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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21897/2025 del 30/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento relativi alle annualità 2010 e 2011, con cui l'amministrazione finanziaria contestava alla società l'indeducibilità di costi e la relativa pretesa impositiva in relazione a fatture emesse da alcuni fornitori, ritenuti coinvolti in operazioni soggettivamente o oggettivamente inesistenti e in una frode fiscale. In primo grado la pretesa era stata solo parzialmente annullata; in appello la commissione regionale aveva respinto sia l'appello principale dell'Ufficio sia quello incidentale della società, richiamando gli esiti degli accertamenti della Guardia di Finanza e ritenendo, per alcuni fornitori, provata la consapevolezza della contribuente di partecipare alla frode, ma non per altri. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o perplessa, poiché la CTR si era limitata a una conferma sostanzialmente generica della decisione di primo grado senza spiegare il percorso logico-giuridico seguito né indicare quali argomenti della pronuncia appellata fossero stati condivisi; 2) violazione dell'art. 19 d.P.R. 633/1972 e degli artt. 2729 e 2697 c.c., assumendo che la CTR avesse erroneamente escluso la fittizietà soggettiva di alcune fatture e attribuito rilevanza decisiva alla sola intestazione dei mezzi di trasporto, senza corretta applicazione dei principi sulle operazioni soggettivamente inesistenti e sull'onere della prova; 3) violazione dell'art. 7 d.lgs. 546/1992, perché la CTR aveva ritenuto inutilizzabili o comunque non decisive le dichiarazioni rese da una rappresentante della società in sede di verifica, mentre l'Ufficio sosteneva che tali dichiarazioni potessero fondare l'accertamento come ammissioni/confessioni.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo la motivazione della sentenza d'appello meramente apparente e, quindi, nulla ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. 546/1992. Ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo motivo. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato insieme alle norme sulla motivazione della sentenza per censurare la nullità della decisione d'appello.

  • art. 36, comma 1, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La Corte ribadisce che la sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea e non meramente apparente.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione solo apparente integra nullità della sentenza per violazione del paradigma motivazionale minimo.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato a supporto dell'onere motivazionale del giudice.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Usato come parametro del vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Invocato nel motivo sulla deducibilità/indetraibilità collegata alle operazioni fatturate e alla loro soggettiva inesistenza.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato per la valutazione degli indizi gravi, precisi e concordanti a fondamento della prova presuntiva.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di riparto dell'onere della prova sulle operazioni contestate.

  • art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Invocato per contestare la valutazione data dalla CTR alle dichiarazioni rese dalla rappresentante della società in sede di verifica.

Massime di principio

  • La sentenza di appello è nulla per motivazione apparente quando si limita a una generica adesione alla decisione di primo grado senza esporre, anche sinteticamente, le ragioni della conferma in rapporto ai motivi di gravame.
  • La motivazione per relationem è ammissibile solo se dalla lettura coordinata della sentenza di primo grado e di quella d'appello sia ricostruibile un percorso argomentativo coerente e se il giudice di appello dia conto delle critiche mosse in impugnazione.
  • Quando il giudice di merito omette di confrontarsi con i motivi di appello e si limita a un richiamo acritico alla pronuncia precedente, la decisione è affetta da nullità processuale.
  • L'accoglimento del vizio di motivazione apparente assorbe le ulteriori censure di merito che investono la corretta applicazione delle norme sostanziali e probatorie.
  • In materia tributaria, il controllo di legittimità può arrestarsi al riscontro del vizio motivazionale della sentenza senza esaminare le questioni sostanziali sull'inesistenza delle operazioni e sul valore probatorio delle dichiarazioni rese in verifica.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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