Cassazione Civile, Ordinanza n. 02035/2023 del 24/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'associazione, ammessa a finanziamento nell'ambito del Fondo Sociale Europeo per un progetto realizzato in Lombardia, aveva chiesto l'accertamento del diritto a ricevere un ulteriore importo a titolo di rimborso di costi asseritamente sostenuti ma non riconosciuti dall'ente regionale, con conseguente condanna al pagamento della somma rivendicata oltre interessi. Il tribunale aveva rigettato la domanda e la corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo che le fatture controverse risultassero pagate in data successiva al termine perentorio di rendicontazione finale previsto dalla disciplina di settore, e quindi non rimborsabili. In cassazione la ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione dell'art. 1362 c.c. e dell'art. 4 preleggi, assumendo che la corte territoriale avesse attribuito prevalenza a una previsione di rango inferiore rispetto alle linee guida e ne avesse travisato il significato letterale; 2) violazione dell'art. 1362 c.c., sostenendo che l'interpretazione del disciplinare e del verbale ispettivo fosse contraria al testo; 3) violazione dell'art. 2702 c.c. e dell'art. 112 c.p.c., lamentando l'omessa considerazione di una lettera regionale che, a suo dire, attestava la documentazione dei costi ulteriori e la mancanza di soli due documenti per una modesta parte dell'importo richiesto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, anzitutto, la grave carenza del requisito di esposizione sommaria dei fatti e del contenuto della sentenza impugnata ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., non colmabile mediante il solo esame dei motivi o degli atti di causa. Ha poi osservato, per completezza, che anche i singoli motivi erano inammissibili: il primo perché non chiariva il rapporto tra le fonti invocate e, comunque, non coglieva il coordinamento ritenuto dalla corte territoriale tra le previsioni sulle spese effettivamente sostenute e quelle sugli acconti; il secondo perché mirava in realtà a una rivalutazione del merito; il terzo perché non censurava la vera ratio decidendi, fondata non sulla carenza documentale ma sulla tardività dei pagamenti rispetto al termine finale di rendicontazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
manca completamente l’esposizione dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato
il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione sufficiente dei fatti e della decisione impugnata; la mancanza non è sanabile tramite la lettura dei motivi o di altri atti, per il principio di autonomia del ricorso
i canoni ermeneutici sono richiamati dalla ricorrente, ma la Corte rileva che le censure miravano in realtà a contestare la ricostruzione di merito e che, nel caso concreto, le previsioni contrattuali/regolamentari erano state lette in coordinamento e non in contrasto
art. 4 preleggi
la ricorrente lo invocava per sostenere una pretesa prevalenza gerarchica tra fonti; la Corte osserva che, per come motivata la sentenza impugnata, non vi era un conflitto tra le disposizioni
la doglianza sul valore della lettera regionale è stata ritenuta non pertinente rispetto alla ratio decidendi, poiché la decisione di merito si fondava sulla tardività dei pagamenti e non sulla mancata prova documentale in sé
la censura di omessa pronuncia è stata esclusa perché la corte d'appello aveva deciso sulla domanda, ma sulla base di una diversa e autonoma ragione, ossia il superamento del termine perentorio di rendicontazione
la memoria della ricorrente è stata depositata nel procedimento camerale secondo il rito camerale in cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se non contiene una esposizione sufficiente e autonoma dei fatti di causa e della sentenza impugnata; tale carenza non può essere sanata mediante il rinvio implicito ad altri atti del processo.
- Le censure per violazione di legge o dei canoni ermeneutici sono inammissibili quando, sotto la veste formale della violazione normativa, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito o dei fatti già accertati dal giudice di appello.
- Quando la decisione di merito si fonda su una ratio autonoma e decisiva, la critica deve colpirla specificamente; in difetto, il motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi.
- Nelle controversie su contributi pubblici soggetti a rendicontazione, il diritto al rimborso può essere subordinato al rispetto di termini perentori per l'effettivo sostenimento e la documentazione della spesa; il pagamento tardivo delle fatture può escludere il riconoscimento del costo anche se la spesa sia astrattamente inerente al progetto.
- Le previsioni che disciplinano acconti e rendicontazione finale possono coesistere: l'erogazione anticipata di acconti non elimina l'obbligo di dimostrare che i costi finali siano stati effettivamente sostenuti e documentati entro il termine stabilito.
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