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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12737/2024 del 09/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento emessa per maggiori IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2007, sostenendo che la notifica fosse tardiva rispetto al termine decadenziale per la riscossione. In primo grado la cartella era stata annullata per tardiva notificazione; in appello, però, la CTR aveva riformato la decisione, ritenendo tempestiva la notifica perché, nel procedimento ex art. 140 c.p.c., ai fini del rispetto del termine di decadenza rilevava la spedizione della raccomandata informativa avvenuta il 30 novembre 2011, prima della scadenza del 31 dicembre 2011. Il ricorrente in cassazione ha dedotto: 1) violazione dell’art. 140 c.p.c. e dell’art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973, sostenendo che il perfezionamento della notifica per il destinatario dovesse coincidere con la ricezione della raccomandata informativa (10 gennaio 2012) e non con la sola spedizione; 2) violazione dell’art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992, assumendo che il proprio ricorso introduttivo fosse stato notificato tempestivamente entro 60 giorni; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c., contestando il motivo di appello dell’Ufficio che lamentava l’ultrapetizione del primo giudice per avere rilevato d’ufficio la tardività della notifica della cartella.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, in tema di notificazione di atti impositivi e di cartelle di pagamento, vale il principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione: per il rispetto del termine decadenziale conta la data in cui l’ente notificante compie gli adempimenti necessari alla notifica, non quella della conoscenza dell’atto da parte del contribuente. Ha quindi confermato la tempestività della notifica della cartella, almeno con riguardo al notificante, perché la raccomandata informativa era stata spedita entro il termine. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati inammissibili per difetto di interesse del ricorrente, poiché riguardavano questioni sfavorevoli all’Ufficio e che solo quest’ultimo avrebbe potuto devolvere con ricorso incidentale o specifica censura. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese in favore dell’Agenzia delle Entrate e applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 140 c.p.c.

    Per la notificazione eseguita con deposito presso la casa comunale e raccomandata informativa, ai fini dei termini di decadenza rileva il perfezionamento del procedimento per il notificante secondo il principio di scissione soggettiva; la Corte richiama anche la necessità che le fasi tipiche siano regolarmente compiute.

  • art. 25, comma 1, lettera a), D.P.R. n. 602 del 1973

    Il termine decadenziale per la notifica della cartella va verificato con riferimento al momento in cui la notifica si perfeziona per l’Amministrazione finanziaria.

  • art. 36-bis D.P.R. n. 600 del 1973

    Norma richiamata come base del controllo automatizzato sulle dichiarazioni dei redditi.

  • art. 54-bis D.P.R. n. 633 del 1972

    Norma richiamata come base del controllo automatizzato IVA sulle dichiarazioni del contribuente.

  • art. 60 D.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato come fondamento del principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione per gli atti tributari.

  • art. 26 D.P.R. n. 602 del 1973

    L’ultimo comma richiama le disposizioni dell’art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, consentendo di estendere il principio di scissione alla cartella di pagamento.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica la trattazione in camera di consiglio del ricorso per cassazione.

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    Consente la correzione della motivazione della sentenza impugnata, pur essendo il dispositivo conforme a diritto.

  • art. 21 D.Lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato nel secondo motivo per il termine di proposizione del ricorso in materia tributaria.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo in relazione al divieto di ultrapetizione e al dovere di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 100 c.p.c.

    Usato per affermare il difetto di interesse del ricorrente a censurare errori che sarebbero eventualmente lesivi solo della controparte.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto dell’impugnazione, sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    Norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002.

  • Corte cost. n. 3/2010

    È richiamata per precisare che ha inciso solo sul perfezionamento per il destinatario della notifica ex art. 140 c.p.c., non sul principio di scissione degli effetti tra notificante e destinatario.

  • Cass. Sez. Un. n. 40543/2021

    Enuncia il principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione degli atti tributari, applicabile ai fini dei termini decadenziali.

Massime di principio

  • Nella notificazione degli atti impositivi ai fini dei termini di decadenza del potere di riscossione o imposizione rileva, per il notificante, il momento in cui vengono compiuti gli adempimenti necessari alla notifica, non quello in cui l’atto è conosciuto dal destinatario.
  • Il principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione si applica anche agli atti tributari e alle cartelle di pagamento, in virtù del richiamo dell’art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 all’art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973.
  • La sentenza della Corte costituzionale che modifica il regime della notifica ex art. 140 c.p.c. per il destinatario non elimina la scissione tra perfezionamento per il notificante e perfezionamento per il notificatario.
  • Non è ammissibile che il ricorrente si dolga in cassazione di un errore processuale o di una mancata pronuncia che, se esistente, inciderebbe solo sulla posizione della controparte; in tal caso difetta l’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
  • Le doglianze dirette a censurare l’omesso esame di questioni pregiudiziali o di motivi di appello proposti dalla controparte sono inammissibili se il ricorrente non è portatore di un interesse giuridicamente protetto alla loro decisione in proprio favore.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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