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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02045/2023 del 24/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU per l'anno 2012, con cui il comune negava l'agevolazione per l'abitazione principale su un immobile posseduto dal contribuente. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso del contribuente, mentre la Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo aveva accolto l'appello ritenendo applicabile l'agevolazione anche quando i coniugi abbiano fissato abitazioni principali in Comuni diversi, purché il contribuente avesse provato la propria effettiva dimora e residenza nel Comune dell'immobile agevolato, distinto da quello del coniuge e del resto del nucleo familiare. Il comune ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011, sostenendo che l'agevolazione IMU spetti solo all'immobile destinato ad abitazione principale della famiglia e che, poiché l'altro coniuge e il nucleo familiare risiedevano in un diverso Comune, il beneficio non potesse essere riconosciuto al contribuente.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso del comune. Ha ritenuto infondato l'unico motivo, rilevando che la sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del D.L. n. 201 del 2011 nella parte in cui subordinava la nozione di abitazione principale alla dimora abituale e residenza anagrafica anche del nucleo familiare del possessore, anziché del solo possessore. La Corte ha quindi confermato che il requisito va riferito al possessore dell'immobile e non al nucleo familiare, e che i soggetti passivi IMU sono i possessori a titolo di proprietà o di altro diritto reale, a prescindere dal rapporto coniugale. È stata quindi confermata la decisione di merito che aveva riconosciuto l'esenzione IMU al contribuente per l'immobile sito nel Comune di Martinsicuro, nonostante il coniuge avesse diversa abitazione principale ad Ascoli Piceno. Nessuna statuizione sulle spese, perché il contribuente non si è costituito. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma evocata come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 13, comma 2, D.L. n. 201 del 2011

    disposizione sull'IMU e sulla nozione di abitazione principale; la Corte ne recepisce l'interpretazione costituzionalmente corretta, escludendo che il requisito debba riguardare anche il nucleo familiare del possessore.

  • sentenza Corte costituzionale n. 209 del 2022

    ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, nella parte in cui stabilisce che «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre che «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»

    ha eliminato il requisito della dimora abituale e residenza anagrafica del nucleo familiare ai fini dell'abitazione principale IMU.

  • art. 1, comma 743, L. n. 160 del 2019

    individua i soggetti passivi IMU nei possessori degli immobili, ossia proprietario o titolare di diritti reali, a prescindere dal rapporto di coniugio.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    consente il rilievo dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    richiamato per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Ai fini dell'IMU, la nozione di abitazione principale va riferita all'immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, senza richiedere che tali requisiti sussistano anche in capo al nucleo familiare.
  • L'eventuale separata collocazione delle abitazioni principali dei coniugi in Comuni diversi non esclude, di per sé, il beneficio fiscale per ciascun immobile, se il rispettivo possessore ne ha la dimora abituale e la residenza anagrafica.
  • In materia tributaria, il presupposto soggettivo dell'IMU è la qualità di possessore dell'immobile, inteso come proprietario o titolare di un diritto reale, indipendentemente dal rapporto coniugale o dalla composizione del nucleo familiare.
  • Quando una disposizione è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale, il giudice di legittimità deve conformarsi alla nuova regola di diritto così risultante nella decisione della controversia.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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