Cassazione Civile, Ordinanza n. 02165/2023 del 24/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso su richiesta di una banca nei confronti di più fideiussori di una società, poi revocato in primo grado ma seguito da condanna degli opponenti al pagamento della somma dovuta. In appello i fideiussori contestavano: la validità delle fideiussioni, assumendo la nullità per asserita contrarietà alla normativa antitrust di alcune clausole standard (reviviscenza, rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c., sopravvivenza della garanzia); la nullità delle stesse anche come clausole vessatorie nei rapporti con il consumatore; la validità dei contratti di conto corrente per omessa indicazione di TAE e TAEG; la legittimità dell'anatocismo trimestrale; la correttezza del calcolo dell'usura, perché il CTU non avrebbe considerato le commissioni di massimo scoperto; e la validità delle commissioni di massimo scoperto per difetto di determinatezza. La Corte d'appello ha respinto l'impugnazione e i fideiussori hanno proposto ricorso per cassazione su sei motivi, insistendo sulle medesime questioni di nullità e illegittimità contrattuale e di usura.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi, secondo, terzo e sesto motivo perché le questioni di nullità contrattuale non risultavano essere state dedotte nel giudizio di merito e, comunque, i presupposti di fatto necessari non emergevano dalla sentenza impugnata, non potendo la Corte procedere a nuovi accertamenti fattuali. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché generico e non pertinente alla ratio decidendi della sentenza d'appello, che aveva distinto il periodo anteriore e quello successivo alla delibera CICR del 9 febbraio 2000 sull'anatocismo. Ha dichiarato inammissibile il quinto motivo perché tendeva a un riesame del merito ed era comunque privo di decisività, dato che la Corte territoriale aveva accertato che, anche considerando le commissioni di massimo scoperto, non si sarebbe superato il tasso-soglia. Nessuna statuizione sulle spese, poiché la banca intimata non si era costituita; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2, commi 2 e 3, L. 10 ottobre 1990, n. 287
richiamato dai ricorrenti per sostenere la nullità antitrust di clausole fideiussorie standard; la Corte non esamina il merito perché la questione non risultava dedotta in fatto nei gradi di merito
artt. 33, commi 1 e 2, e 34, commi 1 e 2, D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206
invocati per la nullità di clausole vessatorie nei contratti di fideiussione; la Corte ne esclude l'esame per difetto di allegazione e accertamento nei gradi di merito
artt. 116, commi 1 e 3, e 117, commi 1, 4, 6 e 7, T.U.B.
richiamati per sostenere la nullità dei contratti di conto corrente per omissione di TAE/TAEG; la Corte non entra nel merito per mancanza dei presupposti fattuali nel giudizio di legittimità
artt. 6 e 7 CICR
evocati nel motivo sulla validità dei contratti bancari; la Corte considera inammissibile la censura per le stesse ragioni processuali
richiamato contro la capitalizzazione trimestrale degli interessi; la Corte ritiene il motivo generico e non confutante la ratio decidendi della sentenza d'appello
richiamato in tema di anatocismo bancario; la Corte non ne affronta il merito perché il motivo è inammissibile
richiamato ai fini della contestazione dell'usura bancaria; la Corte non esamina il merito per difetto di decisività e perché la censura mira a un nuovo esame dei fatti
artt. 1 e 4 L. 7 marzo 1996, n. 108
invocati per il superamento del tasso-soglia; la Corte conferma l'inammissibilità della censura in quanto la Corte d'appello aveva già escluso il superamento anche considerando le commissioni di massimo scoperto
art. 117-bis, commi 1, 2, 3 e 4, T.U.B.
richiamato per contestare la validità delle commissioni di massimo scoperto per difetto di determinatezza; la Corte non esamina il merito per la mancata deduzione e l'assenza di fatti rilevanti nella sentenza impugnata
richiamato indirettamente come termine a cui il fideiussore avrebbe rinunciato in contratto; la Corte non ne valuta la validità sostanziale per ragioni processuali
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
base dei motivi di ricorso per violazione di legge e censure sul vizio di motivazione; la Corte rileva che le doglianze non superano i limiti del giudizio di legittimità
Massime di principio
- In sede di legittimità la questione di nullità contrattuale può essere esaminata solo se i fatti costitutivi della nullità risultano già accertati nel giudizio di merito e sono desumibili dalla sentenza impugnata; non è consentito alla Corte di cassazione compiere nuovi accertamenti di fatto.
- Le censure che non si confrontano con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata sono inammissibili per genericità, anche quando prospettano violazioni di norme sostanziali.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere un nuovo esame del merito o una diversa valutazione delle risultanze tecniche; la doglianza è inammissibile se manca di decisività o se richiede una rivisitazione dei fatti.
- In tema di anatocismo bancario, la verifica di legittimità va ancorata alla distinzione tra il periodo anteriore e quello successivo alla disciplina CICR applicabile e alla conformità della capitalizzazione alle pattuizioni e alla periodicità degli interessi.
- Ai fini della verifica dell'usura bancaria, la censura è priva di decisività se la Corte di merito ha già accertato, sulla base della consulenza tecnica, che anche includendo le voci contestate non si supera il tasso-soglia.
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