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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05211/2025 del 27/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (gestore pubblico servizio)

La controversia

Il condominio aveva ricevuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di una somma dovuta in base a un contratto di somministrazione; contestava che l’importo fosse stato calcolato applicando la tariffa "non residenti" anziché quella per residenti. Sosteneva inoltre che spettasse al gestore acquisire d’ufficio, presso il Comune, i dati sulla residenza dei condomini, richiamando la disciplina sul procedimento amministrativo e sull’acquisizione d’ufficio delle informazioni già in possesso della pubblica amministrazione. I giudici di merito avevano rigettato l’opposizione. In Cassazione il condominio denunciava violazione dell’art. 113 c.p.c. e di varie norme in materia di acquisizione d’ufficio e autocertificazione, lamentando che fosse stato posto a suo carico l’onere di provare la residenza dei condomini e che non si fosse considerato che tali dati erano già nella disponibilità del Comune.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto non applicabile la disciplina invocata dal ricorrente, perché il rapporto dedotto in giudizio era di natura privatistica, essendo un rapporto di somministrazione tra gestore e utente, mentre la disciplina sull’acquisizione d’ufficio delle informazioni opera nei rapporti tra pubblica amministrazione e privato. Conseguentemente, nel rapporto privato vale il principio generale per cui chi fa valere un diritto deve provarne i presupposti: spettava dunque al condominio dimostrare i fatti posti a fondamento della pretesa tariffa per residenti. La Corte ha anche osservato che il gestore aveva chiesto l’autodichiarazione all’amministratore, scelta non contrastante con la disciplina richiamata; il rifiuto del condominio di fornire la certificazione poteva semmai essere valutato sotto il profilo della correttezza, ma non escludeva l’onere probatorio gravante su chi invocava la tariffa agevolata. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e con gli effetti conseguenti sul contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza una specifica autonoma applicazione decisiva nella motivazione; la Corte ha comunque deciso la controversia sulla base della natura privatistica del rapporto e del riparto dell'onere probatorio.

  • art. 18 n. 2 L. 7 agosto 1990 n. 241

    Invocato dal ricorrente in tema di rapporti con la pubblica amministrazione; la Corte ha escluso la sua diretta applicabilità al rapporto di somministrazione tra privati.

  • art. 6 n. 4 L. 27 luglio 2000 n. 212

    Citatato dal ricorrente, ma ritenuto non rilevante nel caso concreto perché relativo a un ambito diverso da quello del rapporto privatistico oggetto di causa.

  • art. 43, comma 1, DPR 28 dicembre 2000 n. 445

    "Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni... ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato"

    La Corte ne ha dato una lettura alternativa: la norma impone alla pubblica amministrazione o di acquisire d’ufficio i dati già posseduti oppure di accettare l’autodichiarazione; non impedisce di richiedere al privato una autocertificazione, purché non gli si imponga di procurare documenti già nella disponibilità dell’amministrazione.

  • art. 1375 c.c.

    È richiamato come criterio di lettura del rapporto privatistico: la cooperazione richiesta alla parte deve essere conforme a correttezza e non deve imporre un sacrificio non necessario.

  • art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115 del 2002

    Utilizzato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    Richiamata come norma che ha inserito l’art. 13, comma 1 quater, nel DPR n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nei rapporti di somministrazione tra privati, anche quando uno dei soggetti operi in base a un affidamento o provvedimento pubblico, la disciplina del procedimento amministrativo sull’acquisizione d’ufficio dei dati non si applica automaticamente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio.
  • Chi invoca in giudizio l’applicazione di una tariffa agevolata o di un diverso regime economico deve provare i presupposti di fatto che ne giustificano l’applicazione, salvo specifiche regole di legge diverse.
  • L’art. 43 DPR 445/2000 non vieta all’amministrazione o al gestore di chiedere al privato una autocertificazione; vieta piuttosto di pretendere dal privato la produzione di documenti già in possesso dell’amministrazione stessa.
  • Nel rapporto privatistico, la richiesta di collaborazione documentale può essere valutata alla luce della buona fede e correttezza ex art. 1375 c.c.; il rifiuto immotivato di cooperare può essere valutato negativamente, pur senza invertire di per sé l’onere della prova.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSomministrazione
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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