Cassazione Civile, Ordinanza n. 31955/2021 del 05/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società impugnava un avviso di accertamento per l'anno 2004 con cui l'Ufficio contestava: la cessione di materiali in evasione d'imposta; la mancata applicazione dell'IVA su prestazioni di servizi sportivi rese a clienti comunitari ed esteri; l'indeducibilità di costi per spese di piloti non documentate; l'indeducibilità di spese per carburante per genericità delle schede carburante. La CTP accoglieva il ricorso, mentre la CTR riformava parzialmente la decisione ritenendo fondati i rilievi su IVA per prestazioni sportive e su costi per piloti. In cassazione la società proponeva cinque motivi: 1) violazione dell'art. 57 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 7 d.P.R. 633/1972, assumendo che l'Ufficio e la CTR avessero mutato la contestazione originaria, riferita alla lettera b), in quella della lettera f) del comma 4 dell'art. 7; 2) vizio motivazionale sulla prova dell'inerenza e certezza delle spese per piloti; 3) violazione dell'art. 12, comma 2, Statuto del contribuente per omessa informazione sulle ragioni della verifica; 4) violazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973 per omessa indicazione delle norme applicate e omessa pronuncia; 5) ulteriori censure in punto di motivazione e pronuncia, che nel testo sono esposte in collegamento alle doglianze sulla motivazione e sul procedimento. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero, ritenuto privo di legittimazione passiva, e ha accolto solo il primo motivo contro l'Agenzia, nei limiti della corretta sussunzione delle prestazioni sportive nell'art. 7, comma 4, lett. b), d.P.R. 633/1972, cassando sul punto la sentenza e decidendo nel merito con l'accoglimento originario limitatamente al rilievo IVA sulle prestazioni sportive. Gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze per difetto di legittimazione passiva. Nei confronti dell'Agenzia delle entrate ha accolto il primo motivo limitatamente alla corretta qualificazione normativa delle prestazioni sportive, ha ritenuto inammissibili gli altri motivi e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha cassato la sentenza impugnata decidendo nel merito: è stato accolto l'originario ricorso della contribuente solo per il rilievo IVA relativo alle fatture per prestazioni di servizi sportivi. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in relazione al ricorso contro il Ministero.
Norme richiamate
la legittimazione passiva nelle controversie tributarie spetta all'Agenzia delle entrate, non al Ministero dell'Economia e delle Finanze, a decorrere dal 1° gennaio 2001
la censura è stata esaminata come violazione e falsa applicazione di legge
art. 57, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
la modifica della sola qualificazione giuridica del fatto non integra mutamento della domanda se i fatti storici restano immutati
art. 7, comma 4, d.P.R. n. 633 del 1972
le prestazioni di servizi sportivi rientrano nella disciplina speciale della lettera b), fondata sul luogo di esecuzione, e non nella lettera f) che riguarda fattispecie diverse basate sul luogo di utilizzazione
art. 7, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972
regola generale della territorialità delle prestazioni di servizi, fondata sul domicilio/residenza del prestatore, salvo deroghe specifiche
il vizio motivazionale non è deducibile nei termini previsti dal testo anteriore alla riforma per sentenze pubblicate dopo il 2012; inoltre non è censurabile in cassazione la mera rivalutazione del merito probatorio
Sez. U n. 8053 del 2014
è richiamata per affermare la non proponibilità del vecchio vizio motivazionale per sentenze pubblicate dopo la sua entrata in vigore
art. 12, comma 2, L. n. 212 del 2000
la censura è stata dichiarata inammissibile perché nuova e non autosufficiente
art. 42, secondo comma, d.P.R. n. 600 del 1973
la doglianza è stata dichiarata inammissibile per novità e carenza di specifica riproduzione nel ricorso
art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato come norma di cui si assumeva l'omessa indicazione nell'atto impositivo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
è stata ravvisata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato sul ricorso contro il Ministero
Massime di principio
- Nel giudizio tributario il giudice può riqualificare giuridicamente i fatti allegati, anche correggendo il riferimento normativo indicato dall'Ufficio, purché non muti i fatti storici posti a base della pretesa.
- Le prestazioni di servizi sportivi, quando la disciplina vigente le assoggetta a regola speciale di territorialità, seguono il criterio del luogo di esecuzione e non quello, generale, del domicilio del prestatore o del committente.
- La sussunzione di una fattispecie in una diversa lettera della norma non comporta illegittimità se il contenuto fattuale della contestazione resta identico e non viene introdotta una nuova causa petendi.
- In cassazione il vizio motivazionale è inammissibile se si risolve in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio o se non sono specificamente riprodotti i documenti e gli atti su cui la censura si fonda.
- Le censure nuove, non dedotte nei gradi di merito o non specificamente riportate nel ricorso con indicazione degli atti rilevanti, sono inammissibili per difetto di autosufficienza.
- In materia di legittimazione passiva nei giudizi tributari, il Ministero dell'Economia e delle Finanze è privo di legittimazione per gli atti dell'Agenzia delle entrate relativi a periodi successivi all'entrata in operatività della riforma organizzativa.
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