Cassazione Civile, Ordinanza n. 21890/2025 del 30/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una persona fisica aveva agito contro un comune e una provincia chiedendo il risarcimento dei danni fisici subiti a seguito di una caduta, che assumeva causata da un tombino dissestato rispetto al manto stradale. In primo grado la domanda era stata accolta solo nei confronti del comune, con rigetto verso la provincia; il comune aveva poi ottenuto in appello la riforma integrale della decisione. La danneggiata ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: con i primi due ha denunciato violazione di legge e ha sostenuto che la Corte d’appello avesse errato nel valutare le prove e nell’escludere la responsabilità dell’ente, richiamando la documentazione fotografica, le testimonianze e la consulenza tecnica; con il terzo ha lamentato una motivazione apparente o illogica ai sensi dell’art. 132 c.p.c.; con il quarto ha nuovamente censurato la motivazione, deducendo che la Corte territoriale non avesse correttamente attribuito la competenza gestionale del tratto stradale e avesse quindi erroneamente escluso/riconosciuto la responsabilità degli enti. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili per difetto di specificità, per mancata individuazione delle norme violate, per mancata puntuale critica alla ratio decidendi e perché le doglianze miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito; il quarto motivo è stato inoltre giudicato inammissibile perché formulato come vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. in una forma non più consentita. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese, a una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all’ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto che le censure non fossero specifiche, non individuassero con precisione le norme asseritamente violate, non confrontassero la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e mirassero, in sostanza, a una rivalutazione del fatto e delle prove, preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre escluso che la motivazione della sentenza d’appello fosse apparente, mancante o irriducibilmente contraddittoria. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, di una somma equitativamente liquidata in favore della controricorrente e di una somma in favore della Cassa delle ammende, oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato come base della domanda risarcitoria per danno da cosa in custodia, ma la Corte non entra nel merito della responsabilità perché il ricorso è dichiarato inammissibile.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e puntuali; la mancata indicazione delle norme violate e l’assenza di una critica alla ratio decidendi comportano inammissibilità.
Le censure devono essere ricondotte correttamente ai motivi tipici di ricorso; non è ammissibile un generico o improprio richiamo ai vizi di violazione di legge o motivazione.
Nel testo si afferma che il vizio di motivazione così dedotto non è più configurabile nei termini invocati dalla ricorrente, ratione temporis.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Il vizio motivazionale è deducibile solo nei casi di mancanza, apparenza, perplessità o irriducibile contraddittorietà della motivazione, emergenti dal testo della sentenza stessa.
Richiamato per affermare il potere-dovere del giudice di evitare attività processuali superflue e di garantire la ragionevole durata del processo.
Richiamato insieme all’art. 175 c.p.c. a sostegno della gestione del processo in funzione di celerità ed effettività.
La Corte valorizza la proposta di definizione accelerata e, in presenza di ricorso prima facie inammissibile, ritiene superflue ulteriori attività processuali.
Disciplina il rito camerale e la decisione all’esito della camera di consiglio nel caso esaminato.
Poiché il giudizio è definito in conformità alla proposta, la Corte applica le sanzioni economiche previste per la condotta processuale ritenuta meritevole di condanna.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 2, comma 7, d.lgs. n. 285 del 1992
Richiamato dalla ricorrente nel tentativo di individuare la titolarità del tratto stradale, ma senza che la Corte ne accolga la prospettazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure sono generiche, non individuano specificamente le norme violate e non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti accertati dai giudici di merito.
- Il vizio di motivazione è deducibile solo nei limiti rigorosi previsti dall’art. 132 c.p.c. e deve emergere dal testo della sentenza, non dal confronto con le risultanze istruttorie.
- Quando il ricorso è prima facie inammissibile, il giudice di legittimità può prescindere da attività processuali ulteriori che si rivelino superflue rispetto alla sollecita definizione del giudizio.
- La mancata corretta sussunzione del motivo nel paradigma normativo pertinente e l’uso improprio del vizio di motivazione determinano l’inammissibilità del ricorso.
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