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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21891/2025 del 30/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (consorzio)

La controversia

La società proprietaria di un immobile all'interno di un complesso residenziale sosteneva di avere subito, a partire dal 2007, ripetuti furti e danneggiamenti nella propria abitazione, con episodi rilevanti nel 2008 e nel 2010. Assumeva che il consorzio, in base allo statuto consortile, fosse tenuto a garantire un servizio di custodia e vigilanza adeguato, ma che tale servizio non fosse stato svolto in modo efficiente. In primo grado la domanda risarcitoria era stata rigettata perché il giudice aveva ritenuto l'obbligazione del consorzio un'obbligazione di mezzi, aveva escluso un inadempimento e aveva rilevato l'assenza di prova del nesso causale e del danno; la corte d'appello aveva confermato il rigetto, reputando adeguato il servizio di sorveglianza predisposto e comunque non provato il suo mancato espletamento. Nel ricorso per cassazione la società lamentava, con il primo motivo, violazione degli artt. 132 c.p.c., 2697 c.c. e 2727 c.c., sostenendo che la corte territoriale aveva erroneamente svalutato la prova dei fatti e che il pregiudizio avrebbe potuto essere desunto per presunzioni e secondo comune esperienza; con il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 132 c.p.c., 1176 c.c. e 1218 c.c., contestando la distinzione tra obbligazione di mezzi e di risultato e affermando che i documenti di causa dimostravano l'inadempimento del consorzio, anche perché il furto aveva comportato l'abbattimento di recinzioni e l'asportazione di cancelli. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché diretti, in sostanza, a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio e a trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito, oltre che privi di una specifica critica alla decisione impugnata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo mirava a contestare l'apprezzamento delle prove e a ottenere una nuova costruzione del ragionamento presuntivo, attività preclusa in cassazione. Ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché non conteneva una critica specifica alla ratio decidendi della sentenza impugnata, ma si limitava a contrapporre una diversa lettura dei fatti e dei documenti, insistendo sulla tesi dell'inadempimento del consorzio e sulla pretesa inadeguatezza del servizio di vigilanza. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato nei motivi come parametro di censura della motivazione; la Corte ne rileva l'uso strumentale per contestare in realtà la valutazione di merito.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato per sostenere una diversa ripartizione/prospettazione dell'onere probatorio, ma la Corte osserva che la doglianza mira in realtà a una nuova valutazione delle prove.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato in relazione alla prova presuntiva; la Corte afferma che il motivo pretende di costruire in cassazione una prova per presunzioni, attività non consentita.

  • art. 1176 c.c.

    Invocato per contestare il criterio di diligenza nella prestazione di vigilanza; la censura è ritenuta inammissibile perché non specificamente diretta alla ratio decidendi.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato per affermare la responsabilità contrattuale del consorzio, ma la Corte reputa la censura una mera rilettura del merito.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Usato come norma di accesso al ricorso, ma i motivi sono dichiarati inammissibili perché eccedono i limiti del sindacato di legittimità.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La Corte richiama il requisito della specifica critica alla decisione impugnata, rilevandone la violazione nel secondo motivo.

  • art. 2049 c.c.

    Citat o dal giudice di merito per escludere che la responsabilità del consorzio fosse di natura extracontrattuale; la sentenza di legittimità non ne modifica la qualificazione.

  • art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per il rito camerale e il deposito differito dell'ordinanza.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle risultanze probatorie o la costruzione di un diverso percorso presuntivo: il ricorso deve censurare errori di diritto o vizi motivazionali nei limiti consentiti, non chiedere un terzo grado di merito.
  • La censura è inammissibile quando non si confronta specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si risolve nella mera contrapposizione di una lettura alternativa dei fatti e dei documenti.
  • La deduzione della violazione degli artt. 2697 e 2727 c.c. non è ammissibile se, sotto la veste dell'errore di diritto, si mira in realtà a ottenere una diversa ricostruzione del fatto storico e del nesso causale.
  • Quando la prestazione dedotta ha natura di vigilanza o custodia contrattualmente assunta in termini di mezzi, la responsabilità non può essere affermata per il solo verificarsi dell'evento dannoso, occorrendo la prova dell'inadeguatezza delle misure adottate e del nesso causale con il danno lamentato.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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