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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02034/2023 del 24/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione pubblica)

La controversia

La controversia origina da un giudizio amministrativo ritenuto di durata irragionevole. In sede di rinvio, la Corte d'appello di Roma ha riconosciuto un'indennità ex L. n. 89 del 2001 pari a euro 2.000, calcolando euro 500 per ogni anno di ritardo oltre la durata ragionevole, e ha compensato integralmente le spese dei precedenti gradi, ponendo a carico del Ministero solo quelle del rinvio. Il ricorrente ha impugnato il decreto deducendo, con il primo motivo, omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 2 L. n. 89/2001, dell'art. 6 CEDU e dell'art. 11 preleggi, sostenendo che la Corte d'appello si fosse discostata senza adeguata motivazione dai criteri di liquidazione elaborati dalla Corte EDU, pur avendo correttamente escluso l'applicabilità ratione temporis dell'art. 2-bis L. n. 89/2001. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., contestando la compensazione integrale delle spese e la ritenuta novità della questione, assumendo che la domanda di equa riparazione fosse fondata già prima della sentenza della Corte costituzionale n. 34 del 2019, sicché non vi sarebbe stata ragione per compensare le spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto entrambi i motivi. Ha escluso innanzitutto che vi fosse un vero vizio di omesso esame di fatto decisivo, osservando che la censura riguardava in realtà solo la diversa valutazione giuridica e non un fatto storico specifico, e ha poi ritenuto corretta la liquidazione dell'indennizzo in misura di euro 500 annui, poiché il giudice di merito, in assenza di applicabilità dell'art. 2-bis L. n. 89/2001, conserva un margine di apprezzamento e può discostarsi dai parametri della Corte EDU se ciò è ragionevolmente motivato. La Corte ha valorizzato la motivazione della Corte d'appello sulla scarsa rilevanza degli interessi coinvolti e sulla mancata istanza di prelievo quale indice di non serietà dell'interesse alla decisione, richiamando inoltre il precedente rinvio disposto dalla stessa Cassazione. Quanto alle spese, ha ritenuto legittima la compensazione integrale alla luce della situazione di obiettiva incertezza del diritto, aggravata dalla necessità dell'intervento della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 54, comma 2, del d.l. n. 112/2008. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione è stata adottata per la sostanziale mancata difesa del Ministero, ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2, L. n. 89/2001

    Costituisce la base dell'equa riparazione; nella fattispecie, la liquidazione dell'indennizzo deve essere coerente con la CEDU, ma il giudice di merito mantiene un margine di valutazione ragionevole se l'art. 2-bis non si applica ratione temporis.

  • art. 2-bis, L. n. 89/2001

    Non applicabile ratione temporis nel caso esaminato; la sua esclusione non impedisce al giudice di seguire criteri equitativi conformi alla CEDU.

  • art. 6 CEDU

    La quantificazione del danno non patrimoniale da irragionevole durata deve rispettare i criteri della Convenzione e della giurisprudenza della Corte EDU, pur senza vincolo assoluto di pedissequa corrispondenza.

  • art. 11 disp. prel. c.c.

    Richiamato nel motivo, ma non ritenuto decisivo; non emerge una sua autonoma applicazione nella decisione.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza, ma il giudice può disporre diversamente nei limiti consentiti dal sistema e dalla motivazione sulla compensazione.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione è legittima in presenza di obiettiva incertezza sul diritto controverso, situazione ravvisata nel caso concreto.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non copre questioni o argomentazioni giuridiche.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro per denunciare la violazione di legge dedotta dal ricorrente, ma la Corte ha escluso la sussistenza della denunciata violazione.

  • artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.

    Norme sul rito camerale di trattazione del ricorso in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, salvo verifica amministrativa delle cause di esenzione.

  • art. 54, comma 2, D.L. n. 112/2008

    La sua dichiarazione di illegittimità costituzionale è richiamata come elemento che ha inciso sull'incertezza del quadro normativo e giustificato la compensazione delle spese.

  • sentenza Corte cost. n. 34/2019

    È richiamata per affermare che la mancata istanza di prelievo non è più condizione di proponibilità della domanda di equa riparazione, ma può rilevare come indice nella quantificazione dell'indennizzo.

Massime di principio

  • Quando non sia applicabile ratione temporis il criterio tabellare dell'art. 2-bis L. n. 89/2001, il giudice dell'equa riparazione conserva un margine di valutazione equitativa nella liquidazione dell'indennizzo, purché lo scostamento dai parametri CEDU sia ragionevole e adeguatamente motivato.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non può essere utilizzato per contestare la valutazione giuridica o la selezione delle argomentazioni compiuta dal giudice di merito.
  • Nell'equa riparazione, la mancata presentazione dell'istanza di prelievo, dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale che ne ha escluso la rilevanza come شرط di proponibilità, può comunque essere considerata come indice di non serietà o sopravvenuta carenza dell'interesse alla decisione, incidendo sulla quantificazione dell'indennizzo.
  • La liquidazione di un indennizzo sensibilmente inferiore ai parametri ordinari è censurabile solo se il quantum risulti irragionevole, simbolico o privo di motivazione in rapporto alle concrete peculiarità della controversia.
  • Nel giudizio di rinvio, la regolazione delle spese può essere fatta in modo coerente con l'esito complessivo della lite e con la situazione di incertezza normativa o giurisprudenziale che abbia caratterizzato la vicenda; la compensazione può essere legittima se sorretta da adeguata motivazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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