Cassazione Civile, Ordinanza n. 21899/2025 del 30/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal diniego, da parte dell’amministrazione finanziaria, della definizione agevolata dei versamenti prevista per i soggetti interessati dallo stato di emergenza nella provincia di Catania, con riduzione al 50% di quanto dovuto. La società aveva presentato istanza e successiva dichiarazione integrativa per gli anni d’imposta 2004 e 2005. I giudici tributari di merito avevano ritenuto che la contribuente potesse accedere al beneficio poiché, al momento della dichiarazione integrativa, non le era stato notificato alcun processo verbale di constatazione, avviso di accertamento o invito al contraddittorio. L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 1, comma 1011, L. n. 296/2006, dell’art. 2, commi 8 e 8-bis, D.P.R. n. 322/1998 e dell’art. 13 d.lgs. n. 472/1997, sostenendo che il limite ostativo non richiede la notifica del PVC, essendo sufficiente la sua consegna, e che comunque l’attività di verifica era già iniziata prima della dichiarazione integrativa; con il secondo ha dedotto violazione dell’art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, perché la sentenza d’appello avrebbe confermato l’annullamento integrale della cartella pur in presenza di una partita di ruolo non impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo corretto il rilievo dell’Agenzia secondo cui la dichiarazione integrativa non è ammissibile quando, prima della sua presentazione, il contribuente abbia già avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività accertative, senza che sia necessario attendere la notificazione del PVC. La Corte ha richiamato l’interpretazione già resa in tema di dichiarazione integrativa e l’ha applicata anche alla disciplina agevolativa in esame, osservando che l’accesso era iniziato prima della dichiarazione. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 1, comma 1011, L. n. 296/2006
"è consentita la definizione della propria posizione entro il 30 giugno 2008... corrispondendo l'ammontare dovuto... diminuito al 50 per cento"
La norma agevolativa va letta in coordinamento con la disciplina del ravvedimento operoso e non consente di accedere al beneficio quando il contribuente abbia già avuto formale conoscenza di attività di controllo o verifica prima della presentazione della dichiarazione integrativa.
art. 2, commi 8 e 8-bis, D.P.R. n. 322/1998
"le dichiarazioni... possono essere integrate per correggere errori od omissioni mediante successiva dichiarazione"
La dichiarazione integrativa è un rimedio alla correzione di errori od omissioni e non può essere utilizzata dopo la contestazione della violazione o dopo verifiche, accessi e ispezioni conosciuti formalmente dal contribuente.
"istituto del ravvedimento operoso"
Il richiamo a tale norma implica anche lo sbarramento derivante dall’inizio di accessi, ispezioni e verifiche, che impedisce l’accesso al ravvedimento e, per coordinamento sistematico, alla definizione agevolata in esame.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
È invocato per dedurre un vizio di ultrapetizione, ma il motivo resta assorbito dall’accoglimento del primo motivo.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro processuale del motivo di ricorso per nullità della sentenza o del procedimento, qui dedotto per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Massime di principio
- La dichiarazione integrativa non è esperibile, come strumento di regolarizzazione o di accesso a benefici fiscali, quando il contribuente abbia già avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento riferite alla medesima posizione fiscale.
- Ai fini dell’operatività del limite ostativo, non è necessario che sia stato notificato il processo verbale di constatazione: è sufficiente che l’attività di verifica sia già iniziata e sia divenuta conoscibile dal contribuente secondo le forme rilevanti.
- Le disposizioni sulla definizione agevolata e sul ravvedimento operoso devono essere interpretate sistematicamente, evitando letture meramente formalistiche che svuotino il presidio anti-elusivo collegato all’avvio dei controlli.
- Quando il primo motivo di ricorso conduce alla cassazione della decisione impugnata, le ulteriori censure restano assorbite e non richiedono autonoma decisione.
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