; violazione delle norme sulla motivazione dell'atto impositivo; violazione delle regole sull'onere della prova e sulle presunzioni; violazione delle norme processuali per avere la CTR fondato la decisione su una circostanza non allegata nell'avviso; omesso esame di documenti e circostanze rilevanti, tra cui gli utili dichiarati, gli indici di redditività, la congruenza della percentuale di ricarico e la lieve differenza tra ricavi dichiarati e accertati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la CTR avesse espressamente esaminato la questione della motivazione dell'avviso di accertamento e che non vi fosse né omessa pronuncia né motivazione apparente. Ha inoltre affermato che, una volta accertata l'antieconomicità della gestione, l'accertamento induttivo era legittimo e tale circostanza era da sola sufficiente a sorreggere la pretesa fiscale e a spostare sul contribuente l'onere di dimostrare la correttezza della propria contabilità. I motivi che tendevano a rimettere in discussione l'accertamento di fatto del giudice di merito sono stati dichiarati in parte inammissibili e in parte infondati. La ricorrente è stata condannata alle spese e, trattandosi di ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013 e rigettato, è stata dichiarata anche la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
legittima l'accertamento induttivo fondato su presunzioni, anche valorizzando l'antieconomicità della gestione e il richiamo a parametri esterni per determinare la percentuale di ricarico.
art. 54, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato quale base dell'accertamento IVA in coerenza con la ripresa induttiva dei ricavi non dichiarati.
art. 42, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
invocato dalla ricorrente sulla motivazione dell'avviso; la Corte ritiene sufficiente la motivazione valorizzata dalla CTR.
art. 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato dalla ricorrente sul contenuto motivazionale dell'atto tributario.
art. 3, L. 7 agosto 1990, n. 241
richiamato dalla ricorrente in tema di obbligo di motivazione degli atti amministrativi.
art. 112 c.p.c.
invocato per denunciare omessa pronuncia; la Corte esclude la violazione perché la CTR ha esaminato espressamente la questione.
art. 156, secondo comma, c.p.c.
richiamato insieme alle censure processuali sulla motivazione; la Corte non ravvisa nullità della sentenza.
art. 111, sesto comma, Cost.
richiamato per il vizio di motivazione; la Corte esclude motivazione apparente.
art. 2697 c.c.
richiamato sulla ripartizione dell'onere della prova; la Corte afferma che l'antieconomicità giustifica lo spostamento dell'onere sul contribuente.
art. 2727 c.c.
richiamato in tema di presunzioni, che possono sorreggere l'accertamento anche in presenza di antieconomicità della gestione.
art. 115 c.p.c.
richiamato per contestare la valutazione probatoria; la Corte ribadisce il potere del giudice di merito di selezionare le prove ritenute decisive.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma del motivo di ricorso per nullità processuale/omessa pronuncia.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma dei motivi di violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
norma dei motivi di omesso esame; la Corte ne applica il perimetro restrittivo dopo la riforma.
art. 101 c.p.c.
invocato per dedurre che la CTR avrebbe posto a base della decisione un fatto non allegato nell'atto impositivo; il motivo è dichiarato inammissibile per difetto di specificità e carenza di interesse.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato per l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
consente, in caso di rigetto dell'impugnazione proposta dopo il 30 gennaio 2013, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di ricorso per cassazione, il vizio di omessa pronuncia non è compatibile con una censura di motivazione apparente quando la sentenza di merito abbia comunque esaminato, anche espressamente, la questione devoluta.
- L'antieconomicità della gestione può costituire, da sola, un elemento idoneo a sorreggere l'accertamento induttivo dei ricavi e a giustificare lo spostamento dell'onere della prova sul contribuente.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione su un accertamento in fatto sorretto da motivazione logicamente coerente, non è consentito in cassazione trasformare la doglianza in una critica alla valutazione del materiale probatorio o alla sufficienza della motivazione, se non nei rigorosi limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo.
- L'accertamento fondato su presunzioni non richiede necessariamente una pluralità di indici specifici se il giudice di merito ha adeguatamente valorizzato un dato sintomatico grave, preciso e concordante, quale l'irragionevolezza economica della gestione.
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