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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02039/2023 del 24/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società finanziaria)

La controversia

Una impresa utilizzatrice aveva stipulato un contratto di leasing per un escavatore fornito da un terzo. L'utilizzatrice sosteneva di non aver mai ricevuto il bene e chiedeva la risoluzione del contratto, la restituzione di quanto versato a titolo di acconto e canoni, oltre al risarcimento dei danni derivanti dall'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia; in subordine, domandava la restituzione per indebito arricchimento. Il tribunale aveva rigettato la domanda di risoluzione ritenendo provata la consegna del bene, anche sulla base di una consulenza grafologica che attribuiva all'utilizzatrice la firma sul verbale di consegna, ma aveva riconosciuto e liquidato un danno di euro 5.000 per la segnalazione in sofferenza presso la Centrale Rischi. In appello l'utilizzatrice lamentava: mancata valutazione della clausola vessatoria di limitazione di responsabilità, inadeguatezza del risarcimento per la segnalazione, motivazione apparente sulle spese, ed errata adesione alla CTU grafologica; la società di leasing proponeva appello incidentale contro la condanna risarcitoria. La Corte d'appello rigettava entrambi gli appelli. In cassazione l'utilizzatrice deduceva quattro motivi: violazione degli artt. 116 e 232 c.p.c. per omessa/erronea valutazione delle prove e del comportamento contumaciale del fornitore; violazione dell'art. 116 c.p.c. sulla prova relativa alla segnalazione in Centrale Rischi; violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. sulle spese, sostenendo che andassero liquidate separatamente anche quelle del procedimento cautelare; omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla correttezza della CTU grafologica.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché diretti a sollecitare un nuovo apprezzamento del fatto e delle prove, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità, e comunque privi di specifica decisività; ha ritenuto infondato il terzo motivo perché la disciplina delle spese era coerente con la soccombenza e con la compensazione parziale in presenza di soccombenza reciproca; ha ritenuto infondato anche il quarto motivo perché la Corte d'appello aveva effettivamente esaminato le critiche alla CTU grafologica, reputandole tardive e comunque non idonee a scalfire la motivazione di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.c.

    La doglianza che mira a contestare l'apprezzamento delle prove si risolve in una censura di merito non sindacabile in cassazione, salvo vizi motivazionali ritualmente dedotti.

  • art. 232 c.p.c.

    La mancata presentazione all'interrogatorio formale non consente, da sola, di trasformare in sede di legittimità la critica alla valutazione del fatto in un errore di diritto.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È il parametro invocato per dedurre nullità processuali, ma non può essere usato per ottenere un riesame del merito o delle prove.

  • art. 112 c.p.c.

    Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice di merito ha comunque esaminato il motivo, pur respingendolo per infondatezza.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    Le spese vanno regolate secondo soccombenza, potendo il giudice disporre compensazione parziale in caso di reciproca soccombenza e valutandone il peso complessivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, ricorre l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito mediante una diversa lettura delle prove, perché la valutazione del materiale istruttorio appartiene al giudice di merito.
  • La censura che investe la mancata risposta all'interrogatorio formale o la valutazione di singoli elementi probatori è inammissibile se non indica in modo specifico la decisività della prova e se non riproduce gli elementi necessari al controllo di legittimità.
  • Nel contratto di leasing, quando il giudice di merito accerta in fatto la regolare consegna del bene sulla base del verbale di consegna e di ulteriori circostanze oggettive, la contestazione della parte utilizzatrice non può tradursi in un riesame del merito in sede di legittimità.
  • La segnalazione alla Centrale Rischi può essere ritenuta illegittima quando non sia sorretta da una complessiva situazione di instabilità patrimoniale e finanziaria del debitore, ma solo da un inadempimento isolato e contestato; tuttavia la quantificazione del danno resta censurabile solo se specificamente impugnata e nei limiti del vizio dedotto.
  • Non vi è omessa pronuncia quando la corte d'appello affronta il motivo di gravame e lo respinge ritenendo le contestazioni tardive o comunque non decisive.
  • La compensazione parziale delle spese è compatibile con una soccombenza reciproca, e il giudice può valutarne il peso relativo in rapporto alle questioni effettivamente trattate e all'esito complessivo della lite.

Come è indicizzato

MaterieLeasingImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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