Cassazione Civile, Ordinanza n. 02048/2023 del 24/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino albanese aveva impugnato davanti al Giudice di pace un decreto di espulsione emesso dalla Prefettura per irregolare ingresso e soggiorno in Italia, nonché il provvedimento questorile di esecuzione, deducendo: omessa attivazione del contraddittorio procedimentale; difetto di istruttoria e di motivazione; mancata traduzione del provvedimento in lingua albanese; insussistenza dei presupposti per l’espulsione per la propria situazione familiare e lavorativa in Italia; violazione della disciplina sull’espulsione, della direttiva rimpatri e della Carta dei diritti fondamentali. Il Giudice di pace aveva respinto l’opposizione ritenendo il decreto vincolato, regolarmente tradotto e giustificato anche dal rifiuto di rientrare nel paese d’origine. In cassazione il ricorrente articolava quattro motivi: (1) omesso esame di fatti decisivi e vizio motivazionale in relazione al ricongiungimento familiare, alla vita privata e familiare e all’inserimento lavorativo; (2) falsa applicazione delle norme sull’espulsione e sulla motivazione, sostenendo che il giudice avesse fondato la decisione su circostanze estranee al decreto; (3) violazione delle regole sulla partenza volontaria e difetto di motivazione, perché non sarebbe stato informato di tale possibilità né avrebbe reso dichiarazioni ostative; (4) violazione del diritto di difesa per mancata traduzione/comprensione del decreto prefettizio precedentemente adottato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato d’ufficio la giuridica inesistenza della procura per cassazione, perché la delega rilasciata al difensore era una procura generale alle liti, priva di specifico riferimento al provvedimento impugnato e al giudizio di legittimità, inoltre conferita su foglio separato e non a margine o in calce al ricorso. Richiamando il principio secondo cui nel giudizio di cassazione la procura speciale deve essere apposta sull’atto o conferita con le forme dell’art. 83 c.p.c., la Corte ha quindi escluso la validità della procura e ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione, con condanna del ricorrente alle spese secondo soccombenza.
Norme richiamate
La procura per il ricorso per cassazione deve essere speciale e rispettare le forme prescritte; se manca il riferimento specifico al provvedimento impugnato o se non è rilasciata nei modi consentiti, il ricorso è inammissibile.
Le doglianze di violazione di legge e di omesso esame di fatti decisivi erano state dedotte, ma non sono state esaminate nel merito per la preclusione processuale derivante dalla procura invalida.
Richiamato dal ricorrente a sostegno del vizio motivazionale e della mancata considerazione dei fatti allegati.
Richiamato dal ricorrente per contestare la sufficienza della motivazione dell’ordinanza impugnata.
art. 29 Cost.
Invocato dal ricorrente in relazione alla tutela della vita familiare.
Richiamato dal ricorrente quale base normativa dell’espulsione e dei suoi presupposti; la Corte non entra nel merito per l’inammissibilità del ricorso.
Invocato dal ricorrente per sostenere l’esistenza di ostacoli all’espulsione legati alla situazione personale e familiare.
art. 13, comma 2-bis, d.lgs. n. 286/1998
Richiamato dal ricorrente in relazione alle garanzie procedimentali del procedimento espulsivo.
art. 13, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
Richiamato dal ricorrente in tema di informazione sulla partenza volontaria e valutazione individuale del caso.
Invocato dal ricorrente per lamentare la mancata comunicazione di avvio del procedimento.
Invocato dal ricorrente per censurare la motivazione del provvedimento amministrativo.
Richiamato nel provvedimento questorile di inammissibilità dell’istanza di soggiorno, come riferito nel testo.
art. 3, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 286/1998
Richiamato nel provvedimento questorile di inammissibilità dell’istanza di soggiorno, come riferito nel testo.
art. 8 CEDU
Invocato dal ricorrente per sostenere la lesione della vita privata e familiare.
art. 6 direttiva 2008/115/CE
Invocato dal ricorrente in tema di decisione di rimpatrio e partenza volontaria.
art. 41 Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea
Invocato dal ricorrente quale parametro del diritto a un buon andamento/procedimento e del diritto di difesa.
La Corte afferma che il giudice deve verificare d’ufficio la validità ed effettiva estensione della procura, a tutela della parte e della corretta instaurazione del giudizio di cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la procura deve essere speciale, ossia riferita in modo specifico al provvedimento impugnato e al giudizio di legittimità; una procura generica alle liti non è sufficiente.
- La procura per cassazione deve essere rilasciata a margine o in calce al ricorso/controricorso, oppure con atto separato nelle forme richieste dall’art. 83 c.p.c.; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
- Il controllo sulla validità della procura è rilevabile d’ufficio dalla Corte di cassazione, poiché la regolare instaurazione del giudizio di legittimità è presidiata da norme inderogabili.
- Quando la procura è invalida, la Corte non esamina i motivi di ricorso attinenti al merito, anche se articolati come violazioni di legge o vizi motivazionali.
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