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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02036/2023 del 24/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine da un giudizio promosso da un comune contro alcuni proprietari ed eredi, volto a ottenere il ripristino di un tratto di strada comunale e il rilascio del sedime asseritamente occupato abusivamente, in base alla linea di confine risultante da una precedente consulenza tecnica svolta in altro processo. Il punto centrale era stabilire se la sentenza del Tribunale di Foggia n. 1250/2001 avesse soltanto dichiarato la cessazione della materia del contendere, come sostenuto dal ricorrente, oppure avesse anche determinato con efficacia di giudicato la linea di confine, come ritenuto dalla Corte d'appello. Con il primo motivo il ricorrente deduceva omesso esame di un fatto decisivo e violazione degli artt. 2909 c.c. e 100 c.p.c., sostenendo l'esistenza di un accordo transattivo tra sé e il comune e l'assenza di giudicato sul merito nella decisione del 2001. Con il secondo motivo ribadiva che la pronuncia del 2001 non poteva avere portata precettiva sostanziale oltre la declaratoria di cessata materia del contendere. Con il terzo motivo contestava, da un lato, l'omesso esame delle difficoltà di determinare i confini sulla base della c.t.u. e, dall'altro, la violazione dell'art. 2953 c.c., assumendo che il titolo del 2001 fosse invocato oltre il termine decennale. Con il quarto motivo denunciava un vizio di motivazione della sentenza d'appello per il mancato mutamento del rito da sommario a ordinario. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi: ha affermato che la sentenza del 2001, letta nel suo tenore letterale e logico, conteneva un accertamento giudiziale della linea di confine e quindi era idonea a passare in giudicato; ha inoltre ritenuto sufficiente la motivazione sulla scelta di mantenere il rito sommario e ha escluso sia il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. sia la violazione dell'art. 2953 c.c., anche per la presenza di atti interruttivi della prescrizione. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha confermato la sentenza d'appello che aveva attribuito alla decisione del Tribunale di Foggia n. 1250/2001 valore di giudicato quanto alla determinazione della linea di confine e ha ritenuto infondati tutti i motivi di ricorso. Ha quindi rigettato integralmente il ricorso, condannando la parte ricorrente al rimborso delle spese in favore di ciascuna parte controricorrente e dando atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    le censure di legittimità sono state esaminate distinguendo tra violazione di legge, nullità della sentenza e vizio motivazionale; il ricorso ex n. 5 è stato ritenuto non fondato perché la motivazione d'appello non era mancante, apparente o irriducibilmente contraddittoria.

  • art. 2909 c.c.

    la precedente sentenza è idonea a fare stato solo se contiene un accertamento sul merito; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che la decisione del 2001 determinasse la linea di confine e fosse perciò coperta da giudicato.

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione all'interesse ad agire e al valore della precedente pronuncia; la Corte non ha accolto la censura.

  • art. 2953 c.c.

    la Corte ha escluso la fondatezza della doglianza sul termine decennale, rilevando anche la presenza di atti interruttivi della prescrizione.

  • art. 132 c.p.c.

    il provvedimento d'appello, pur in rito sommario, è stato ritenuto sufficientemente motivato mediante richiamo implicito alla motivazione del primo giudice.

  • art. 134 c.p.c.

    per i provvedimenti ordinatori è sufficiente una motivazione succinta; la Corte ha ritenuto legittimo il richiamo per relationem alla motivazione del giudice di primo grado.

  • art. 702-bis c.p.c.

    richiamato per qualificare il rito sommario e la questione del mutamento del rito.

  • art. 702-ter c.p.c.

    la Corte ha condiviso la lettura secondo cui l'appellabilità dell'ordinanza di rigetto nel rito sommario non può dipendere in modo irragionevole dall'esito della lite.

  • art. 702-quater c.p.c.

    il rinvio al comma 6 dell'art. 702-ter è stato letto in continuità con il comma 5, così da escludere un'appellabilità secundum eventum litis.

  • art. 13 d.p.r. 115/2002

    è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1 d.p.r. 115/2002

    richiamato per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza nel giudizio di cassazione.

  • art. 1 l. 228/2012

    ha introdotto la previsione dell'ulteriore contributo unificato richiamata in dispositivo.

Massime di principio

  • La sentenza precedente, anche se formalmente accompagnata da una declaratoria di cessazione della materia del contendere, può essere idonea a formare giudicato sul merito se dal dispositivo e dalla motivazione risulta un chiaro accertamento sostanziale della questione decisa.
  • L'interpretazione del giudicato deve valorizzare il tenore testuale complessivo della decisione e attribuirle la maggiore utilità compatibile con il suo contenuto letterale e logico.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non è configurabile quando la motivazione della sentenza impugnata, pur sintetica, affronti il punto decisivo senza presentare omissioni radicali, mera apparenza o irriducibile contraddittorietà.
  • Nel rito sommario, la motivazione può essere succinta e può richiamare per relationem la motivazione del giudice di primo grado, ove sia chiara la volontà di dare continuità all'impostazione decisoria.
  • La deduzione della prescrizione o dell'inefficacia temporale di un precedente titolo richiede che il ricorrente confronti compiutamente anche gli eventuali atti interruttivi allegati o risultanti dagli atti di causa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoPrescrizioneOnere della prova

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